Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5808 del 08/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 08/03/2017, (ud. 24/01/2017, dep.08/03/2017),  n. 5808

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19214-2015 proposto da:

D.C.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A.

CONTARINI 8, presso lo studio dell’avvocato ROBERTA SANTAGATI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO SANTAGATI;

– ricorrente –

contro

GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 627/2014 del TRIBUNALE di GELA, depositata il

15/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/01/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Gela, avanti il quale il giudizio era stato riassunto ex art. 392 c.p.c. – in seguito alla cassazione con rinvio della decisione n.274/2003 del medesimo Tribunale, disposta con sentenza di questa Corte 13.6.2008 n. 15997 – accoglieva l’appello proposto da C.C. (che aveva subito lesioni personali in conseguenza di sinistro stradale, in qualità di terza trasportata) e, rilevato che non risultava provato il concorso di responsabilità della danneggiata per mancato uso della cintura di sicurezza prescritta dall’art. 172 C.d.S., accertava il diritto al risarcimento del danno liquidando il danno biologico temporaneo, nonchè il danno emergente per spese mediche ed il danno morale soggettivo, mentre rigettava la domanda, quanto al danno biologico da invalidità permanente, sulla scorta della c.t.u. medico-legale che aveva escluso il nesso eziologico (in considerazione dei lievissimi danni riportati dalla sola vettura tamponata su cui viaggiava la C.) tra il fatto storico, come accertato in giudizio, e l’evento traumatico, non riscontrato clinicamente ma solo descritto dalla danneggiata. Venivano altresì liquidate a carico degli appellati le spese del giudizio di rinvio nonchè quelle dei precedenti gradi e fasi del giudizio di merito e di legittimità.

La sentenza è stata impugnata per cassazione da C.C. con due motivi.

Non hanno svolto difese GROUPAMA Ass.ni s.p.a., cui il ricorso è stato notificato telematicamente in data 26.5.2015, nè R.G.B. che ha ricevuto la consegna dell’atto in data 22.6.2015.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Con il primo motivo C.C. impugna la sentenza di appello deducendo il vizio di violazione dell’art. 2909 c.c., degli artt. 384 e 394 c.p.c., nonchè dell’art. 112 c.p.c., oltre vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5.

Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 112 c.p.c. nonchè vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5.

Sostiene la ricorrente che la Corte di cassazione aveva accolto il ricorso in relazione ai motivi con i quali era stata dedotta la mancata applicazione della responsabilità solidale ex art. 2055 di entrambi i conducenti per i danni subiti dalla terza trasportata:

– la mancata liquidazione del danno morale soggettivo;

– la ingiustificata liquidazione delle spese mediche in misura inferiore a quella comprovate nelle fatture prodotte in giudizio.

Orbene osserva il Collegio che:

– quanto alla prima questione la SC ha statuito che era del tutto errata la decisione del Tribunale che aveva ravvisato nel tamponamento un pari concorso di colpa dei conducenti ex art. 2054 c.c., comma 2 limitando la condanna al risarcimento del danno biologico alla sola quota di responsabilità riferibile al conducente del veicolo tamponante, ed ha precisato in proposito che: “ai sensi dell’art. 149 C.d.S., comma 1, (D.Lgs. n. 285 del 1992) il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l’arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede. L’avvenuta collisione manifesta l’inosservanza della predetta disposizione, ponendo a carico dell’investitore una presunzione di colpa, che rende inapplicabile la norma di cui all’art. 2054 c.c., comma 2, salvo che l’investitore medesimo dimostri che il mancato, tempestivo arresto e la conseguente collisione sono stati determinati da cause a lui non imputabili” e che tale accertamento non era stato svolto dal Tribunale, restando assorbita la questione della responsabilità solidale dei conducenti nei confronti della terza danneggiata ex art. 2055 c.c., con la precisazione che il Giudice del rinvio avrebbe dovuto pronunciarsi sull’intero danno richiesto dalla C. e non soltanto sulla quota parte di ciascun coobbligato solidale;

