Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5805 del 10/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 10/03/2010, (ud. 22/12/2009, dep. 10/03/2010), n.5805

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22428-2006 proposto da:

C.M.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

ANGELICO 35, presso lo studio dell’avvocato D’AMATI DOMENICO, che la

rappresenta e difende, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.;

– intimato –

sul ricorso 24444-2006 proposto da:

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA G. VERDI, presso lo studio dell’avvocato CHIARA TURCO, (c/o

l’Ufficio della Funzione Affari Legali e Societari), che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

C.M.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

ANGELICO 35, presso lo studio dell’avvocato D’AMATI DOMENICO, che la

rappresenta e difende, giusta mandato in calce al ricorso;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 880/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/07/2005 r.g.n. 2748/00;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/12/2009 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;

udito l’Avvocato COSTANTINI CLAUDIA per delega DOMENICO D’AMATI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza non definitiva del 3 febbraio 2003 la Corte d’appello di Roma confermava la statuizione di primo grado con cui l’Istituto Poligrafico era stato dichiarato tenuto al ricalcolo della indennità di anzianità e del TFR comprendendovi i compensi per lavoro straordinario e comprendendovi altresì il compenso per i 10 minuti giornalieri. Indi, con sentenza definitiva del 26 luglio 2005, all’esito di consulenza contabile, condannava il medesimo Istituto al pagamento di Euro 1.576,57, in luogo della somma liquidata in primo grado che era pari a L. 20.387.691.

Avverso detta sentenza ricorre la C. con un unico motivo.

Resiste l’Istituto Poligrafico con controricorso e ricorso incidentale con un motivo. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi ex art. 335 cod. proc. civ..

Con il ricorso principale ci si duole della mancata inclusione, nei conteggi definitivi del TFR, del cd. compenso carta valori percepito, nonostante che nella sentenza non definitiva fosse stata disattesa la tesi dell’Istituto per cui detto compenso era già stato computato.

Con il ricorso incidentale l’Istituto si duole che sia stato erroneamente incluso, nelle mensilità aggiuntive, il compenso per lavoro straordinario, che non era mai stato chiesto e propone altresì la questione della nullità ricorso introduttivo.

Il ricorso principale va accolto, mentre va rigettato quello incidentale.

Quanto al primo, la sentenza non definitiva aveva escluso che il ed.

compenso carta valori fosse già stato computato nel TFR, onde la domanda spiegata sul punto dalla lavoratrice non poteva che essere accolta, giacchè gli unici motivi di contestazione attenevano al fatto che il compenso medesimo fosse già stato incluso.

Quanto al ricorso incidentale, è questione nuova e quindi inammissibile, quella della nullità del ricorso introduttivo, dal momento che la sentenza non definitiva non ne fa cenno e l’Istituto non ne lamenta l’omesso esame.

Quanto al computo del compenso per lavoro straordinario negli istituti collaterali, erroneamente incluso perchè mai chiesto, non si spiega in ricorso da dove ciò emergerebbe, ossia da quale parte della CTU contabile effettuata risulti la indebita maggiorazione degli istituti collaterali, di talchè non essendo spiegato l’errore cui la sentenza impugnata sarebbe pervenuta sulla scorta di un’erronea consulenza, non si può procedere alla richiesta cassazione.

Inoltre il fatto che in forza della sentenza di primo grado sia stata erogata dall’Istituto somma molto superiore al dovuto, quale risultante dalla CTU, i relativi calcoli di dare e avere verranno effettuati nel giudizio di rinvio, in cui si procederà anche al calcolo delle differenze di TFR per l’inclusione del compenso carte valori.

Il ricorso principale va quindi accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio ad altro giudice che si designa nella medesima Corte d’appello di Roma in diversa composizione, la quale provvederà anche per le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte, riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale e rigetta l’incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2010

 

 

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