Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5809 del 10/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 10/03/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 10/03/2010), n.5809

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo rel. Consiglie – –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18369-2006 proposto da:

CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI PERUGIA S.C.A.R.L. IN LIQUIDAZIONE

COATTA AMMINISTRATIVA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIA

CRISTINA 8, presso lo studio dell’avvocato GOBBI GOFFREDO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DURANTI DANTE, giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

L.A.;

– intimato –

e sul ricorso 23609-2006 proposto da:

L.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato CENTOFANTI SIRO, giusta delega a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI PERUGIA S.C.A.R.L. IN LIQUIDAZIONE

COATTA AMMINISTRATIVA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIA

CRISTINA 8, presso lo studio dell’avvocato GOBBI GOFFREDO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DURANTI DANTE, giusta

delega a margine del ricorso;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 477/2005 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 20/03/2006 R.G.N. 467/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/01/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI NUBILA;

udito l’Avvocato BROZZETTI LUCIANO per delega DURANTI DANTE;

udito l’Avvocato CENTOFANTI SIRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, inammissibilità in subordine rigetto del ricorso

incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato in data 9.12.1997, L.A. conveniva dinanzi al Pretore di Perugia il locale Consorzio Agrario Provinciale – società cooperativa a responsabilità limitata – ed esponeva che dal 22.8.1991 al 15.8.1997 aveva prestato il proprio lavoro alle dipendenze del convenuto svolgendo mansioni dirigenziali, senza tuttavia ottenere il corrispondente inquadramento economico e retributivo. Precisava l’attore che nel 1981 il consiglio di amministrazione del Consorzio aveva istituito due distinti servizi:

macchine agricole, attrezzi e ricambi, officine e merci varie, a capo del quale era stato posto esso L.; il servizio macchine movimento terra, macchine di cantiere, irrigazione, drenaggio, carburanti e lubrificanti, a capo del quale veniva posto tale B.. Indi i due servizi erano stati riuniti e ad essi era stato preposto il solo L., tanto che con lettera in data (OMISSIS) gli era stata affidata l’intera responsabilità operativa del tutto, con ampia autonomia decisionale, gestendo un fatturato di circa L. tre miliardi e coordinando venti dipendenti oltre ai produttori esterni. Ciò comportava il riconoscimento della qualifica rivendicata, peraltro già riconosciuta a favore del B..

2. Previa costituzione ed opposizione del Consorzio, il quale eccepiva tra l’altro la temporanea improponibilità della domanda per essere il convenuto posto in liquidazione coatta amministrativa, il Tribunale di Perugia, subentrato al Pretore, respingeva la domanda attrice. Proponeva appello il L. e la Corte di Appello di Perugia, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva le domande attrici nei limiti della prescrizione quinquennale, liquidando i relativi importi. Questa in sintesi la motivazione della sentenza di appello:

– l’attore ha avuto la responsabilità di due distinti servizi, con ampia autonomia decisionale, il che comporta il riconoscimento della qualifica di dirigente, a nulla rilevando che non sia stata rilasciata formale procura;

– quanto precede vale anche se in epoca successiva di due servizi suddetti sono stati riuniti;

– viene sottolineato tra l’altro che l’attore provvedeva direttamente all’acquisto di macchine agricole e di prodotti petroliferi: i relativi contratti venivano stipulati dal L. ed impegnavano direttamente il consorzio; non esiste traccia di alcuna necessaria approvazione successiva in ordine all’operato dell’attore;

– il mancato rilascio di formale procura non è rilevante, in quanto ciò costituisce un requisito che rimetterebbe al datore di lavoro determinare insindacabilmente se un lavoratore sia dirigente, in contrasto col principio dell’effettività;

– nella determinazione del “quantum”, va escluso il trascinamento di trattamenti di miglior favore in godimento nella categoria inferiore;

per il resto si fa riferimento alla consulenza tecnica di ufficio espletata; si tiene conto della prescrizione tempestivamente eccepita;

– non compete il compenso per lavoro straordinario, perchè il superamento del normale orario di lavoro è connaturato alla funzione dirigenziale, senza che risulti un’attività lavorativa prestata in modo abnorme.

