Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5806 del 08/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 08/03/2017, (ud. 24/01/2017, dep.08/03/2017),  n. 5806

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7247-2015 proposto da:

P.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VARRONE 9,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO VANNICELLI, rappresentato e

difeso dall’avvocato LUIGI ROBOL;

– ricorrente –

contro

AVIVA SPA in persona del Chief Operating Officer pro tempore, Dott.

A.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ROMEO ROMEI 27,

presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO ROMAGNOLI, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

M.B., AL.RA.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2715/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 10/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/01/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI

Fatto

FATTI DI CAUSA

P.L. è rimasto soccombente in entrambi i gradi di giudizio, avendo confermato la Corte d’appello di Milano con sentenza 10.7.2014 n. 2715 la decisione del Tribunale n. 79956/2005 che rigettava la domanda di risarcimento danni proposta dal P. nei confronti di A.R. e di M.B., rispettivamente, proprietaria e conducente del veicolo assicurato per la RCA con AVIVA Italia s.p.a.. Entrambi i Giudici di merito pervenivano a ritenere insussistente la prova della verificazione del sinistro stradale ed in particolare che l’auto condotta dal M. avesse urtato la caviglia destra del P. che era alla guida del proprio motoveicolo.

La sentenza di appello è stata impugnata per cassazione dal P. con quattro motivi.

Ha resistito con controricorso la società assicurativa.

Non hanno svolto difese gli intimati Al. e M..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha raccomandato la redazione di motivazione semplificata.

I motivi del ricorso sono inammissibili.

Il primo motivo (rubricato: “art. 360, comma 1, n. 5 – omesso esame di fatti decisivi – mancato rispetto della precedenza – causazione del sinistro responsabilità ex art. 2054, commi 2 e 2”) non consente di decifrare, nell’ambito della esposizione, il vizio di legittimità (errore di fatto o invece errore di diritto, o entrambi) in relazione al quale debba essere condotto il sindacato della Corte.

Premesso che per giurisprudenza consolidata di questa Corte, sussiste una oggettiva incompatibilità tra i due vizi di legittimità in questione, in considerazione del diverso oggetto dell’attività del Giudice cui si riferisce la critica: attività interpretativa della fattispecie normativa astratta che va distinta dalla attività valutativa della fattispecie concreta emergente dalle risultanze probatorie (cfr. Corte cass. 1 sez. 11.8.2004 n. 15499; id. sez. lav. 16.7.2010 n. 16698. Vedi Corte cass. 2 sez. 29.4.2002 n. 6224, id. 3 sez. 18.5.2005 n. 10385, id. 5 sez. 21.4.2011 n. 9185 sulla inammissibilità del ricorso con cui si denuncia violazione di norma di diritto deducendo nella esposizione del motivo argomenti a fondamento del vizio motivazionale della sentenza; id. 3 sez. 7.5.2007 n. 10295 sulla antinomia tra “error in judicando” e vizio di motivazione), osserva il Collegio che, se la cumulativa denuncia, con il medesimo motivo, di vizi attinenti alle ipotesi previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5) (idest: formulazione di un singolo motivo articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo), non impedisce l’accesso del motivo all’esame di legittimità allorchè esso, comunque, evidenzi distintamente la trattazione delle doglianze relative all’interpretazione o all’applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), così da consentire alla Corte di individuare agevolmente ciascuna autonoma critica formulata alla sentenza impugnata in relazione ai diversi vizi di legittimità contestati in rubrica (cfr. Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 9793 del 23/04/2013; id. Sez. U, Sentenza n. 9100 del 06/05/2015), diversamente il motivo “formalmente unico” ma articolato in plurime censure di legittimità si palesa inammissibile tutte le volte in cui l’esposizione contestuale dei diversi argomenti a sostegno di entrambe le censure non consenta di discernere le ragioni poste a fondamento, rispettivamente di ciascuna di esse: in tal caso, infatti, le questioni formulate indistintamente nella esposizione del motivo e concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo ed in genere il merito della causa, costringerebbero il Giudice di legittimità ad operare una indebita scelta tra le singole censure teoricamente proponibili e riconducibili ai diversi mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 cod. proc. civ., non potendo sostituirsi la Corte al difensore per dare forma e contenuto giuridici alle doglianze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 19443 del 23/09/2011; id. Sez. 1, Sentenza n. 21611 del 20/09/2013), trattandosi di compito riservato in via esclusiva alla parte interessata, come emerge dal combinato disposto dell’art. 360 c.p.c. e art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 18242 del 28/11/2003 id. Sez. 1, Sentenza n. 22499 del 19/10/2006; id. Sez. Sentenza n. 5353 del 08/03/2007; id. Sez. 3, Sentenza n. 18421 del 19/08/2009; id. Sez. 1, Sentenza n. 19443 del 23/09/2011; id. Sez. 3, Sentenza n. 3248 del 02/03/2012).

Nella specie lo svolgimento della esposizione degli argomenti a supporto dell’unico motivo di ricorso, non consente di disgiungere gli argomenti a fondamento della censura di “error in judicando” e quelli diretti, invece, a sostegno della censura di “error facti”, con conseguente incertezza del parametro di legittimità denunciato dalla ricorrente ed inammissibilità del motivo.

E’ appena il caso di aggiungere che la esposizione del motivo si incentra quasi interamente sulla riconsiderazione del materiale probatorio, venendo a prospettare il ricorrente una diversa “interpretazione d’insieme” di tali elementi ed in particolare delle dichiarazioni rese alla PG a sommarie informazioni dal M., prove tutte esaminate dalla Corte territoriale che è pervenuta a differenti conclusioni, ritenendo insussistente la prova dell’accadimento storico del sinistro (urto del veicolo con la caviglia destra del motociclista): trattasi di critica rivolta al giudizio di merito svolto dal Giudice di appello che non trova accesso al sindacato di legittimità.

La nuova formulazione introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134 (recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”), che ha sostituito dell’art. 360 c.p.c., comma 1, il n. 5 (con riferimento alle impugnazioni proposte avverso le sentenze pubblicate successivamente alla data dell’11 settembre 2012), ha – infatti – limitato la impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado per vizio di motivazione alla sola ipotesi di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, con la conseguenza che, al di fuori dell’indicata omissione, il controllo di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6 ed individuato “in negativo” dalla consolidata giurisprudenza della Corte – formatasi in materia di ricorso straordinario – in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità.

Pertanto laddove non si contesti la “inesistenza” del requisito motivazionale del provvedimento giurisdizionale, il vizio di motivazione può essere dedotto soltanto in caso di omesso esame di un “fatto storico” controverso, che sia stato oggetto di discussione ed appaia “decisivo” ai fini di una diversa decisione, non essendo più consentito impugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorso argomentativo giustificativo della decisione adottata sulla base di elementi fattuali – acquisiti al rilevante probatorio – ritenuti dal Giudice di merito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; id. Sez. U, Sentenza n. 19881 del 22/09/2014; id. Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016).

Rimane quindi estranea al predetto vizio di legittimità ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 qualsiasi contestazione volta a criticare il “convincimento” che il Giudice si è formato, ex art. 116 c.p.c., commi 1 e 2, in esito all’esame del materiale probatorio, mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, operando il conseguente giudizio di prevalenza delle risultanze istruttorie (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016). Al proposito appare opportuno precisare che non è, evidentemente, consentito riproporre, sotto altra forma paradigmatica, attraverso la denuncia del combinato disposto dell’art. 116 c.p.c. e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), la medesima censura dei “vizi di logicità” eliminati dall’attuale testo normativo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), atteso che per giurisprudenza consolidata il principio del “libero convincimento” ex art. 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento delle risultanze istruttorie, riservato in via esclusiva al Giudice di merito, e come tale è insindacabile in sede di legittimità: deve ritenersi, infatti, assolutamente pacifico in giurisprudenza che la denuncia di violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1 e dell’art. 116 c.p.c., solo apparentemente veicola un vizio di “violazione o falsa applicazione di norme di diritto”, traducendosi, invece, nella denuncia di “un errore di fatto” che deve essere fatta valere attraverso il corretto paradigma normativo del vizio motivazionale, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 2707 del 12/02/2004; id. Sez. 3, Sentenza n. 12912 del 13/07/2004; id. Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 20/06/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 19064 del 05/09/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 15107 del 17/06/2013), essendo esclusa in ogni caso una nuova rivalutazione dei fatti da parte della Corte di legittimità (cfr. (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 13045 del 27/12/1997; id. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 5024 del 28/03/2012; id. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 91 del 07/01/2014).

