Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5811 del 03/03/2021
Cassazione civile sez. VI, 03/03/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 03/03/2021), n.5811
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. MARCHEIS BESSO Chiara – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22103-2020 proposto da:
D.S.L., ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i
termini prescritti dalla legge;
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO di (OMISSIS), in persona dell’amministratore pro tempore,
elettivamente domiciliato in Roma, Via Di Pietra 26, presso lo
studio dell’avvocato Jouvenal Daniela, rappresentato e difeso
dall’avvocato Petrucci Salvatore;
– controricorrente –
per la correzione dell’ordinanza n. 12806/2019 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, depositata il 14/05/2019;
Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del
17/02/2021, dal Presidente Lombardo Luigi Giovanni.
Fatto
RILEVATO
Che:
il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;
“Improcedibilità del ricorso per omesso deposito dello stesso nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c. (giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto, dovendosi aver riguardo alla data di perfezionamento della notifica: Cass., Sez. Un., n. 458 del 13/01/2005), trattandosi di sanzione processuale rilevabile d’ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente (Cass., Sez. 2, n. 22092 del 04/09/2019; Cass., Sez. 6 – 2, n. 25453 del 26/10/2017; Cass., Sez. 6 – 3, n. 12894 del 24/05/2013)”.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
– il Collegio condivide la proposta del Relatore, in quanto la notifica del ricorso si è perfezionata il 25/02/2020 e il ricorso (pur considerando la sospensione dei termini dal 9/3/2020 all’11/5/2020 disposta, in ragione della pandemia, dal D.L. n. 18 del 2020, art. 83, convertito dalla L. n. 27 del 2020 e del D.L. n. 23 del 2020, art. 36, convertito dalla L. n. 40 del 2020) non è stato depositato nei venti giorni successivi, come da certificazione della cancelleria posteriore rispetto alla scadenza del termine;
– il termine perentorio per il deposito del ricorso, previsto dall’art. 369 c.p.c., comma 1, si applica anche alla procedura di correzione di errore materiale delle sentenze della Corte di Cassazione, poichè anche tale procedimento, secondo quanto stabilito dall’art. 391-bis c.p.c., comma 1, va proposto con ricorso ai sensi degli artt. 365 e seguenti del c.p.c. (Cass., Sez. 3, n. 15346 del 12/07/2011;
– la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi;
– il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato improcedibile;
– non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento di correzione, in ragione della natura amministrativa dello stesso (cfr. Cass., Sez. 6 – 2, n. 12184 del 22/06/2020).
PQM
La Corte Suprema di Cassazione dichiara improcedibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 17 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2021