Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 581 del 12/01/2017

Cassazione civile, sez. trib., 12/01/2017, (ud. 01/12/2016, dep.12/01/2017),  n. 581

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 248/2013 proposto da:

STUDIO ZETA PUBBLICITA’ SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE REGINA MARGHERITA

46, presso lo studio dell’Avvocato FRASCAROLI RUGGERO (rinunciante),

rappresentato e difeso dall’Avvocato FRASCAROLI ANDREA

(rinunciante);

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio

dell’avvocato ENRICO MAGGIORE, che lo rappresenta e difende giusta

delega a margine;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SUD SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 780/2011 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 07/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/12/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito per il controricorrente l’Avvocato RAIMONDO per delega verbale

dell’Avvocato MAGGIORE che si riporta agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

La Studio Zeta Pubblicità srl propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 780/14/11 del 7 dicembre 2011 con la quale la commissione tributaria regionale del Lazio, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittima la cartella di pagamento notificatale dal concessionario del Comune di Roma per imposta di pubblicità 2004.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che la cartella di pagamento in oggetto, contenente alcune partite contabili che erano state stralciate dall’Ufficio: – conseguiva ad avvisi di accertamento regolarmente notificati alla società debitrice che, in taluni casi, li aveva anche opposti; – era stata notificata (18 marzo 2008) nel rispetto del termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c. (non essendo in materia applicabile il regime di decadenza di cui alla L. n. 156 del 2005, relativa ai soli tributi erariali; e nemmeno quello di cui alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 163, relativa esclusivamente alla riscossione coattiva, e non a mezzo di iscrizione a ruolo ordinario).

Resiste con controricorso il Comune di Roma – Roma Capitale; nessuna attività difensiva è stata posta in essere da Equitalia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1. Con il primo motivo di ricorso la società lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulle seguenti domande o eccezioni: – disconoscimento di conformità all’originale da essa formalmente proposto ex art. 2712 c.c., nell’atto di controdeduzioni in appello, della documentazione prodotta dal Comune in copia fotostatica in sede di gravame circa la data di avvenuta notificazione di parte degli avvisi di accertamento; – irregolarità della procedura di riscossione dal momento che, a seguito dello sgravio di alcune somme in sede di autotutela o per effetto di giudicato, il Comune avrebbe dovuto emettere un nuovo ruolo esecutivo, con notifica di nuova cartella di pagamento.

Per quanto concerne il mancato rilievo, da parte della CTR, dell’omessa emanazione da parte dell’amministrazione comunale, a seguito dello sgravio parziale, di un nuovo ruolo e di una nuova cartella di pagamento, la censura è infondata.

E’ in proposito dirimente quanto già affermato da questa corte di legittimità (Cass. nn. 22804/15; 21222/06), secondo la quale la riduzione di un credito iscritto a ruolo (per effetto di sentenza definitiva, ma considerazioni analoghe debbono valere anche per la riduzione in sede di autotutela) non richiede nè una nuova iscrizione a ruolo nè la notifica di una nuova cartella di pagamento per l’importo rettificato; essendo sufficiente che l’Ufficio, conformatosi obbligatoriamente al decisum, dia comunicazione dell’avvenuto sgravio parziale. Ciò perchè la minore pretesa risultante dallo sgravio parziale deve ritenersi già ricompresa nel ruolo originariamente formato.

Nel caso di specie risulta che la cartella di pagamento opposta constasse di più partite contabili; alcune delle quali sono state fatte oggetto di sgravio da parte dell’amministrazione comunale, vuoi in sede di autotutela, vuoi all’esito di sentenze CTP passate in giudicato.

Per quanto concerne il disconoscimento della documentazione prodotta in copia fotostatica dal Comune di Roma in grado di appello, la doglianza deve trovare accoglimento nei termini che tra breve si diranno nella disamina del secondo motivo di ricorso.

p. 2. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, contraddittorietà della motivazione; per avere la commissione tributaria regionale, da un lato, riconosciuto che l’ufficio aveva proceduto allo sgravio di talune partite contabili in sede di autotutela o all’esito di sentenze passate in giudicato, salvo poi accogliere integralmente, cioè per l’intero importo dedotto in cartella, il ricorso in appello del Comune di Roma.

