Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5807 del 03/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2021, (ud. 03/02/2021, dep. 03/03/2021), n.5807

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossanna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34697-2019 proposto da:

M.L., MA.LU., M.S.M.G.,

rappresentati e difesi dagli avv.ti FORTE PASQUALE e CAPOBIANCO

MICHELANGELO;

– ricorrenti –

contro

M.M., M.G.;

– intimati –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata il

08/04/2019.

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/02/2021 dal Consigliere Dott. TEDESCO GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

M.L., Ma.Lu. e M.S.M.G. hanno proposto ricorso straordinario per cassazione, sulla base di due motivi, contro il decreto del Tribunale di Foggia, che in una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, richiesto e ottenuto nei confronti degli attuali ricorrenti, aveva rifiutato di dare i provvedimenti occorrenti per la prosecuzione del giudizio sospeso, in assenza del presupposto del passaggio in giudicato della sentenza che aveva definito la causa pregiudicante.

Il decreto ingiuntivo era stato richiesto per la ripetizione di somma pagata a titolo di legato in forza di testamento impugnato per vizi formali e sostanziali.

Si sostiene che il difetto del passaggio in giudicato era nella specie un elemento formale irrilevante, poichè la decisione era stata impugnata per altri aspetti (le spese), essendo quindi irrevocabili le statuizioni che interferivano con il giudizio sospeso.

La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema corte su conforme proposta del relatore di inammissibilità del ricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria.

Il ricorso, così come opinato nella proposta del relatore sulla scorta di richiami di giurisprudenza sui quali i ricorrenti non si sono soffermati con la memoria, è inammissibile.

In relazione ad un procedimento del quale sia stata disposta la sospensione, ai sensi dell’art. 295 c.p.c. e sino alla definizione di altro processo, il provvedimento reso dal giudice in forma di ordinanza, essendo privo del carattere della decisorietà, non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione (Cass. n. 708/1998; n. 14209/2001; n. 16149/2001). Il difetto del carattere della decisorietà sussiste anche se il rigetto della istanza di riassunzione sia fondato, come nel caso in esame, sulla mancata formazione del giudicato nel diverso processo (Cass. n. 5490/1984).

Nulla sulle spese

Ci sono le condizioni per dare atto D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto”.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 3 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2021

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