Conseguentemente la censura di violazione delle norme processuali in questione non è idonea ex se a “trasformare” il precedente vizio di motivazione per “insufficienza od incompletezza logica” – non più sindacabile in sede di legittimità – in un vizio di “errore di diritto” (attinente alla attività processuale), sì che il primo possa in tal modo ritornare ad essere sindacabile avanti la Corte sotto le apparenti, diverse, spoglie della violazione di norma di diritto, non essendo in ogni caso autonomamente denunciabili – attraverso la denuncia della violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1 e art. 116 c.p.c. – asseriti errori di “convincimento” attinenti alla preminente rilevanza attribuita a talune “questioni” od alle stesse “argomentazioni” nelle quali si estrinseca l’esercizio del potere discrezionale di apprezzamento delle prove (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 21152 del 08/10/2014), comportando una tale censura pur sempre l’accertamento dei fatti ovvero la loro valutazione ai fini istruttori, che non trova accesso nel giudizio di cassazione (cfr. Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 21439 del 21/10/2015).

Nella medesima sanzione della inammissibilità ricadono anche i motivi secondo (“art. 360, comma 1, n. 4 – omessa motivazione con riferimento al motivo di appello in cui si argomenta sulla posizione del rinvenimento del mezzo condotto dal convenuto, anche in relazione alle dichiarazioni dello stesso e alle spiegazioni alternative del sinistro – violazione art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c. nullità della sentenza”), terzo (“art. 360, comma 1, n. 4 – insufficiente e contraddittoria motivazione con riferimento alla verificazione dell’urto violazione art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c. – nullità della sentenza”) e quarto (“art. 360, comma 1, n. 4 – omessa pronuncia con riferimento alle deduzioni della sentenza impugnata in cui si argomenta sulla posizione del rinvenimento del mezzo condotto dal convenuto, anche in relazione alle dichiarazioni dello stesso e alle spiegazioni alternative del sinistro – violazione dell’art. 112 c.p.c. – nullità della sentenza”), atteso che:

– nella esposizione dei motivi vengono riproposte le diverse ipotesi valutative delle risultanze probatorie, precluse in sede di legittimità;

– non vengono indicati fatti storici principali o secondari, dimostrati in giudizio ed aventi carattere decisivo, che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare;

– la sentenza di appello è corredata di argomenti motivazionali che rivestono una intrinseca coerenza logica (non essendo ravvisabile alcuno iato nella “consecutio” discorsiva tra le rilevazioni in fatto e le conclusioni in diritto), rimanendo esclusa la denunciata carenza materiale del requisito di validità della sentenza, risultando inammissibile la denuncia del vizio di insufficienza logica, estraneo all’elenco tassativo dei vizi di legittimità di cui all’art. 360 c.p.c., non essendo neppure esplicato dal ricorrente il denunciato vizio di insanabile contraddittorietà interno alle proposizioni dell’apparato motivazionale che, come noto, ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la “ratio decidendi” che sorregge il “decisunn” adottato, per cui non sussiste motivazione contraddittoria allorchè, dalla lettura della sentenza, non sussistano incertezze di sorta su quella che è stata la volontà del giudice (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 25984 del 22/12/2010)

in mancanza di trascrizione del motivo di gravame, asseritamente pretermesso dal Giudice di appello, la censura non raggiunge il requisito minimo di autosufficienza ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 per giungere al vaglio di legittimità (cfr. Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 26234 del 02/12/2005; id. Sez. L, Sentenza n. 14561 del 17/08/2012; id. Sez. 2, Sentenza n. 17049 del 20/08/2015), dovendo peraltro rilevarsi come la Corte territoriale abbia esaminato tutti gli elementi di prova valutando anche la ipotesi – allegata dal danneggiato – che il veicolo condotto dal M. fosse stato rimosso allo scopo di eludere le indagini.

