Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5807 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 03/03/2020, (ud. 10/09/2019, dep. 03/03/2020), n.5807

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA E. Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27969/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle dogane e dei monopoli, rappresentata e difesa

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata

in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Kuwait Petroleum Italia Spa, rappresentata e difesa dagli Avv.ti

Francesco Fratini e Annalisa Fuso, con domicilio eletto presso lo

studio Fratini in Roma via Sallustiana n. 15, giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 4002/47/2015, depositata il 4 maggio 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 settembre

2019 dal Consigliere Dott. Fuochi Tinarelli Giuseppe.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Kuwait Petroleum Italia Spa chiedeva il rimborso dell’accisa di Euro 25.039,42, assolta per le forniture di prodotti petroliferi all’Arma dei Carabinieri e alla Guardia di Finanza, Corpi rientranti tra le Forze Armate nazionali, avvenute tra il giugno 2008 e il febbraio 2009, che veniva negato dall’Agenzia delle dogane per tardività dell’istanza, presentata solamente in data 20 maggio 2011.

La contribuente impugnava il diniego deducendo, in particolare, che solamente nel mese di aprile 2011 gli Enti militari avevano fornito l’apposita attestazione dell’effettiva destinazione dei prodotti agli usi esenti, forniti nell’ambito di apposita convenzione CONSIP con le Forze militari, e, dunque, l’inapplicabilità del termine decadenziale di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 14.

L’impugnazione era accolta dalla CTP di Napoli. La sentenza era confermata dal giudice d’appello.

L’Agenzia delle dogane propone ricorso per cassazione con un motivo, cui resiste la contribuente con controricorso, poi illustrato con memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE

1. L’unico motivo di ricorso denuncia violazione del (Testo Unico sulle Accise – TUA) D.Lgs. n. 504 del 1995, artt. 14 e 24, per aver la CTR escluso la decorrenza del termine biennale di decadenza dal pagamento effettuato in caso di riconoscimento di agevolazione che comporti il rimborso dell’accise già assolta.

2. Il ricorso è infondato.

2.1. Questa Corte, con reiterati e recenti interventi, ha statuito, in contenziosi relativi alla stessa contribuente e innovando rispetto ad un precedente orientamento, che “In tema di accise, il termine biennale per la presentazione dell’istanza di restituzione del credito per le agevolazioni decorre, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, dal momento in cui si è realizzato il presupposto costitutivo del beneficio, che non è assimilabile ad una causa di indebito dell’originaria obbligazione impositiva, sicchè non rileva la data di pagamento dell’accise di cui al TUA, art. 14, comma 2, nel testo anteriore alla modifica operata con il D.L. n. 193 del 2016, art. 4 ter, conv. dalla L. n. 225 del 2016, che regola la diversa ipotesi del rimborso del versamento indebito” (Cass. nn. 24261-24262-24263 del 30/09/2019).

2.2. Nell’esaminare la questione, la Corte ha rilevato che il diritto agevolativo costituiva oggetto di una nuova obbligazione rispetto a quella sorta ed assolta al momento dell’immissione in consumo dei prodotti petroliferi, la cui esistenza rilevava come mero presupposto di fatto.

L’elemento fondante, infatti, era identificabile nella circostanza che i prodotti energetici fossero “utilizzati esclusivamente per i fini consentiti” e ciò, alla luce della disciplina regolamentare applicabile, in base ad apposita attestazione da parte del Comando competente, che, in quanto tale, assurgeva a elemento costitutivo del diritto all’esenzione.

Il perfezionamento dei requisiti per l’attribuzione del diritto di esenzione non è, dunque, assimilabile ad una causa sopravvenuta di indebito, nè, ai fini della richiesta di pagamento della somma pretesa (determinato in relazione alla maggiore aliquota versata sull’obbligazione presupposta), trova applicazione il TUA, art. 14, comma 2, dovendosi ricondurre la fattispecie al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2.

Quanto all’individuazione del dies a quo per la decorrenza del termine decadenziale biennale (ex art. 21 cit.), le citate sentenze hanno opportunamente precisato che la suddetta attestazione “è usualmente contestuale all’acquisto (e dà luogo anche ad una fatturazione separata) quando esso sia stato operato presso i depositi petroliferi e determina l’immediata nascita del diritto di esenzione”, mentre è successiva quando l’acquisto sia effettuato nell’ambito di convenzioni con le società petrolifere, da cui l’individuazione del momento di riconoscimento del beneficio.

Va sottolineato, infine, che le esposte conclusioni sono coerenti con gli orientamenti della Corte di Giustizia in tema di esenzioni sui prodotti energetici (sentenza 2 giugno 2016, in C-418/14, ROZ-.WIT) e di effettività (sentenza 15 dicembre 2011, in C-427/10, Banca Antoniana Popolare Veneta SpA; sentenza 21 marzo 2018, in C-533/16, Volkswagen AG e sentenza 12 aprile 2018, in C-8/17, Biosafe).

3. Il ricorso va pertanto rigettato.

L’esistenza di diversi orientamenti, solo di recente consolidati, giustifica la compensazione delle spese.

Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater, nei confronti dell’Agenzia delle dogane in quanto Amministrazione dello Stato che opera con il meccanismo della prenotazione a debito.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 10 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 3 marzo 2020

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