Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5806 del 03/03/2021

Cassazione civile sez. un., 03/03/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 03/03/2021), n.5806

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Primo Presidente f.f. –

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente di Sezione –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9157/2020 proposto da:

ASL LECCE, in persona del Direttore Generale pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI SAN LORENZO IN LUCINA

26, presso lo STUDIO LEGALE STICCHI DAMIANI, rappresentata e difesa

dagli avvocati SAVERIO STICCHI DAMIANI e CATALDO BALDUCCI;

– ricorrente –

contro

B.P., + ALTRI OMESSI;

– intimati –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di LECCE, depositata il

07/02/2020(r.g. 4613/2019);

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/01/2021 dal Consigliere ROSSANA MANCINO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale

ALBERTO CELESTE, il quale conclude per l’inammissibilità del

ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Gli originari ricorrenti, in qualità di idonei inseriti nella graduatoria di merito di mobilità interregionale relativa al bando della ASL di Lecce, adottato con delibera n. 1627 del 2012 per la copertura, a tempo indeterminato, di 50 posti di collaboratore professionale sanitario infermiere, hanno addito il giudice del lavoro di Lecce lamentando di essere stati pretermessi, contestando il mancato scorrimento della graduatoria in seguito a precedente conciliazione giudiziale.

2.Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 7 febbraio 2020, ha dichiarato l’incompetenza per territorio in riferimento ad alcuni dei lavoratori ricorrenti, sul presupposto del rapporto di pubblico impiego con datore diverso dalla ASL di Lecce e, rimessa la causa a ciascun Tribunale competente, ha proseguito il giudizio per gli altri.

3. La ASL di Lecce propone ricorso (denominato) per regolamento di competenza, affidato a due motivi, avverso il quale B.P. ed altri, tutti in epigrafe indicati, e in riferimento ai quali è stata declinata la competenza per territorio, non hanno svolto attività difensiva.

4. L’Ufficio del Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso trattandosi di ordinanza soggetta a gravame.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Con i motivi del ricorso, denominato dalla parte ricorrente “regolamento di competenza”, si deduce l’omessa pronuncia sull’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito, in favore della giurisdizione del giudice amministrativo – sulla quale il giudice aveva specificamente invitato le parti ad interloquire – e si assume l’erroneità della decisione implicita sulla giurisdizione, per violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, sul riparto di giurisdizione tra giurisdizione ordinaria e amministrativa.

6. Il regolamento ora all’esame delle Sezioni Unite che, diversamente da quanto indicato nell’epigrafe, andrebbe qualificato di giurisdizione, in considerazione dell’inequivocabile contenuto delle censure ivi illustrate, in termini di riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, impone la preliminare delibazione sull’ammissibilità del mezzo esperito.

7. Invero, la pronuncia adottata dal giudice salentino, declinatoria della competenza, per territorio, presuppone, come antecedente logico-giuridico, la positiva affermazione, sia pure implicita, della giurisdizione, in riferimento a tutte le parti in causa, sia quelle per le quali il giudice salentino si è spogliato della causa, in ragione del radicamento della causa per territorio innanzi ad altri giudici, sia quelle per le quali ha ritenuto che la causa potesse proseguire davanti a lui.

8. AI riguardo va ricordato, come costantemente affermato da queste Sezioni Unite, che ogni giudice è giudice della propria giurisdizione e della propria competenza (per tutte, Cass., Sez. Un., 5 gennaio 2016, n. 29 e i precedenti ivi richiamati).

9. Quando la parte o lo stesso giudice dubiti della competenza, il giudice adito deve sempre anzitutto verificare, anche d’ufficio, previa eventuale sollecitazione del contraddittorio, sul punto, ai sensi dell’art. 101 c.p.c., comma 2, e in conformità con i precetti costituzionali (art. 24, comma 1 e art. 25, comma 1; i principi del giusto processo ex art. 111, comma 1; i criteri di attribuzione della giurisdizione a ciascuna magistratura, ex art. 102, commi 1 e 2, art. 103, VI disp. trans. e fin.; la previsione costituzionale della Corte di cassazione quale unico giudice legittimato a dirimere, in via definitiva, questioni e conflitti di giurisdizione ex art. 111 Cost., comma 8), e con le disposizioni del codice di rito (art. 37 c.p.c.), la sussistenza della giurisdizione e solo successivamente, in caso affermativo, compiere analoga verifica sulla propria competenza, nel rispetto delle regole poste dall’art. 38 c.p.c. (Cass., Sez. Un., 5 gennaio 2016, n. 29 cit.).

10. La decisione sulla competenza, sia essa affermativa o negativa, presuppone, dunque, la previa esplicita o implicita affermazione, da parte del giudice investito della causa, della propria giurisdizione (Cass., Sez. Un., 22 febbraio 2018, n. 4361 e ulteriori precedenti ivi richiamati).

11. Diversamente, la previa decisione della questione di competenza risulterebbe inutiliter data, con conseguente violazione, fra gli altri, dei principi di economia processuale, del giusto processo e della sua ragionevole durata, laddove il giudice adito venisse, poi, dichiarato privo di giurisdizione (Cass., Sez. Un., 5 gennaio 2016, n. 29 cit.).

12. La consolidata giurisprudenza ha, in più occasioni, sottolineato che, essendo l’attribuzione e il riparto della giurisdizione tra i molteplici ordini giurisdizionali stabiliti da norme costituzionali o da norme ordinarie ad esse immediatamente riconducibili, la pregiudizialità della questione di giurisdizione rispetto alla questione di competenza, e quindi il correlativo dovere di esame prioritario della prima (art. 37 c.p.c.), può essere derogata soltanto in forza di norme o principi della Costituzione o comunque espressivi di interessi o di valori di sicuro rilievo costituzionale, come in ipotesi di mancanza delle condizioni minime di legalità costituzionale quanto all’instaurazione del giusto processo (come, ad esempio, per la violazione del diritto di difesa della parte, alla stregua dell’art. 24 Cost., commi 2 e 3) o per l’omessa promozione di un contraddittorio effettivo (art. 111 Cost., commi 1 e 2) ovvero di formazione del giudicato, esplicito o implicito, sulla giurisdizione (ancora Cass., Sez. Un., 5 gennaio 2016, n. 29 cit.).

13. Si è anche affermato che ragionevoli dubbi sui limiti esterni della giurisdizione del giudice adito fondano l’interesse concreto e immediato a una risoluzione della questione, da parte delle Sezioni Unite, in via definitiva e immodificabile, al fine di evitare che la relativa soluzione, in sede di merito, possa essere modificata, così ritardando la definizione della causa e frustrando l’attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo (tra varie, Cass., Sez. Un., 20 ottobre 2016, n. 21260; Cass., Sez. Un., 18 dicembre 2018, n. 32727; Cass., Sez. Un., 26 giugno 2020, n. 12861).

14. Inoltre, le Sezioni Unite della Corte hanno affermato il principio secondo cui il regolamento preventivo di giurisdizione inammissibilmente proposto dopo che il giudice del merito abbia emesso una sentenza, anche se solo limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale, poichè in tal caso la decisione, sul punto, va rimessa al giudice del gravame – può essere convertito in ricorso per cassazione, per violazione di legge e, quindi, per motivi attinenti alla giurisdizione, ove ne ricorrano i presupposti (Cass., Sez.Un., 28 maggio 2020, n. 10083 e i numerosi precedenti ivi richiamati).

15. Il regolamento di competenza proposto dalla ASL di Lecce, ora all’esame delle Sezioni Unite, non è convertibile in regolamento preventivo di giurisdizione perchè il regolamento preventivo non è un mezzo di impugnazione.

16. Neanche si appalesa suscettibile di conversione in ricorso ordinario per cassazione, per violazione di legge e, quindi, per motivi di giurisdizione, per essere appellabile, e non ricorribile per saltum, la pronuncia del Tribunale, declinatoria della competenza (sulla forma della decisione sulla competenza, da adottarsi con ordinanza, dopo la novella dell’art. 279 c.p.c., comma 1, primo inciso, introdotta con L. 18 giugno 2009, n. 69, v. Cass., Sez. Un., 29 settembre 2014, n. 20449).

17.In definitiva, il regolamento di competenza va dichiarato inammissibile.

18. Non si procede alla regolazione delle spese per non avere le parti intimate svolto attività difensiva.

19. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13,comma 1, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il regolamento di competenza. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2021

 

 

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