3. Ha proposto ricorso per Cassazione il Consorzio Agrario, deducendo quattro motivi. Resiste con controricorso l’attore L., il quale propone ricorso incidentale affidato ad un motivo. Il Consorzio propone controricorso al ricorso incidentale. Le parti hanno presentato memorie integrative. Il ricorso principale ed il ricorso incidentale, essendo stati proposti contro la medesima sentenza, vanno riuniti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 2103, 2095, 1362 segg., 2203 e 2209 c.c.; art. 1 del CCNL dirigenti dei Consorzi Agrari 18.6.1991; 112 e 113 Codice di Procedura Civile;

del D.Lgs. n. 1235 del 1948, artt. 24 e 29: la Corte di Appello non ha tenuto conto che ai fini del riconoscimento della qualifica di dirigente occorre una formale investitura del consiglio di amministrazione corredata da procura.

5. Il motivo è infondato. Come esattamente ritenuto dalla Corte di Appello, ai fini del riconoscimento della qualifica dirigenziale è necessario e sufficiente che sia dimostrato l’espletamento di fatto delle relative mansioni, caratterizzate nella specie dalla preposizione a più servizi con ampia autonomia decisionale.

Affermare la necessità del rilascio di procura speciale significa subordinare il riconoscimento della qualifica ad un atto discrezionale del datore di lavoro, di per sè insindacabile, con conseguente violazione del principio della corrispondenza della qualifica alle mansioni svolte, norma questa inderogabile a danno del lavoratore. In altri termini, pur in presenza di tutti i requisiti per il riconoscimento della qualifica di dirigente, il riconoscimento stesso verrebbe subordinato al “buon volere” del datore di lavoro.

6. Con il secondo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 2103, 2095 e 1362 segg. c.c. ed art .1 del CCNL 18.6.1991 sopra ricordato, 115 e 116 Codice di Procedura Civile, nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in fatto circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5: la Corte di Appello ha dato atto che ai fini considerati occorre la preposizione a più servizi o a più autonomi raggruppamenti di uffici della sede centrale, senza considerare che il servizio macchine industriali venne eliminato ovvero riaccorpato in quanto improduttivo.

7. Il motivo è inammissibile, in quanto propone una diversa lettura delle risultanze istruttorie, contrapposta a quella operata dalla Corte di Appello, senza che vengano in evidenza lacune, illogicità o contraddizioni della motivazione della sentenza di merito. Parte ricorrente fa ripetutamente riferimento alle fonti di prova, ma non è in grado di chiarire in che cosa sia consistito l’erroneo apprezzamento delle stesse desumibile dalla motivazione stessa. La Corte di Appello accerta ineccepibilmente che il L. venne adibito alla direzione di due servizi autonomi, il che ha comportato il riconoscimento richiesto, a nulla rilevando che in un momento successivo uno dei due servizi sia stato riaccorpato per motivi economici.

8. Con il terzo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 2103, 2095, 1362 segg., 2697 e 2721 c.c.; artt. 3 e 4 del CCNL citato; artt. 115, 116 e 421 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in fatto circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5: la Corte di Appello ha accolto la domanda violando i principi in tema di inquadramento del personale dirigente; ha in particolare omesso di individuare i criteri generali ed astratti cui fare riferimento, indi accertare le concrete mansioni svolte, infine comparare le mansioni con i criteri generali. Nel caso in esame, poichè l’autonomia decisionale era limitata, la qualifica di “quadro” sarebbe risultata adeguata alle mansioni.

9. Il motivo è infondato. Il giudice di merito ha compiuto le operazioni logiche indicate, accertando i requisiti – soprattutto contrattuali – per l’individuazione della figura professionale del dirigente. Indi ha accertato le mansioni con il relativo grado di autonomia gestionale e decisionale ed ha proceduto al necessario raffronto, per concludere che la qualifica dirigenziale spetta al L.. Per il resto, il motivo, pur ampiamente articolato, si risolve in una diversa lettura delle risultanze istruttorie e quindi richiede a questa Corte di Cassazione un apprezzamento in fatto da sovrapporre a quello della Corte di Appello, operazione questa inammissibile in sede di legittimità.

10. Con il quarto motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 2103, 2095 e 1263 segg. c.c., artt. 3 e 4 del CCNL 7.6.1990 per i dipendenti, art. 1 del CCNL dei dirigenti 18.6.1991, artt. 115 e 116 c.p.c. e vizio di motivazione: l’acquisizione delle più alte mansioni non è mai stata piena e non è avvenuta l’assegnazione delle stesse da parte del datore di lavoro. L’autonomia decisionale del L. è stata limitata ed inidonea ad influire sull’andamento generale dell’impresa.

11. Il motivo è inammmissibile in quanto costituisce la reiterazione di censure in fatto alla sentenza impugnata, della quale si censura l’erroneità nell’accertamento del contenuto delle mansioni e dell’autonomia decisionale, ma senza che emergano contraddizioni o lacune logiche nella motivazione della sentenza stessa.

12. Con l’unico motivo del ricorso incidentale, l’attore deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 1, 3, 35 e 36 Cost., artt. 2095, 2935 e 2948 c.c. alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 63.1996; 10 della L. n. 604 del 1966, nonchè vizio di motivazione, sostenendo che ai fini della decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto di lavoro occorre avere riferimento alla stabilità del rapporto medesimo non già in relazione alla qualifica di provenienza, ma in relazione alla qualifica richiesta, con la conseguenza che, essendo stata chiesta la qualifica di dirigente, incompatibile con la stabilità reale, la prescrizione non decorre. Viene citata giurisprudenza, in particolare la sentenza di questa Corte n. 5604.1990, per la quale “la sussistenza di un regime di stabilità del rapporto di lavoro – al fine di stabilire se in pendenza del medesimo possa o meno decorrere la prescrizione dei crediti del lavoratore – deve essere verificata con riferimento alla disciplina legale che questo ultimo avrebbe potuto far valere e non anche a quella che di fatto è stata illegittimamente imposta. Consegue che, accertato il diritto del dipendente all’inquadramento nella categoria dei dirigenti, il cui rapporto si caratterizza per l’assenza di stabilità, non rileva, ai fini suddetti, la circostanza dell’illegittimo inquadramento di fatto del dipendente stesso nella categoria impiegatizia nei cui confronti operi il regime di stabilità. (Conf. 2910/84)”.

13. Il motivo è infondato. Ai fini di verificare l’assenza di stabilità del rapporto di lavoro, per contrastare l’eccezione di prescrizione, l’attore avrebbe dovuto allegare e provare che anche in relazione alla qualifica dirigenziale rivendicata il concreto atteggiarsi del rapporto comportava il pericolo di licenziamento “ad nutum” e quindi la non-decorrenza della prescrizione dato il “metus” del licenziamento stesso. L’attore si limita invece ad allegare semplicemente che la licenziabilità del dirigente di un consorzio agrario deriva dalla sola qualifica, mentre nulla viene dedotto in punto di regime di licenziabilità del dirigente in base al contratto collettivo, potendosi dare il caso che anche il licenziamento del dirigente sia assistito da garanzie di miglior favore rispetto alla disciplina legale , come ad esempio il preventivo parere vincolante di un comitato dei garanti. Inoltre il ricorrente incidentale non chiarisce se nella specie trattasi di dirigenza “apicale” ovvero di dirigente di fonte meramente contrattuale, cd. “pseudo-dirigente”, per il quale la giurisprudenza ritiene permangano le garanzie di legge contro il licenziamento ingiustificato. Ne deriva che rettamente è stata applicata la prescrizione ed il ricorso incidentale va rigettato.

14. Al rigetto dei due ricorsi, stante la reciproca soccombenza, consegue una equa compensazione delle spese del processo di cassazione.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione riunisce i ricorsi e li rigetta;

compensa tra le parti le spese del processo di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2010

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