Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5808 del 10/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 10/03/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 10/03/2010), n.5808

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo rel. Consiglie – –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20200-2006 proposto da:

C.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ATTILIO

REGOLO 19, presso lo studio dell’avvocato LIPERA GIUSEPPE,

rappresentato e difeso dall’avvocato CARUSO SALVATORE SANDRO, giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA o SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PULLI

CLEMENTINA, BIONDI GIOVANNA, VALENTE NICOLA, RICCIO ALESSANDRO,

giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;

– I.N.P.D.A.P. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI

DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S. CROCE IN

GERUSALEMME 55, presso lo studio dell’avvocato URSO EDOARDO, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale Atto Notar GENGHINI

IGOR di ROMA DEL 31/03/2 009 REP. N. 19585;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 625/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 12/07/2005 R.G.N. 156/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/01/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI NUBILA;

udito l’Avvocato URSO EDOARDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato in data 19.11.1998, C.V. adiva il Tribunale di Catania ed esponeva di avere prestato servizio alle dipendenze dell’ONIG di quella città dal 1.6.1959 al 8.6.1981.

Sino dalla data delle dimissioni aveva chiesto alla direzione generale la liquidazione del Fondo di previdenza residuo, dopo avere provveduto al riscatto CPDEL alla quale era iscritto dal 1974.

Deduceva che l’INPDAP aveva illegittimamente trasferito i contributi solo a partire dal 1.5.1974 e non dal 1.6.1959, ritenendo erroneamente che alcuna istanza di riscatto fosse stata presentata a fronte del servizio pre-ruolo. Chiedeva quindi che il Tribunale condannasse l’INPDAI al pagamento della pensione anche tenendo conto dei contributi afferenti il periodo 1.6.1959- 30.4.1974, da ricongiungersi al periodo già riconosciuto. In subordine, chiedeva La condanna dell’INPS e dell’INPDAP alla restituzione delle somme versate per il predetto periodo.

2. Si costituiva l’INPDAI e contestava tutto quanto dedotto dall’attore. Non si costituiva l’INPDAP. Il Tribunale respingeva la domanda attrice. Proponeva appello il C. e la Corte di Appello di Catania confermava la sentenza di primo grado. Questa in sintesi la motivazione della sentenza di appello:

– l’attore non ha dimostrato nè la sussistenza nè l’ammontare dei contributi a fronte del periodo di servizio non di ruolo;

– l’attore ha dedotto di essere stato iscritto di ufficio alla CPDEL a sensi del D.P.R.. n. 761 del 1979, art. 74 in quanto trasferito di ufficio alle dipendenze dell’unità sanitaria locale;

– egli aveva facoltà di chiedere il riscatto del servizio prestato in precedenza della L. n. 315 del 1967, ex art. 22 ma non risulta provato che egli abbia proceduto al riscatto del periodo pre ruolo;

di una domanda di riscatto è fatta menzione in una nota della gestione autonoma ex ONIG del giugno 1981, ma trattasi di nota priva di riscontro probatorio in ordine alla data della presunta istanza, al contenuto della stessa ed all’importo dei contributi;

– la normativa del 1973 prevedeva una opzione in ordine al passaggio alla CPDEL, mentre la normativa sopravvenuta nel 1979 disciplina “ex lege” i trasferimento suddetto e la ricongiunzione dei precedenti periodi assicurativi;

– per le stesse ragioni di cui sopra, non compete il diritto alla restituzione dei contributi asseritamente versati.

3. Ha proposto ricorso per Cassazione C.V., deducendo tre motivi. L’INPS ha depositato delega ma non ha svolto attività difensiva. L’INPDAP ha depositato procura speciale notarile ed ha partecipato alla discussione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n. 761 del 1974, art. 74 e della L. n. 885 del 1973. Evidenzia che in base alla citata normativa il personale delle USL. è obbligatoriamente iscritto alla CPDEL, mentre esso C., essendo originariamente dipendente dell’ONIG, era iscritto al fondo di previdenza gestito dalla stessa Opera. Non era richiesta alcuna domanda di riscatto , perchè l’iscrizione era obbligatoria. Mentre a sensi della normativa del 1973 era data facoltà di chiedere il riscatto, sulla scorta della normativa del 1979 l’iscrizione era automatica. Inoltre dagli atti emerge la prova dell’esistenza di una domanda di riscatto, il che è sufficiente ai fini considerati.

5. Con il secondo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione dell’art. 116 c.p.c., per avere il giudice di merito valutato erroneamente le prove, pacifica essendo l’esistenza di una domanda di riscatto.

