Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5808 del 03/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2021, (ud. 03/02/2021, dep. 03/03/2021), n.5808

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossanna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19269-2020 proposto da:

PROCURATORE GENERALE REPUBBLICA CORTE APPELLO ANCONA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, A.A.;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 13707/2019 (sul ricorso n. 36403/2018) della

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di. ROMA, depositata il 22/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3

febbraio 2021 dal Consigliere Dott. TEDESCO GIUSEPPE.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

è stata richiesta la correzione d’ufficio dell’ordinanza di questa Corte n. 13707 del 2019, nella parte in cui, rigettando il ricorso per cassazione proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Ancona, liquidava le spese del procedimento in favore del controricorrente; la causa, già fissata per l’adunanza del 4 novembre 2020, è stata rinviata a nuovo ruolo per la comunicazione del decreto di fissazione dell’adunanza, corredata dalla proposta, all’avv. A.A.; l’adempimento è stato eseguito; che, per la parte relativa alla regolazione delle spese di lite, il provvedimento è affetto da evidente errore materiale, perchè il pubblico ministero non può essere condannato al pagamento delle spese processuali, nonostante la soccombenza (Cass. n. 19711/2015n. 20652/2011); che la diversa statuizione del provvedimento integra un errore, ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c., rilevabile ictu oculi dal testo del provvedimento (Cass. n. 12185/2020).

PQM

dispone che nella propria ordinanza n. 13707 del 2019 nell’ultimo rigo della motivazione, dopo le parole “il ricorso è rigettato” sia eliminata la frase “con addebito di spese”; dispone altresì che nel dispositivo della stessa ordinanza, dopo la frase “rigetta il ricorso”, sia eliminato per intero il periodo successivo “condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge”; dispone che la correzione sia annotata sull’originale del provvedimento corretto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 3 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2021

 

 

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