Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5807 del 08/03/2017

Cassazione civile, sez. III, 08/03/2017, (ud. 24/01/2017, dep.08/03/2017),  n. 5807

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8667/2015 proposto da:

M.M., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, cc rappresentato e difeso

dall’avvocato ALFONSO OLLA;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA CAGLIARI, in persona del Commissario Straordinario Dott.

S.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 60,

presso lo studio dell’avvocato ENRICO CAROLI, rappresentata e difesa

dall’avvocato PAOLO SESTU;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 144/2015 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 25/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/01/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. CORRADO MISTRI che ha chiesto

il rigetto del ricorso perchè infondato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

In seguito alla perdita di controllo del veicolo determinata dall’asfalto bagnato per pioggia e da chiazze di olio il veicolo condotto da M.M. sbandava andando ad urtare contro un tronco del guard rail, sganciato dalla restante struttura metallica, che penetrava nell’abitacolo della vettura procurando gravi lesioni al conducente con conseguente amputazione di entrambi i piedi.

Il Tribunale di Cagliari accertata la responsabilità ex art. 2051 c.c., della Provincia di Cagliari, ente proprietario della strada, riconosceva un concorso di responsabilità del M., in misura pari al 60%, essendo risultata dall’indagine peritale la eccessiva velocità della autovettura, comunque non consona alle peculiari condizioni della circolazione stradale, e la totale usura del pneumatico posteriore destro cui doveva essere attribuito rilievo causale nello squilibrio dell’assetto di marcio dal veicolo.

Con sentenza 25.2.2015 n. 144 la Corte d’appello di Cagliari accoglieva parzialmente l’appello principale del M., rigettando l’appello incidentale della Provincia, e rideterminava il grado del concorso di colpa, attribuito nella misura del 60% alla Provincia di Cagliari; rigettava la domanda risarcitoria relativa alle ulteriori spese mediche pregresse ed a quelle future, per difetto di idonea allegazione e prova; rigettava la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da ridotta capacità lavorativa specifica, in assenza di prova di diminuzione reddituale o di future occasioni perdute; riliquidava il danno biologico, includendo anche il danno morale soggettivo, personalizzandolo nella misura massima del 25% di incremento del punto, come previsto dalle Tabelle milanesi.

La sentenza di appello è stata impugnata per cassazione dal M., che ha dedotto, con tre motivi, illustrati da memoria, vizio di violazione di norme di diritto e vizi di motivazione.

Resiste con controricorso la Provincia di Cagliari.

Il Pubblico Ministero ha rassegnato conclusioni scritte concludendo per il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha raccomandato la redazione di motivazione in forma semplificata.

Il primo motivo è inammissibile in relazione ad entrambe le censure prospettate (violazione dell’art. 2051, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; vizio di omessa e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) non essendo consentito richiedere il sindacato di legittimità in ordine alla critica rivolta alla sentenza impugnata in funzione di una rinnovazione del giudizio di merito riservato in via esclusiva alla Corte territoriale.

Le affermazioni in diritto, tutte condivisibili in quanto fondate su enunciati di questa Corte, concernenti lo schema dell’illecito aquiliano riconducibile nella fattispecie del danno da cose in custodia ex art. 2051 c.c., non investono e non incidono sulla correttezza e conformità a diritto della decisione.

Non costituisce infatti errore di diritto, per contrasto con lo schema normativo della responsabilità delineato nell’art. 2051 c.c., l’affermazione della Corte d’appello secondo cui nella fattispecie in esame “deve ritenersi un concorso di colpa delle parti nella causazione dell’incidente” (motivazione pag. 8).

Si osserva al proposito che, se l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte, assolutamente prevalente, individua nella fattispecie di cui all’art. 2051 c.c. una responsabilità di tipo “oggettivo” (in quanto la norma viene ad istituire un criterio legale di imputazione della responsabilità per i danni cagionati dalla cosa – per suo dinamismo interno o per fatto estrinseco da fenomeno naturale o da condotta umana – prescindendo del tutto dalla verifica della colpa del custode, inteso quale soggetto che detiene di fatto il potere di controllo sulla res: cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15613 del 26/07/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 20427 del 25/07/2008; id. Sez. 3, Sentenza n. 11016 del 19/05/2011; id. Sez. 3, Sentenza n. 2660 del 05/02/2013; id. Sez. 6 – 3, Sentenza n. 25214 del 27/11/2014), è del pari radicato l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui la prova liberatoria del custode può operare esclusivamente sul piano del nesso di causalità, dovendo dimostrare il custode l’interruzione della sequenza eziologica, tra l'”agire” della cosa e l’eventum damni, determinata da una causa sopravvenuta da sola sufficiente ad assorbire la efficienza produttiva del danno, qual è il “caso fortuito” declinato secondo le caratteristiche dell’evento imprevedibile ed inevitabile – tale potendo consistere anche nel fatto del terzo o nella condotta dello stesso danneggiato – che assorbe integralmente la potenzialità lesiva del cosa, venendo autonomamente a generare il danno (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11016 del 19/05/2011). Deve pertanto ribadirsi il principio di diritto secondo cui “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall’art. 2051 c.c., prescinde dall’accertamento del carattere colposo dell’attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento; tale responsabilità prescinde, altresì, dall’accertamento della pericolosità della cosa stessa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato – con effetto liberatorio totale o parziale – anche dal fatto del danneggiato, avente un’efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l’evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno” (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8229 del 07/04/2010).