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la parte ricorrente condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo.

Ritiene il Collegio sussistano gli estremi della colpa grave condanna del ricorrente per avere agito quanto meno con colpa grave, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 4, applicabile ratione temporis al presente giudizio (iniziato in primo grado nell’anno 2005, mentre il ricorso per cassazione è stato notificato a febbraio 2015), ed a norma del quale “quando pronuncia sulle spese, anche nelle ipotesi di cui all’art. 375, la Corte, anche d’ufficio, condanna, altresì, la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma, equitativamente determinata, non superiore al doppio dei massimi tariffari, se ritiene che essa ha proposto il ricorso o vi ha resistito anche solo con colpa grave”.

La norma è stata, infatti, aggiunta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 13 e, per espressa previsione dell’art. 27, comma 2, del medesimo decreto, si applica ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, avvenuta il 2 marzo 2006.

L’art. 385 c.p.c., comma 4, è stato abrogato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 20. Tuttavia, per espressa previsione dell’art. 58 della stessa legge, “le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile (…)si applicano ai giudizi Instaurati dopo la data della sua entrata in vigore”, vale a dire dopo 4 luglio 2009.

Nel presente giudizio è pertanto applicabile ratione temporis l’art. 385 c.p.c., comma 4, (come già ritenuto da Sez. 3, Sentenza n. 22812 del 07/10/20131 Rv. 629023, in motivazione; id. Sez. 5, Sentenza n. 15030 del 17/07/2015; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 2684 del 10/02/2016).

Tanto premesso rileva il Collegio che il ricorso per cassazione, da un lato, prospetta un motivo di ricorso non più consentito dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5, e per di più trascurando l’interpretazione che della nuova norma hanno dato le Sezioni Unite di questa Corte, con decisione depositata vari mesi prima della proposizione del ricorso; dall’altro – quanto agli altri vizi di legittimità denunciati – neppure assolve ai requisiti minimi di autosufficienza prescritti dall’art. 366 c.p.c., unificando tutte le censure attorno al presupposto di un riesame del merito del materiale istruttorio, operazione che se è dal tutto avulsa dalla struttura del vizio processuale e della violazione delle norme di diritto, era incontrovertibilmente preclusa da una più che consolidata e sterminata giurisprudenza di legittimità, anche anteriormente alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Orbene la colpa grave nell’agire o resistere in giudizio, non si esaurisce nell’azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa, con la coscienza dell’infondatezza della domanda o dell’eccezione, ma va ravvisata altresì nella totale abdicazione all’esercizio anche della minima diligenza per acquisire la coscienza dell’infondatezza della propria posizione, senza compiere alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione con criteri e metodo di scientificità il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata sulle norme processuali. Costituisce, infatti, indizio di colpa grave così valutabile in coerenza con il progressivo rafforzamento del ruolo di nomofilachia della Suprema Corte, nonchè con il mutato quadro ordinamentale, quale desumibile dai principi di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), di illeicità dell’abuso del processo e di necessità di una interpretazione delle norme processuali che non comporti spreco di energie giurisdizionali (cfr. Corte cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3376 del 22/02/2016)

Ne segue che la parte soccombente deve essere condannata al pagamento, a favore della controparte, una somma, equitativamente determinata nell’importo di Euro 3.000,00, a titolo di sanzione processuale non superiore al doppio dei massimi tariffari.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente AVIVA Italia s.p.a., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente della somma di Euro 3.000,00 ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 4.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

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