Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 581 del 12/01/2011

Cassazione civile sez. II, 12/01/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 12/01/2011), n.581

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.V., rappresentato e difeso dall’avv. Portale Giacomo

del Foro di Patti ed elettivamente domiciliato in Roma, via Monte

Zebio n. 32 presso lo studio dell’avv. Marina Messina, giusta procura

a margine del ricorso in cassazione;

– ricorrente –

contro

M.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 75/2005 del Giudice di Pace di Naso,

pubblicata il 30/4/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

2/12/2010 dal consigliere Dott. Bruno BIANCHINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per l’inammissibilita’

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il geom. M.G. chiese ed ottenne dal Giudice di Pace di Naso (ME) che fosse ingiunto a M.V. di pagare Euro 824,60 (comprensiva di IVA e CPA ed interessi legali) per competenze professionali prestate nell’ambito di diverso giudizio. Proposta opposizione dal M.V., la stessa fu dichiarata improcedibile con sentenza n. 75/2005 perche’ proposta dopo lo scadere del 40.mo giorno dalla notifica del decreto. Contro tale decisione il M. V. ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di cinque motivi;

l’intimato non si e’ costituito; non sono state presentate memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione degli artt. 647 e 100 c.p.c. per non avere il giudice di pace rilevato che la causa di opposizione era stata iscritta a ruolo dall’opposto, avendo esso esponente notificato in ritardo l’opposizione: cio’ avrebbe determinato la possibilita’ di far dichiarare la opposizione improcedibile, facendo venir meno l’interesse dell’opposto a provocare con la sua iniziativa la prosecuzione del processo; con il secondo e connesso motivo, viene censurata la violazione dell’art. 648 c.p.c. assumendosi che la provvisoria esecutivita’ del decreto non avrebbe potuto essere concessa, sia per la ricordata carenza di interesse del M.G. a ottenere un titolo per l’esecuzione che in sostanza avrebbe potuto esercitare gia’ prima, previa la declaratoria di esecutorieta’ per mancata opposizione, sia perche’ la causa comunque si sarebbe presentata di pronta soluzione; con il terzo motivo il ricorrente si duole che, in contrasto con quanto stabilito dall’art. 321 c.p.c., il giudice di pace avrebbe rinviato la trattazione della causa ad un’ulteriore udienza, oltre alla prima, concedendo oltretutto termine per note difensive, cosi’ determinando il lievitare delle spese di lite; con il quarto motivo e’ stata fatta valere la violazione dell’art. 91 c.p.c. in quanto il giudice di pace avrebbe liquidato globalmente le spese, senza distinguere diritti ed onorari e cio’ pur in presenza di una nota spese dell’opposto; con quinto motivo il M.V. censura la violazione dell’art. 92 c.p.c. per la omessa compensazione delle spese di lite.

2 – I motivi sopraesposti sono infondati.

2/a – Pur in assenza di richiami ai motivi di impugnazione descritti nell’art. 360 c.p.c. appare evidente, dalla considerazione complessiva del ricorso, che il M.V. ha inteso far valere, con i primi tre motivi, errores in procedendo ex art. 360 c.p.c., n. 4 e per gli ultimi due, la carenza di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) sul capo attinente le spese di lite.

3 – Superato lo scrutinio di ammissibilita’, si osserva che con i primi due motivi si denunzia, in sostanza, l’abuso da parte dell’opposto, del mezzo processuale, avendo provocato l’istaurarsi di un giudizio di opposizione che sapeva improcedibile.

3/a – Tali censure non sono fondate in quanto l’opposto aveva comunque l’interesse a veder accertata con sentenza la improcedibilita’ dell’opposizione, atteso che l’ingiunto, pur non iscrivendo la causa a ruolo, non aveva pero’ riconosciuto il diritto fatto valere dall’ingiungente e non aveva fatto offerta di pagare la sorte e le spese del procedimento monitorio, determinando quindi una situazione di incertezza nel creditore in merito ai suoi intendimenti (arg. Cass. Sez. Un. 13658/2010 sul concetto di abuso del diritto in sede esecutiva).

3/b – Riscontrata la legittimita’ della scelta dell’opposto di iscrivere la causa a ruolo in luogo dell’opponente, deve dirsi infondata anche la censura relativa alla concessione della provvisoria esecutivita’ del decreto in corso di causa, essendo la relativa istanza ed il conseguente provvedimento, conseguenze della legittima scelta dell’ingiungente di coltivare il giudizio di opposizione.

4 – Neppure puo’ dirsi fondato il terzo motivo in quanto non si riscontra la superfluita’ della fissazione di un’udienza ulteriore rispetto alla prima, una volta negata la dedotta originaria carenza di un legittimo interesse dell’opposto a coltivare il giudizio di opposizione; va anche escluso – sotto diversa ottica- che la maggior durata del procedimento avesse determinato una ingiustizia della sentenza, censurabile in questa sede.

5 – E’ da respingere anche il quarto motivo, dal momento che il ricorrente non puo’ dolersi della indifferenziazione della condanna alle spese se non deduce che la quantificazione operata dal primo giudice sia stata maggiore di quella esposta nella notula dell’avversario o, anche, che quest’ultima, pedissequamente trasfusa in sentenza, sia stata difforme ai limiti di tariffa.

6 – Il quinto motivo e’ del pari infondato in quanto rientra nel potere discrezionale del giudice l’operare la compensazione, previa congrua motivazione, mentre, se il giudicante non ritiene di procedere in tal modo, la liquidazione delle spese e’ disciplinata dal principio della soccombenza, al quale il Giudice di Pace si e’ attenuto.

7 – Al rigetto del ricorso non segue la condanna alle spese, non essendosi costituita la parte intimata.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA