Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5811 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 03/03/2020, (ud. 19/09/2019, dep. 03/03/2020), n.5811

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA E. Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3817/2018 R.G. proposto da:

Dacmatic Slot Srl, rappresentata e difesa dall’Avv. Andrea Amatucci,

con domicilio eletto presso l’Avv. Stefano Latella in Roma via

Tortona n. 4, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle dogane e dei monopoli, rappresentata e difesa

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata

in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

e contro

Agenzia delle entrate riscossione, già Equitalia Servizi Riscossione

Spa

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 5666/48/17, depositata in data 20 giugno 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 settembre

2019 dal Consigliere Dott. Fuochi Tinarelli Giuseppe.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Dacmatic Slot Srl ricorre, con tre motivi, contro l’Agenzia delle dogane e l’Agenzia delle entrate riscossione per la cassazione della sentenza con cui la CTR della Campania, confermando la decisione di primo grado, riteneva legittima la cartella di pagamento emessa per il recupero dell’Imposta sugli intrattenimenti (ISI) dovuta per l’anno 2010 in relazione a 4 apparecchi usati per il gioco lecito senza vincita di denaro, non versata.

Secondo la CTR la voltura del nulla osta per gli apparecchi usati era stata rilasciata nel 2009 e la contribuente era stata invitata a curarne il ritiro, senza provvedervi, sicchè l’imposta era dovuta trovandosi i beni nella sua detenzione.

Resiste l’Agenzia delle dogane con controricorso. L’Agenzia delle entrate riscossione è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Va disattesa, preliminarmente, l’eccezione di inammissibilità, solo genericamente formulata dall’Ufficio, neppure ricorrendo i presupposti di cui all’art. 360 bis c.p.c..

2. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38 e 39, D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54 e 55, art. 2697 c.c., per violazione del principio generale dell’onere della prova, errata valutazione del presupposto ISI ed illegittima applicazione di presunzioni in materia di ISI, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 640 del 1972, art. 14 bis.

2.1. Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.

2.2. Non è pertinente, in primo luogo, la denunciata violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38 e 39, che si riferiscono alle imposte dirette, e del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54 e 55, che si riferiscono all’Iva, mentre va disattesa la censura ove si contesti la compatibilità della prova critica, ossia tramite presunzioni, con la materia dell’Imposta sugli intrattenimenti, trovando applicazione i medesimi criteri generali previsti, in particolare, dall’art. 2729 c.c..

2.3. In ogni caso, la CTR, nella vicenda in esame, sul presupposto che gli apparecchi erano nella detenzione della Dacmatic Slot Srl e che l’emissione dei nulla osta era stata comunicata sin dal settembre 2009, ha rilevato che la contribuente non si era mai attivata per ottenerne la consegna, valutando la fondatezza della ricostruzione dell’Ufficio non tanto (o solo) per l’esistenza di una prassi secondo cui i permessi vengono ritirati presso l’Ufficio, ma soprattutto sul fatto che la contribuente stessa aveva “un interesse all’immediata installazione degli apparecchi senza attendere i tempi necessari per una comunicazione formale” e che la medesima, nel corso del 2010, si era recata presso il medesimo Ufficio per ritirare i nulla osta relativi ad altri macchinari (irrilevante che essi fossero nuovi o usati), sicchè non era comprensibile che non avesse chiesto o sollecitato, in questa occasione, la consegna anche dei nulla osta relativi alla precedente istanza, ferma l’insussistenza di alcun specifico obbligo di consegna a carico dell’Amministrazione.

Si tratta di percorso argomentativo congruo, coerente e idoneo a fondare la prova critica, sicchè, da un lato, è infondata l’asserita violazione dei principi dell’onere della prova e dell’art. 2697 c.c. e, dall’altro, la censura è inammissibile nella parte in cui si traduce in una doglianza sulla sufficienza e adeguatezza della motivazione, non più consentita ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 ratione temporis applicabile.

2.4. Quanto alle ulteriori censure articolate nel corpo del motivo, va escluso, in primo luogo, che sussista un obbligo di consegna in capo all’Amministrazione, che è tenuta a provvedere al rilascio dei nulla osta e non anche a inviare gli atti emanati, salvo che, come previsto dal D.L. n. 35 del 2005, art. 7, comma 3 quater, non sia stata formulata apposita richiesta, nella specie neppure dedotta.

Va affermato, pertanto, il seguente principio di diritto:

“in materia di imposta sugli intrattenimenti, l’Amministrazione finanziaria è tenuta a inviare al contribuente il nulla osta che abbia rilasciato solo se sia stata formulata apposita richiesta in tal senso, in mancanza della quale è onere della parte attivarsi per verificarne l’effettivo rilascio”.

2.5. E’ infine irrilevante la prova dell’effettivo utilizzo, non essendo la situazione in giudizio equiparabile all’utilizzo di macchinari da intrattenimento in assenza di nulla osta.

E’ vero, infatti, che, in via generale, il presupposto dell’imposta sugli intrattenimenti è costituito dallo svolgimento del gioco.

Il D.P.R. n. 640 del 1972, art. 14 bis, tuttavia, è formulato in maniera tale da attribuire valenza positiva all’organizzazione dell’attività a prescindere dal nesso tra il titolo autorizzativo e l’esercizio o l’organizzazione dell’attività posta in essere poichè il soggetto passivo è “colui che esercita un’attività organizzata diretta alla distribuzione, installazione e gestione economica” di apparecchi da divertimento e intrattenimento “dallo stesso posseduti a qualunque titolo”.

Ne deriva che la prova, anche in via presuntiva, dell’effettivo svolgimento del gioco è necessaria quando questo avvenga senza il nulla osta e non quando il soggetto passivo abbia la detenzione del bene e sia munito di nulla osta (ancorchè non ne abbia la concreta e materiale disponibilità per non averlo ritirato), conseguendone, in questo caso, l’assoggettamento all’imposta.

3. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, nullità della sentenza per omessa motivazione e violazione di legge e del procedimento in relazione al rilascio e voltura dei nulla osta.

3.1. Il motivo è inammissibile, non cogliendo la ratio della decisione che non si è alcun modo soffermata sulle differenze procedurali tra rilascio del nulla osta per nuovi apparecchi e voltura per quelli usati, rilievo che non ha fondato la decisione.

La circostanza, infatti, è stata apprezzata dalla CTR per il solo profilo, fattuale, dell’avvenuto accesso della contribuente presso gli uffici competenti per provvedere al ritiro della documentazione autorizzativa e, dunque, come sopra evidenziato, quale elemento attestante l’inesistenza, anche concreta, di un onere di consegna diretta dei nulla osta e della correlata inerzia della contribuente pur a fronte di opposti comportamenti tenuti dalla stessa.

4. Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. per omessa valutazione delle eccezioni sollevate in appello e nullità della sentenza.

4.1. Il motivo è inammissibile, risolvendosi in una censura sulla motivazione della decisione impugnata e sulla valutazione operata dal giudice di merito.

4.2. Quanto all’asserita “omessa valutazione delle eccezioni sollevate in appello”, in particolare, va rilevato che il ricorso per cassazione ha carattere tipico e vincolato, sicchè sono proponibili solo le censure per i motivi indicati dall’art. 360 c.p.c..

Ne deriva che la doglianza per come formulata – e al di là del difetto di autosufficienza in ordine alle asserite eccezioni, che debbono essere esattamente riprodotte, con indicazione della sede in cui esse sono state sollevate e poste all’attenzione del giudice non è riconducibile alla violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, neppure essendo ipotizzabile una omessa pronuncia (che postula una domanda compiutamente articolata), nè una omessa od apparente motivazione attesa la compiuta e articolata disamina operata dal giudice d’appello, risolvendosi nella contestazione sull’adeguatezza della motivazione.

5. Il ricorso va pertanto rigettato e le spese liquidate, come in dispositivo, per soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la contribuente al pagamento delle spese a favore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che liquida in complessive Euro 1.500,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 19 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 3 marzo 2020

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