Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5810 del 10/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 10/03/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 10/03/2010), n.5810

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20343/2006 proposto da:

AZIENDA SICILIANA TRASPORTI S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

OSLAVIA 39/F, presso lo studio dell’avvocato CARLONI EMANUELE,

rappresentata e difesa dagli avvocati MONACO Antonio, TROTTA PIETRO,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.S., B.O., C.S., A.

A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1596/2005 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 15/12/2005 R.G.N. 612/03;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

12/01/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per inammissibilità comunque

rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Palermo accoglieva, in motivazione, l’impugnazione avanzata dalla società AST avverso la sentenza del Tribunale di Palermo che aveva accolto parzialmente il ricorso dei lavoratori in epigrafe avente ad oggetto la condanna di controparte al pagamento, per il lavoro prestato oltre il 7^ giorno, della maggiorazione del 130% oltre la retribuzione ordinaria e della maggiorazione per il lavoro straordinario prestato oltre il 7^ giorno di un ulteriore 10%. La predetta Corte, però, in dispositivo, confermava la sentenza di primo grado.

Avverso la statuizione della Corte di Appello l’AST ricorre in cassazione sulla base di due censure.

I lavoratori intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la società deduce nullità della sentenza per radicale ed insuperabile contraddittorietà tra motivazione e dispositivo.

Con la seconda censura la ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., ed omessa motivazione per non aver la Corte pronunciato sulla domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado.

La prima censura è fondata.

Vi è, infatti, insanabile contrasto nella sentenza tra motivazione, nella quale si ritiene, in accoglimento dell’appello dell’AST, di respingere la domanda dei lavoratori, e dispositivo, dove, invece, viene confermata la sentenza di primo grado che aveva accolto, sia pure in parte, la domanda dei lavoratori.

Siffatto contrasto determina la nullità della pronuncia ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ., comma 2 (Cfr. per tutte Cass. 22661/07).

La sentenza va, quindi, annullata e non potendo la causa essere decisa nel merito, essendo necessari ulteriori accertamenti (cfr., Cass., sez. 3^, 28/03/2006, n. 7073 secondo cui la Corte di Cassazione può decidere la causa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., non soltanto nel caso di violazione o falsa applicazione di norme sostanziali, ma anche nel caso in cui il suddetto vizio attenga a norme processuali, e sempre che non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto) va rinviata, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Caltanisetta.

Il secondo motivo rimane assorbito.

P.Q.M.

La Corte accoglie parzialmente il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Caltanisetta.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA