Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5806 del 13/03/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. U Num. 5806 Anno 2014
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: BOTTA RAFFAELE

ORDINANZA

sul ricorso 6778-2013 per regolamento di giurisdizione
d’ufficio proposto dalla:
CORTE DEI CONTI – SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER
IL LAZIO con ordinanza n. 59/2013 depositata il
2014

06/02/2013 nella causa tra:

135

BACCHETTI RITA;
– ricorrente non costituitasi in questa fase contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,

Data pubblicazione: 13/03/2014

I.N.P.D.A.P.;
– resistenti non costituitisi in questa fase udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 25/02/2014 dal Consigliere Dott. RAFFAELE
BOTTA;

Generale dott. Immacolata ZENO, il quale chiede alla
Corte di dichiarare la giurisdizione del giudice
amministrativo.

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore

FATTO E DIRITTO

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Lazio, con ordinanza n. 59
depositata il 6 febbraio 2013 solleva d’ufficio conflitto negativo di giurisdizione escludendo che spetti alla Corte dei Conti la giurisdizione nel giudizio
proposto nei confronti dell’INPS e dell’INPDAP e avverso la delibera INPDAP
n. 1794/94 da parte della vedova di un pensionato che richiedeva l’appli-

ge n. 88 del 1989 ai fini della riliquidazione delle pensione di reversibilità a
carico del Fondo ENPDEP. Nell’ordinanza della Corte dei Conti si legge che
analoga declinatoria di giurisdizione sarebbe stata dichiarata dal TAR Lazio,
preventivamente adito, con sentenza n. 686 del 21 gennaio 2010.
La questione in esame è già stata risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte
con orientamento costante secondo il seguente principio: «È devoluta al
giudice del rapporto di lavoro, e non al giudice contabile, la giurisdizione
sulla domanda, avanzata dal coniuge superstite, di attribuzione della indennità integrativa speciale sulla pensione di reversibilità, avendo essa carattere integrativo del trattamento obbligatorio, in quanto derivante da un Fondo
di previdenza interno all’INPDAP (ex gestione ENPAS) e dunque a suo tempo
di corresponsione dovuta dall’ente pubblico datore di lavoro, non trattandosi
di mera pensione obbligatoria a carico dello Stato; costituendo una prestazione strettamente inerente al rapporto di pubblico impiego, ne consegue
l’attribuzione alla giurisdizione, rispettivamente, del giudice amministrativo
ovvero del giudice ordinario, secondo la disciplina transitoria di cui all’art.
69, settimo comma, del d.lgs. n. 165 del 2001 (e, prima, dell’omologo
art.45, settimo comma, del d.lgs. n. 80 del 1998), a seconda che la situazione giuridica azionata, cioè i fatti materiali e le circostanze, siano antecedenti (come nella specie) o successivi al 30 giugno 1998» (Cass. S.U. n.
12462 del 2011; cfr. nella stesso senso Cass. S.U. nn. 0509 del 2010;
21585 e 22381 del 2011).
Pertanto, poiché nel caso l’intera vicenda si è risolta prima del 30 giugno
1998 – il decesso risale al 1977, il provvedimento di riconoscimento dell’indennità in contestazione porta la data del 2 giugno 1994 – va dichiarata
la giurisdizione del giudice amministrativo.

cazione dell’indennità di funzione dirigenziale prevista dall’art. 13 della leg-

Non occorre provvedere sulle spese non essendo stato svolto dalle parti alcuno utile esercizio di attività difensiva.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Pronunciando sul ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 febbraio 2014.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA