Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5809 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 03/03/2020, (ud. 19/09/2019, dep. 03/03/2020), n.5809

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA E. Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 30118/2017 R.G. proposto da:

Dacmatic Slot Srl, rappresentata e difesa dall’Avv. Andrea Amatucci,

con domicilio eletto presso l’Avv. Stefano Latella in Roma via

Tortona n. 4, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle dogane e dei monopoli, rappresentata e difesa

dall’Avvocato Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata

in Roma, via dei Portoghesi 12;

– controricorrente –

e contro

Agenzia delle entrate riscossione, già Equitalia Servizi Riscossione

Spa

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 4480/11/17, depositata in data 18 maggio 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 settembre

2019 dal Consigliere Dott. Fuochi Tinarelli Giuseppe.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Dacmatic Slot Srl ricorre, con tre motivi, contro l’Agenzia delle dogane e l’Agenzia delle entrate riscossione per la cassazione della sentenza con cui la CTR della Campania, confermando la decisione di primo grado, riteneva legittima la cartella di pagamento emessa per il recupero dell’Imposta sugli intrattenimenti (ISI) dovuta per l’anno 2011 in relazione a 4 apparecchi usati per il gioco lecito senza vincita di denaro, non versata.

La CTR affermava che l’imposta era dovuta trovandosi i beni nella detenzione della contribuente.

Resiste l’Agenzia delle dogane con controricorso. L’Agenzia delle entrate riscossione è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Va disattesa, preliminarmente, l’eccezione di inammissibilità, solo genericamente formulata dall’Ufficio, neppure ricorrendo i presupposti di cui all’art. 360 bis c.p.c..

2. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, nullità della sentenza per omessa motivazione e motivazione per relationem.

Lamenta la contribuente, in particolare, che la CTR ha confermato la decisione di primo grado richiamandosi ad essa ma su un fondamento diverso: la CTP aveva ritenuto sussistere il nulla osta mentre la CTR aveva affermato la debenza dell’imposta anche in assenza di nulla osta. Rileva, inoltre, che sia la CTR che la CTP hanno operato una indebita sovrapposizione tra procedura di rilascio dei nulla osta e procedura di voltura per gli apparecchi usati non considerando che i nulla osta per gli apparecchi in giudizio non erano stati consegnati dall’Amministrazione.

2.1. Il motivo è infondato.

La CTR ha così motivato: “Va confermata, previo rigetto del proposto appello, la pronuncia di primo grado. La contribuente contesta la ricorrenza del presupposto impositivo imputando alla Agenzia, che non ebbe a consegnare i richiesti nulla osta alla voltura degli apparecchi acquistati e, pertanto, le macchine rimasero inutilizzate in deposito fino alla loro rottamazione. Deve viceversa ribadirsi che il presupposto della imposizione tributaria non è condizionato alla prova dell’effettivo utilizzo delle apparecchiature da gioco e intrattenimento, quanto piuttosto dalla loro detenzione (nei termini anche se riferita a fattispecie particolare, Cass. sez. V, n. 5359 del 2015). In assenza di nulla osta, infatti, il tributo è dovuto anche se non sia dimostrato che la macchina è stata utilizzata, ponendosi la mera detenzione dell’apparecchio come presupposto d’imposta”.

2.2. Secondo la costante giurisprudenza della Corte “la sentenza della commissione tributaria regionale completamente priva dell’illustrazione delle censure mosse dall’appellante alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare “per relationem” alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, poichè, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del “thema decidendum” e delle ragioni poste a fondamento della decisione e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame” (Cass. n. 24452 del 05/10/2018).

La CTR si è, invero, riportata alla motivazione della decisione di primo grado. Ha, tuttavia, espressamente considerato le ragioni di doglianza della contribuente, ossia che essa non aveva i nulla osta perchè non consegnati dall’Ufficio, e, inoltre, ha autonomamente argomentato sulle ragioni per le quali non ha ritenuto la doglianza non idonea a superare le opposte pretese, individuando la detenzione dei beni come elemento discretivo, che rendeva, in concreto, irrilevante la prova della effettiva utilizzazione.

2.3. Occorre, sul punto, valutare la locuzione “in assenza di nulla osta” impiegata dalla CTR in relazione al contenuto della decisione di primo grado. Quest’ultima, infatti, per come allegato dalla stessa contribuente (che, invero, ha omesso di riprodurre la motivazione della CTP), faceva riferimento ad una fattispecie in cui l’Ufficio aveva rilasciato il nulla osta ma ne aveva omesso la consegna.

Ed allora, in tal senso, l’affermazione della CTR costituisce una significativa specificazione della decisione di primo grado.

2.4. E’ vero, infatti, che, in via generale, il presupposto dell’imposta sugli intrattenimenti è costituito dallo svolgimento del gioco.