L’operare sul piano del nesso eziologico della prova liberatoria del custode, non esclude tuttavia – nel caso in cui il fatto sopravvenuto non raggiunga il carattere dell’autonomo determinismo causale del danno – la rilevanza della concausa – ove allegata e provata – valutabile in relazione al grado di incidenza che la stessa ha assunto nella produzione dell’evento lesivo, con la conseguenza che se il fatto concausale va ravvisto nella condotta del danneggiato, deve trovare applicazione – anche nell’ambito della responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. – la norma che prevede il “concorso del fatto colposo del creditore” come disciplinato dall’art. 1227 c.c., comma 1 (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15779 del 12/07/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 15761 del 29/07/2016), avendo quindi correttamente proceduto il Giudice di merito alla valutazione percentuale di tale contributo causale (accertamento al quale iuxta alligata et probata era tenuto ex officio, vertendo sui fatti costitutivi della domanda risarcitoria: Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6529 del 22/03/2011; id. Sez. 6 – 3, Sentenza n. 20619 del 30/09/2014), in quanto l’efficienza eziologica del comportamento imprudente del danneggiato nell’evento lesivo non era tale da rendere possibile l’interruzione del nesso eziologico tra la condotta omissiva dell’ente proprietario della strada e l’evento dannoso (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 287 del 13/01/2015).

Quanto alla critica svolta sull’apprezzamento delle risultanze della c.t.u. cinematica, la stessa si svolge sul piano della supposizione e della prospettazione alternativa, senza con ciò inficiare le conclusioni cui sono pervenuti i Giudice di merito sulla rilevanza concausale della inadeguatezza delle condizioni manutentive (pneumatico liscio) e della velocità del veicolo.

Ad analoga sanzione di inammissibilità va incontro il secondo motivo (omessa motivazione su un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) in quanto impinge in una valutazione di merito (efficienza concausale del pneumatico liscio e della velocità non consona alle circostanze dei luoghi), senza peraltro che venga indicato, come prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, il luogo del processo in cui rinvenire l’accertamento probatorio del fatto storico (chiazze d’olio) che si assume omesso dal Giudice di appello. Non viene neppure evidenziata la decisività del fatto, laddove non è fornita alcuna indicazione della ragione per cui la chiazza d’olio assorbirebbe in via esclusiva la efficienza causale del sinistro escludendo tutte le altre concause rilevate dalla istruttoria.

Il terzo motivo (violazione artt. 20165, 1223, 1226 e 1227 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè contraddittoria motivazione su un punto decisivo) si palesa inammissibile, per le stesse ragioni esposte nell’esame dei precedenti motivi, venendo il ricorrente a censurare la determinazione del danno compiuta dal Giudice di appello, in relazione alla contestata (nei due precedenti motivi di ricorso) attribuzione al M. del concorso causale, pari al 40%, nella produzione del danno ed alla conseguente riduzione percentuale della liquidazione risarcitoria del danno biologico e del danno emergente per spese mediche.

Quanto alla contestazione della mancata liquidazione del danno patrimoniale futuro, il vizio logico dedotto non investe il requisito di validità minimo che le sentenze debbono possedere ex art. 111 Cost., comma 6, quanto piuttosto mira a censurare il rigetto della domanda per non aver ritenuto il Giudice di appello raggiunta la prova presuntiva del danno.

Il vizio di contraddittorietà si risolve pertanto in quello di insufficienza logica della motivazione non più ricompreso tra i vizi di legittimità tassativamente elencati nell’art. 360 c.p.c., a seguito della modifica introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134, (recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”), che ha sostituito l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (con riferimento alle impugnazioni proposte avverso le sentenze pubblicate successivamente alla data dell’11 settembre 2012) limitando la impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado per vizio di motivazione alla sola ipotesi di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, con la conseguenza che, al di fuori dell’indicata omissione, il controllo di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, ed individuato “in negativo” dalla consolidata giurisprudenza della Corte – formatasi in materia di ricorso straordinario – in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità.

In ogni caso deve ritenersi conforme a diritto l’argomento posto a fondamento della decisione impugnata secondo cui il danno da perdita reddituale futura costituisce un danno-conseguenza e non un danno in “re ipsa”, come tale onerando la parte che lo richiede ad assolvere agli oneri di allegazione e di prova, laddove la presunzione logica presuppone la certezza degli indizi da cui trarre l’inferenza probatoria del fatto ignorato, e nella specie la Corte d’appello proprio di tali indizi ha rilevato la carenza nel giudizio, non avendo il danneggiato prodotto i cedolini della retribuzione o le dichiarazioni fiscali dalle quali rilevare il decremento reddituale da proiettare nel futuro, considerato che il M., dopo il sinistro, aveva mantenuto il lavoro e lo stesso trattamento retributivo e non erano stati allegati elementi circostanziali specifici dai quali risalire per via induttiva alla certezza probabilistica di un danno patrimoniale futuro. Ed infatti se il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, è da valutare su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici e se, pertanto, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica – se essa è di una certa entità e non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità – è possibile presumere che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura – non necessariamente in modo proporzionale – qualora la vittima già svolga un’attività o presumibilmente la svolgerà, tuttavia, l’aggravio in concreto nello svolgimento dell’attività già svolta o in procinto di essere svolta deve pur sempre essere dedotto e provato dal danneggiato (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2644 del 05/02/2013), non sussistendo alcuna correlazione univoca tra accertamento della riduzione della capacità lavorativa specifica, oggetto di indagine medico-legale, e danno patrimoniale futuro, ben potendo verificarsi che, nonostante la riduzione della capacità di lavoro specifico, non vi è stata alcuna riduzione della capacità di guadagno e che, quindi, non è venuto a configurarsi in concreto alcun danno patrimoniale (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1690 del 25/01/2008).

In conclusione il ricorso deve essere rigettato e la parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità come liquidate in dispositivo.

PQM

rigetta il ricorso principale.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

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