Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5807 del 22/02/2022
Cassazione civile sez. VI, 22/02/2022, (ud. 11/02/2022, dep. 22/02/2022), n.5807
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28910-2020 proposto da:
C.M., rappresentata e difesa dall’avvocato Adriano Galli;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in Roma, Via Dei
Portoghesi 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende;
– controricorrente –
E contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE REGIONALE TOSCANA, AGENZIA DELLE
ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE FIRENZE, CANCELLERIA CAMERA CONSIGLIO
CORTE APPELLO FIRENZE, PROCURA GENERALE CORTE APPELLO FIRENZE;
– intimate –
avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il
21/10/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’11/02/2022 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.
Fatto
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
C.M. ha proposto ricorso articolato in unico motivo (violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 4-bis, in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80) per la cassazione dell’ordinanza del 20 ottobre 2020 della Corte d’appello di Firenze, che ha rigettato l’opposizione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, contro il diniego di ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Il ricorso è stato intimato alla Agenzia delle Entrate, alla Agenzia delle Entrate -Direzione Regionale della Toscana, alla Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Firenze, alla Cancelleria della Corte d’appello di Firenze ed alla Procura generale presso la Corte d’appello di Firenze.
Ha notificato controricorso l’Agenzia delle Entrate, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, essendo unico legittimato passivo il Ministero della Giustizia.
3. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
La ricorrente ha presentato memoria.
Il Collegio ritiene che il ricorso sia manifestamente fondato.
Avendosi riguardo a provvedimento con cui il magistrato competente ha rigettato l’istanza di ammissione al patrocinio a carico dello Stato, il ricorso in opposizione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99, va notificato all’ufficio finanziario che è parte nel relativo processo, assumendo, per l’erario, il ruolo di legittimato passivo, a differenza di ciò che avviene nel procedimento di opposizione del medesimo D.P.R. n. 155 del 2002, ex art. 170, alle liquidazioni inerenti ad attività espletate nei giudizi civili e penali, del quale è parte necessaria il Ministero della Giustizia, in quanto titolare del rapporto di debito oggetto del medesimo procedimento (Cass. Sez. Unite, 29/05/2012, n. 8516). Deve, pertanto accogliersi il ricorso, con conseguenti cassazione dell’ordinanza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Firenze che, in diversa composizione, sottoporrà la causa a nuovo esame e si uniformerà all’enunciato principio, provvedendo altresì a liquidare le spese del presente giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 11 febbraio 2022.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2022