Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5810 del 10/03/2010
Cassazione civile sez. lav., 10/03/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 10/03/2010), n.5810
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –
Dott. MONACI Stefano – Consigliere –
Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 20343/2006 proposto da:
AZIENDA SICILIANA TRASPORTI S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
OSLAVIA 39/F, presso lo studio dell’avvocato CARLONI EMANUELE,
rappresentata e difesa dagli avvocati MONACO Antonio, TROTTA PIETRO,
giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
P.S., B.O., C.S., A.
A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1596/2005 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,
depositata il 15/12/2005 R.G.N. 612/03;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
12/01/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per inammissibilità comunque
rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Palermo accoglieva, in motivazione, l’impugnazione avanzata dalla società AST avverso la sentenza del Tribunale di Palermo che aveva accolto parzialmente il ricorso dei lavoratori in epigrafe avente ad oggetto la condanna di controparte al pagamento, per il lavoro prestato oltre il 7^ giorno, della maggiorazione del 130% oltre la retribuzione ordinaria e della maggiorazione per il lavoro straordinario prestato oltre il 7^ giorno di un ulteriore 10%. La predetta Corte, però, in dispositivo, confermava la sentenza di primo grado.
Avverso la statuizione della Corte di Appello l’AST ricorre in cassazione sulla base di due censure.
I lavoratori intimati non hanno svolto attività difensiva.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la società deduce nullità della sentenza per radicale ed insuperabile contraddittorietà tra motivazione e dispositivo.
Con la seconda censura la ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., ed omessa motivazione per non aver la Corte pronunciato sulla domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado.
La prima censura è fondata.
Vi è, infatti, insanabile contrasto nella sentenza tra motivazione, nella quale si ritiene, in accoglimento dell’appello dell’AST, di respingere la domanda dei lavoratori, e dispositivo, dove, invece, viene confermata la sentenza di primo grado che aveva accolto, sia pure in parte, la domanda dei lavoratori.
Siffatto contrasto determina la nullità della pronuncia ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ., comma 2 (Cfr. per tutte Cass. 22661/07).
La sentenza va, quindi, annullata e non potendo la causa essere decisa nel merito, essendo necessari ulteriori accertamenti (cfr., Cass., sez. 3^, 28/03/2006, n. 7073 secondo cui la Corte di Cassazione può decidere la causa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., non soltanto nel caso di violazione o falsa applicazione di norme sostanziali, ma anche nel caso in cui il suddetto vizio attenga a norme processuali, e sempre che non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto) va rinviata, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Caltanisetta.
Il secondo motivo rimane assorbito.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Caltanisetta.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2010