– quanto alla seconda questione la SC ha accolto il motivo statuendo che: “Il Tribunale non ha tenuto conto della consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui il risarcimento dei danni non patrimoniali spetta in ogni caso in cui il danneggiato sia stato leso nei suoi diritti anche costituzionalmente protetti, qual è il diritto all’integrità personale, sulla base dell’oggettiva ed astratta corrispondenza dell’illecito alla fattispecie di reato, anche a prescindere dall’esistenza e dalla prova dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa”;

quanto all’ultima questione La SC così ha motivato l’accoglimento del motivo: “La sentenza di primo grado ha liquidato in rimborso delle spese mediche somme inferiori a quelle richieste dalla danneggiata ed, avendo questa proposto uno specifico motivo di appello sul punto, il Giudice di appello avrebbe dovuto prendere in esame la domanda e motivare, pur succintamente, il suo eventuale rigetto”.

Orbene il confine, definito dalla efficacia vincolate della sentenza di cassazione, entro il quale il Tribunale – quale giudice di rinvio – era chiamato a rinnovare il giudizio di merito, era delimitato esclusivamente: a) dalla inapplicabilità dell’art. 2054 c.c., comma 2, salvo che il conducente del veicolo tamponante non avesse dedotto prove idonee a superare la presunzione di colpa per violazione dell’obbligo si rispetto della distanza di sicurezza; b) dall’ambito oggettivo del “petitum” della domanda della C. rivolta ad ottenere l’intera liquidazione del danno ad essa spettante e non solo l’importo corrispondente alla quota di responsabilità di un solo conducente; c) dalla applicazione del principio di solidarietà passiva dei soggetti che avevano provocato il danno alla trasportata; d) dal principio per cui il danno morale soggettivo va liquidato anche in caso di responsabilità civile accertata mediante presunzione legale.

Alcun ulteriore limite risultava pertanto imposto al Tribunale in sede di rinvio tanto nella determinazione dell’ammontare del danno risarcibile, quanto nel riconoscimento delle singole voci di danno, atteso che il rinvio cd. prosecutorio viene a reimmettere il Giudice del rinvio (e le parti) nei medesimi poteri relativi alla fase processuale in cui, a seguito della cassazione, deve proseguire il giudizio di rinvio.

Il Tribunale di Gela, ferma la individuazione del petitum risarcitorio richiesto dalla C. nei confronti di entrambi i conducenti, non incontrava alcun vincolo, come invece afferma erroneamente il ricorrente (che vorrebbe fondare sulle riportate statuizioni della sentenza di cassazione un inesistente – accertamento, divenuto incontrovertibile, del diritto al risarcimento integrale del danno biologico), nel procedere all’accertamento della esistenza e della entità del danno biologico, con la conseguenza che in alcuna violazione dell’art. 394 c.p.c. è incorso il Giudice del rinvio nel ritenere insussistente i postumi di natura permanente.

Anche il secondo motivo è infondato.

La ricorrente viene a fondare il vizio di ultrapetizione della sentenza del Tribunale – nella parte in cui ha riformato le statuizioni della sentenza del Giudice di Pace in ordine alla liquidazione del danno – sulle conclusioni finali rassegnate dalla società assicurativa nel giudizio di rinvio in grado di appello, sostenendo che la società non aveva mosso contestazioni al quantum liquidato a titolo di spese mediche e di danno biologico permanente. Al proposito è appena il caso di rilevare che la società assicurativa aveva, tra l’altro, precisato le richieste conclusive chiedendo accertarsi il concorso di colpa della danneggiata per mancato uso delle cinture di sicurezza, e rigettarsi – in tutto o in parte – la domanda con riferimento “ad ogni ulteriore richiesta risarcitoria a qualsiasi titolo avanzata dall’attrice perchè infondata e perchè comunque liquidata nei precedenti giudizi di merito”, dovendo evidentemente ritenersi quest’ultima richiesta in rapporto di dipendenza e subordinazione (e…comunque) rispetto alla precedente, intesa a contestare integralmente la pretesa risarcitoria.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato, non occorrendo disporre sulle spese di lite in difetto di difese svolte dagli intimati.

PQM

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

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