6. Con il terzo motivo del ricorso, il ricorrente deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in fatto circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, sotto il profilo che la domanda suddetta fu effettivamente presentata, come è pacifico in atti.

7. I motivi sopra riportati possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tra loro strettamente connessi ; essi risultano infondati e vanno rigettati.

8. Va ricordato che “per i dipendenti dell’Opera Nazionale Invalidi di Guerra (ONIG) passati alle dipendenze delle Unità sanitarie locali a norma della L. n. 833 del 1978, art. 67 che non abbiano optato per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita presso la gestione speciale ad esaurimento costituita presso l’INPS secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 761 del 1979, art. 75 e che quindi siano stati iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali costituita presso il Ministero del Tesoro con il ricongiungimento presso di questa della posizione previdenziale preesistente, il trasferimento alla gestione previdenziale di destinazione dei contributi versati alla gestione di provenienza a norma degli art. 74, D.P.R. citato e L. n. 29 del 1979, art. 6 non riguarda le somme accantonate sui conti individuali a norma degli artt. 8 e 9 del regolamento del Fondo di previdenza ONIG in quanto relative alla funzione integrativa, oltre che sostitutiva svolta da tale fondo. Le medesime somme vanno versate agli interessati con decorrenza della cessazione del servizio presso l’ONIG in applicazione dell’indicato regolamento, non essendo giustificato da alcun principio che le medesime vengano trattenute dal Ministero del Tesoro fino alla cessazione dei rapporti di lavoro presso le Unità sanitarie locali”. In tal senso Cass. 5.3.1998 n. 2443.

9. Nel caso di specie, peraltro, non si discute del passaggio da una ad altra gestione previdenziale, ma se ed in quale misura il C. abbia a suo tempo presentato una domanda di riscatto del servizio pre-ruolo. La L. n. 29 del 1979, art. 6 in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi ha disposto che “in deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti,la ricongiunzione dei periodi assicurativi connessi al servizio prestato presso enti pubblici,dei quali la legge abbia disposto o disponga la soppressione ed il trasferimento del personale ad altri enti pubblici, avviene d’ufficio presso la gestione previdenziale dell’ente di destinazione e senza oneri a carico dei lavoratori interessati.

A tal fine,le gestioni assicurative di provenienza versano a quelle di destinazione i contributi di propria pertinenza maggiorati dell’interesse composto annuo al tasso del 4,50 per cento, secondo i criteri di cui all’art. 5, commi 4, 5 e 6.

Eventuali ulteriori periodi di iscrizione ad altre gestioni possono essere ricongiunti ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 1 e 2.

10. A sua volta il D.P.R. n. 761 del 1979, art. 74 in materia di stato giuridico del personale delle USL dispone: “Il personale dipendente,addetto ai presidi,servizi ed uffici delle unità sanitarie locali,è obbligatoriamente iscrittoci fini del trattamento di quiescenza,alla cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ovvero alla cassa per le pensioni ai sanitari, per le categorie di rispettiva appartenenza.

L’obbligo della iscrizione di cui al precedente comma è esteso anche al personale comunque trasferito alle unità sanitarie locali in attuazione delle disposizioni di cui alla L. 23 dicembre 1978, n. 833.

Per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi assicurativi connessi con il servizio prestato presso le amministrazioni o enti di provenienza,con iscrizione a forme obbligatorie di previdenza diverse da quelle indicate nel precedente comma 1, si applica la L. 7 febbraio 1979, n. 29, art. 6. Lo stesso articolo si applica anche per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi riconosciuti utili a carico di eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza nonchè per il trasferimento alla gestione previdenziale di destinazione dei contributi versati nei fondi stessi”.

11. Come si vede, nessuna delle disposizioni sopra citate prevede un ricongiungimento di ufficio del servizio pre-ruolo, bensì un ricongiungimento dei servizi di ruolo o riconosciuti utili ai fini del trattamento di quiescenza. La causa quindi si risolve tutta nel quesito se ed in quali termini sia stata a suo tempo presentata una domanda di riscatto del servizio non di ruolo; il quesito è stato risolto negativamente dal giudice di merito con adeguata motivazione, scevra da vizi logici o contraddizioni, posto che da una nota della Gestione autonoma dell’ex ONIG non è dato ricavare gli elementi necessari ai fini dell’accoglimento della domanda giudiziale. Il ricorso per Cassazione si risolve quindi nella prospettazione del “fatto” in modo diverso da quello ritenuto dalla Corte di Appello, operazione questa inammissibile in sede di legittimità.

12. Il ricorso deve, per i suesposti motivi, essere rigettato. Stante la natura della controversia in relazione alla data di inizio del processo, le spese non sono ripetibili.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso; nulla per le spese del processo di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2010

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