La doglianza non può trovare accoglimento sotto il dedotto profilo della contraddittorietà motivazionale, dal momento che essa si fonda su un’erronea interpretazione della sentenza della commissione tributaria regionale qui impugnata.

Infatti, proprio perchè quest’ultima mostra di farsi carico dell’intervenuto “stralcio” di diverse partite contabili dedotte nella cartella opposta, il suo decisum non può che logicamente riferirsi alla sola materia ancora in contesa; vale a dire, alle sole partite contabili non fatte oggetto di sgravio.

E’ con riguardo a queste ultime, in definitiva, che deve circoscriversi la portata sostanziale dell’accoglimento dell’appello dell’Ufficiò di cui al dispositivo della sentenza in esame; non essendo fondatamente dubitabile che l’integralità di tale accoglimento vada riferito alla interezza non della pretesa impositiva originaria, ma di quella ancora oggetto di lite; perchè facente ancora parte, in quanto non sgravata per autotutela o giudicato, della cartella di cui è causa.

p. 3.1 Con il secondo motivo di ricorso si deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione o falsa applicazione dell’art. 2946 c.c.; dal momento che la decadenza dal termine per la notificazione della cartella in oggetto deriverebbe nella specie dall’applicazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 163, il quale dispone che, in caso di riscossione coattiva dei tributi locali, il titolo esecutivo debba essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di definitività dell’accertamento.

p. 3.2 Questa doglianza è fondata.

La commissione tributaria regionale ha respinto l’eccezione di decadenza assumendo che, nella specie, erano stati rispettati i termini per la formazione del ruolo e la sua consegna al concessionario D.Lgs. n. 507 del 1993, ex art. 72; quanto al termine per la notificazione della cartella, essa ha ritenuto nella specie non applicabile la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 163 (L. Finanziaria 2007), con conseguente applicabilità del solo termine prescrizionale decennale, qui ampiamente osservato.

Contrariamente a tale avviso, l’eccezione di decadenza doveva essere qui esaminata proprio sulla scorta di quanto stabilito dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 163, secondo cui: “nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo”.

Con l’introduzione nell’ordinamento di questa disposizione, applicabile anche ai rapporti tributari ancora pendenti alla data di entrata in vigore della legge, il legislatore ha inteso porre rimedio – anche per i tributi locali, ed analogamente a quanto già avvenuto per i tributi erariali ex L. n. 156 del 2005 – alla situazione di indeterminato assoggettamento del contribuente all’attività di riscossione dell’amministrazione finanziaria, ritenuta illegittima da C.Cost. con sent. 280/05.

Ora, in applicazione di tale norma, il giudice di merito doveva appurare la data di definitività degli avvisi di accertamento ancora rilevanti; così da stabilire se la cartella in oggetto, notificata il 18 marzo 2008 su avvisi relativi al 2004, era stata effettivamente notificata nel termine di legge. La prova della data di definitività di tali avvisi, a carico dell’amministrazione comunale, doveva inoltre essere vagliata alla luce del fatto che la società contribuente aveva espressamente e formalmente disconosciuto – nella sua conformità all’originale – la documentazione di notifica versata soltanto in copia fotostatica agli atti di causa.

Sotto questo profilo è dunque fondato anche il primo motivo del presente ricorso per cassazione, nella parte in cui lamenta l’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e art. 2712 c.c..

Ne segue, in definitiva, la cassazione della sentenza impugnata in accoglimento del secondo e di parte del primo motivo di ricorso. La causa dovrà essere rinviata alla commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, la quale riconsidererà la questione della decadenza dell’amministrazione comunale dalla notificazione della cartella di pagamento, previo riscontro – anche alla luce degli effetti del disconoscimento della documentazione prodotta in copia fotostatica – della data di definitività (per mancata opposizione, ovvero per intervento di pronuncia giudiziale irrevocabile) dei prodromici avvisi di accertamento. Il giudice di rinvio pronuncerà anche sulle spese del presente procedimento.

PQM

LA CORTE

accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 1 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA