Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5806 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 03/03/2020, (ud. 11/07/2019, dep. 03/03/2020), n.5806

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26119/2014 R.G. proposto da:

GALASSIA SPA (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. FRANCESCO MUSOLINO,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Vittorio Veneto, 108;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

-controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio,

n. 2023/28/14, depositata il 31 marzo 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 luglio

2019 dal Consigliere Dott. D’Aquino Filippo;

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il contribuente ha impugnato una cartella di pagamento, relativa all’anno di imposta 2004, emessa a seguito di sentenza della CTP di Viterbo (come risulta dagli atti) depositata in data 6.04.2009 n. 73/01/09, passata successivamente in cosa giudicata, deducendo la decadenza dal potere di riscossione per violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, comma 1 (notificazione successiva al secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo), nonchè l’inesistenza della notificazione della cartella;

che la CTP ha accolto la domanda del contribuente in relazione alla tardività della cartella in considerazione del giudicato formatosi in relazione alla definitività del credito tributario e la CTR del Lazio, con sentenza in data 31 marzo 2014, ha accolto l’appello dell’Ufficio, osservando che non sussiste, nel precedente giudizio deciso dalla sentenza della CTP n. 73/01/09, il giudicato interno relativo ai costi non di competenza, in quanto parte contribuente ha impugnato l’avviso di accertamento nel suo complesso (“per l’intero”), come risulta dal dispositivo della sentenza della CTP sulla base della quale è stata emessa la cartella ove si conferma l’indeducibilità dei costi non di competenza, per cui l’Ufficio non poteva considerare definitivo il recupero a tassazione dei suddetti costi, con conseguente tempestività della cartella emessa, la quale poteva essere impugnata solo per vizi propri; ha, inoltre, ritenuto rituale la notificazione della cartella;

che propone ricorso per cassazione il contribuente, affidato a un unico motivo, cui resiste con controricorso l’Ufficio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con l’unico motivo il ricorrente deduce violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 14, lett. b) e art. 17, comma 1, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che la sentenza della CTP, sulla cui base è stata emessa la cartella, si sia pronun ta sull’intero avviso di accertamento originario, anzichè valutare che il contribuente avesse prestato impugnazione parziale, con esplicita acquiescenza in relazione alla deduzione dei costi di competenza;

che il motivo è inammissibile, posto che la sentenza ha compiuto sul punto un accertamento in fatto, ove afferma “esaminando il ricorso introduttivo (…) risulta evidente che contestava entrambi i motivi del ricorso e nelle conclusioni dello stesso ricorso concludeva con la richiesta di annullamento dell’avviso di accertamento (…) pertanto risulta evidente che avendo impugnato per l’intero l’avviso di accertamento, l’ufficio non poteva considerare definitivo il recupero a tassazione dei costi non di inerenza. La conseguenza di quanto evidenziato, peraltro, risulta anche dal dispositivo della sentenza 73/01/09 in cui parzialmente illegittimo l’avviso di accertamento e conferma l’indeducibilità dei costi non di competenza”;

che, conseguentemente, non sussiste violazione di legge non essendovi definitività dell’avviso di accertamento nel suo complesso;

che, conseguentemente, il ricorrente avrebbe dovuto censurare la sentenza impugnata con le forme della nullità della sentenza o dell’error in procedendo (come anche del vizio di motivazione);

che, nel primo caso, allo scopo di consentire di verificare se effettivamente il giudice di appello, in riforma della sentenza di primo grado, avesse errato nel ritenere che l’avviso fosse stato impugnato per intero, avrebbe dovuto ritrascrivere, in ossequio al principio di specificità, gli atti relativi, in particolare la sentenza di primo grado, nella quale tale diverso accertamento sarebbe stato compiuto, nonchè l’atto di costituzione in appello, nel quale l’odierno ricorrente avrebbe dovuto riproporre la questione della esplicita acquiescenza sul punto, anzichè limitarsi a dedurre che sarebbe stato inserito “un apposito paragrafo nel ricorso tributario, ergo su tale rilievo si formava un giudicato interno”;

che il ricorso va, pertanto rigettato, regolandosi le spese secondo il principio della soccombenza e sussistendo i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso, condanna GALASSIA SPA al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore di AGENZIA DELL’ENTRATE, liquidate in Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti, a carico del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 luglio 2019.

Depositato in cancelleria il 3 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA