Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5808 del 09/03/2018


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Cassazione civile, sez. VI, 09/03/2018, (ud. 23/01/2018, dep.09/03/2018),  n. 5808

Fatto

Rilevato che: la Equitalia Servizi di Riscossione spa – Direzione Regionale Lazio ricorre, affidandosi a due motivi e con atto notificato il 28/09/2016, per la cassazione della sentenza n. 2063 del 30/03/2016 della Corte di appello di Roma, con cui è stato accolto l’appello di D.B.A. avverso il rigetto della sua opposizione alla comunicazione di iscrizione di fermo amministrativo, con contestuale condanna dell’appellata soccombente a cancellare l’iscrizione di questo ed alle spese di lite del doppio grado;

resiste con controricorso l’intimato;

è formulata proposta di definizione – per manifesta fondatezza – in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;

il controricorrente deposita memoria ai sensi del comma 2, ultima parte, del medesimo art. 380-bis, con cui rimarca trattarsi di comunicazione di avvenuto fermo amministrativo di due veicoli a lui intestati, priva peraltro di elementi essenziali previsti dal c.d. Statuto del Contribuente, neppure integrabili per relationem e quindi tale da impedire la ricostruzione degli atti impositivi o del dettaglio degli addebiti, come pure delle ragioni della discordanza tra la somma indicata nel preavviso di fermo e quella della comunicazione contestata (pure invocando Cass. Sez. U. 18184 del 2013); e neppure manca di ricordare di avere dedotto e provato la non spettanza delle somme vantate dall’agente della riscossione;

considerato che:

il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in forma semplificata;

la ricorrente si duole: col primo motivo, di “violazione e/o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 nonchè per omesso esame circa un fatto decisivo tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”; col secondo motivo, di “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”;

il primo motivo di ricorso è manifestamente fondato, alla stregua del principio generale già affermato da questa Corte con ordinanza 20/09/2017, n. 22018, circa l’infondatezza di doglianze su pretesi vizi motivazionali del provvedimento di fermo, “avuto riguardo alla rispondenza del provvedimento di fermo ad un modello ministeriale, che correttamente prevede che esso sia motivato mediante richiamo degli atti presupposti… che, in quanto già destinati alla stessa parte, sono da questa conosciuti o conoscibili, e non necessitano perciò di allegazione all’atto impugnato”;

e, nel caso di specie, pur relativo non ad un preavviso di fermo ma ad una comunicazione di già imposto fermo, nel provvedimento oggetto di contestazione si fa univoco richiamo proprio al preavviso di fermo, con suo numero identificativo idoneamente riportato anche in ricorso, ma sono pure riportate o comunque idoneamente identificate le prodromiche cartelle di pagamento, con dettaglio degli addebiti in cui esse sono indicate con data di notifica, ente impositore, numero di ruolo, data dell’esecutività di questo e descrizione della causale, neppure mancando l’indicazione delle somme dovute a titolo di accessori (e tali da giustificare, sia pure con una marginale attività integrativa extratestuale ma senza dubbio esigibile, la divergenza tra le somme indicate nel preavviso ed all’atto di imposizione del fermo);

la pretesa confusione dell’indicazione degli organi cui rivolgere l’impugnazione neppure soccorre l’originario opponente, poichè perfino ove essa potesse dirsi sussistente (ciò che è invece da escludere, stando al tenore letterale riportato alle pagine 10 e segg. del ricorso per cassazione ed alla stregua della complessità della disciplina applicabile, anche come elaborata da questa Corte Suprema) andrebbe applicato il principio per il quale la mancata indicazione del termine di impugnazione e dell’organo dinanzi al quale può essere proposto ricorso non inficia la validità dell’atto, anche dopo l’entrata in vigore della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, ma comporta, sul piano processuale, il riconoscimento della scusabilità dell’errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente, con conseguente riammissione in termini per l’impugnativa, ove questa sia stata tardivamente proposta (negli esatti termini: Cass. ord. 27/09/2011, n. 19675; Cass. 08/02/2012, n. 1766; per le altre omissioni formali, tra molte, v. Cass. 21/03/2012, n. 4516);

il primo motivo di ricorso è fondato anche solo per le ragioni esposte, che inficiano la pronunzia, in mero rito, della corte territoriale, che non si è, in base a quelle, occupata del merito: sicchè ogni ulteriore argomentazione su quest’ultimo è estranea all’oggetto della presente pronuncia;

tanto determina, ad un tempo, l’assorbimento del secondo motivo, siccome relativo al regime delle spese conseguente all’esito della lite, nonchè la cassazione della gravata sentenza ed il rinvio alla stessa corte territoriale, ma in diversa composizione, affinchè esamini il gravame ad essa proposto sotto ogni altro profilo, in rito e se del caso anche nel merito, diverso da quelli formali la cui fondatezza è qui stata esclusa, pure provvedendo alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità in base alla valutazione dell’esito complessivo della lite;

infine, per essere stato il ricorso accolto, deve darsi atto dell’insussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la gravata sentenza e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2018

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