Il D.P.R. n. 640 del 1972, art. 14 bis, tuttavia, è formulato in maniera tale da attribuire valenza positiva all’organizzazione dell’attività a prescindere dal nesso tra il titolo autorizzativo e l’esercizio o l’organizzazione dell’attività posta in essere poichè il soggetto passivo è “colui che esercita un’attività organizzata diretta alla distribuzione, installazione e gestione economica” di apparecchi da divertimento e qualunque titolo”.

Ne deriva che la prova, anche in svolgimento del gioco è necessaria quando questo avvenga senza il nulla osta e non quando il soggetto passivo abbia la detenzione del bene e sia munito di nulla osta (ancorchè non ne abbia la concreta e materiale disponibilità per non averlo ritirato), conseguendone, in questo caso, l’assoggettamento all’imposta.

2.5. E’ invece inammissibile la censura in ordine alle differenze procedurali tra rilascio del nulla osta per nuovi apparecchi e voltura per quelli usati, trattandosi di profilo che resta estraneo alla ratio della decisione.

3. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38 e 39, D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54 e 55, art. 2697 c.c., per violazione del principio generale dell’onere della prova, errata valutazione del presupposto ISI ed illegittima applicazione di presunzioni in materia di ISI, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 640 del 1972, art. 14 bis.

In sostanza la contribuente lamenta che attesa la mancata consegna del nulla osta non poteva ritenersi insorto il presupposto impositivo.

3.1. Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.

3.2. Non è pertinente, in primo luogo, la denunciata violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38 e 39, che si riferiscono alle imposte dirette, e del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54 e 55, che si riferiscono all’Iva, mentre va disattesa la censura ove si contesti la compatibilità della prova critica, ossia tramite presunzioni, con la materia dell’Imposta sugli intrattenimenti, trovando applicazione i medesimi criteri generali previsti, in particolare, dall’art. 2729 c.c..

3.3. Occorre rilevare, in secondo luogo, che la censura si articola sulla valutazione operata dalla CTP quanto all’avvenuta emissione dei nulla osta e all’esistenza di un obbligo di consegna, nonchè sulla rilevanza, affermata dalla CTR, della detenzione dei beni ai fini della configurabilità dell’obbligo impositivo.

3.4. Orbene, quanto ai primi profili, la censura è inammissibile sia per non aver la parte riprodotto la motivazione della CTP, sia perchè la doglianza stessa si traduce, in realtà, in una censura sulla sufficienza e adeguatezza della motivazione, non più consentita ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 ratione temporis applicabile.

E’ invece infondato il motivo con riguardo all’asserita esistenza di un obbligo di consegna in capo all’Amministrazione, che è tenuta a provvedere al rilascio dei nulla osta e non anche a consegnare gli atti emanati, salvo che, come previsto dal D.L. n. 35 del 2005, art. 7, comma 3 quater, non sia stata formulata apposita richiesta, nella specie neppure dedotta.

Va infine ribadito quanto già sopra evidenziato: l’avvenuto rilascio del nulla osta, ancorchè non ritirato, accompagnato dal possesso e/o detenzione dei macchinari da intrattenimento, fa ritenere che essi siano stati in concreto utilizzati e giustifica l’insorgere dell’obbligazione impositiva, non essendo la fattispecie equiparabile a quella dell’utilizzo dei macchinari senza nulla osta, che, invece, postula la prova, pur indiziaria, della loro effettiva utilizzazione.

4. Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. per omessa valutazione delle eccezioni sollevate in appello e nullità della sentenza.

4.1. Il motivo è inammissibile, risolvendosi in una censura sulla motivazione della decisione impugnata e sulla valutazione operata dal giudice di merito.

4.2. Quanto all’asserita “omessa valutazione delle eccezioni sollevate in appello”, in particolare, va rilevato che il ricorso per cassazione ha carattere tipico e vincolato, sicchè sono proponibili solo le censure per i motivi indicati dall’art. 360 c.p.c.

Ne deriva che la doglianza per come formulata – e al di là del difetto di autosufficienza in ordine alle asserite eccezioni, che debbono essere esattamente riprodotte, con indicazione della sede in cui esse sono state sollevate e poste all’attenzione del giudice non è riconducibile alla violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, neppure essendo ipotizzabile una omessa pronuncia (che postula una domanda compiutamente articolata), nè una omessa od apparente motivazione, risolvendosi nella contestazione dell’adeguatezza della motivazione.

5. Il ricorso va pertanto rigettato e le spese liquidate, come in dispositivo, per soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la contribuente al pagamento delle spese a favore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che liquida in complessive Euro 1.500,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 19 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 3 marzo 2020

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