Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5805 del 03/03/2021

Cassazione civile sez. un., 03/03/2021, (ud. 01/12/2020, dep. 03/03/2021), n.5805

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente di Sez. –

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente di Sez. –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7171/2020 proposto da:

N.T., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato HARALD RESCH;

– ricorrente –

contro

C.I., quale unica erede di R.R., elettivamente

domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’avvocato LORENZO PROSPERI

MANGILI, in via G.B. Vico n. 1, rappresentata e difesa dall’avvocato

MARINO MARINELLI;

– controricorrente –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

4636/2017 del TRIBUNALE di BOLZANO.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

01/12/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CORRADO MISTRI, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del

ricorso per regolamento.

 

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il sig. R.R. ha convenuto il sig. N.T. davanti al tribunale civile di Bolzano proponendo, tra le altre, una domanda ex art. 2932 c.c., di esecuzione in forma specifica dell’obbligo del convenuto di trasferirgli una porzione di 633 metri quadri di un terreno sito nel comune di (OMISSIS), dall’attore precedentemente donato al medesimo sig. N.. Detto obbligo di trasferimento derivava, secondo il sig. R., da un contratto di transazione concluso tra le parti il 9 novembre 2016, nel quale il sig. N. si era altresì obbligato a predisporre il frazionamento dell’area da trasferire ed a richiedere, ai sensi della L.P. Bolzano 28 novembre 2991, n. 17, il nulla osta della Commissione locale per i masi chiusi al distacco di detta area dal maso chiuso di cui essa faceva parte.

In corso di causa il signor R. ha altresì domandato un provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c., volto ad imporre al sig. N. di richiedere il suddetto nulla osta della Commissione per i masi chiusi. Il Tribunale ha disatteso tale domanda cautelare argomentando che l’esigenza del signor R. poteva essere soddisfatta “consentendogli direttamente di sostituire il convenuto inerte nella presentazione dell’istanza alla Commissione amministrativa masi chiusi”; conseguentemente lo stesso Tribunale, con ordinanza del 5 febbraio 2020, ha autorizzato il sig. R. a presentare alla Commissione locale per i masi chiusi, in nome e per conto del sig. N., la richiesta di autorizzazione al distacco dell’area in questione dal maso chiuso in cui essa rientrava.

Il sig. N., con ricorso notificato al sig. R. il 19 febbraio 2020, ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c., sostenendo che il potere esercitato dal giudice civile con la suddetta ordinanza esulerebbe dai limiti esterni della sua giurisdizione. Nel ricorso si sostiene che, alla stregua del disposto della menzionata L.P. n. 17 del 1991, art. 43, il giudice civile non avrebbe il potere di autorizzare la presentazione di una istanza di cambiamento della consistenza di un maso da parte di un soggetto diverso dal proprietario del maso stesso.

La causa è stata discussa nell’adunanza dell’1 dicembre 2020 senza che il Collegio fosse edotto del deposito di un controricorso; per tale adunanza il Procuratore Generale aveva depositato requisitoria scritta ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c., concludendo per l’inammissibilità del regolamento, ed il ricorrente aveva depositato una memoria di replica alle conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale.

Solo in data 21 dicembre 2020 perveniva alla Cancelleria delle Sezioni Unite il controricorso della sig.ra C.I. – vedova ed unica erede, per delazione testamentaria, del sig. R. – ricevuto dall’Ufficio protocollo della Corte di cassazione il 17 giugno 2020.

In detto controricorso, notificato al ricorrente in data 1 giugno 2020, la sig.ra C. preliminarmente esponeva che il sig. R. era deceduto il 3 aprile 2020, in pendenza del presente regolamento, e argomentava come il proprio controricorso dovesse giudicarsi tempestivo, in ragione della sospensione dei termini processuali dal 9 marzo all’11 maggio 2020 di cui al combinato disposto del D.L. n. 18 del 2020, art. 83 e del D.L. n. 23 del 2020, art. 36. Tanto premesso, la sig.ra C. deduceva l’inammissibilità e, comunque, la manifesta infondatezza del proposto regolamento di giurisdizione e chiedeva che il ricorrente fosse condannato a corrisponderle – ai sensi del primo o, in ipotesi, dell’art. 96 c.p.c., comma 3 – una somma pecuniaria da liquidarsi equitativamente; con vittoria e distrazione delle spese del procedimento per regolamento di giurisdizione.

Con istanza datata 1 febbraio 2021, trasmessa a questa Corte con messaggio PEC del 2 febbraio 2021, il difensore della sig.ra C. chiedeva la fissazione di una nuova adunanza per la discussione del ricorso, onde poter esercitare la facoltà di depositare la memoria di cui all’art. 380 ter c.p.c.; tale istanza è stata poi ribadita dal difensore della sig.ra C. con nota integrativa del 3 febbraio 2021.

Tanto premesso, il Collegio, riconvocatosi in data 16 febbraio 2021, rileva che il contro ricorso della sig.ra C. risulta trasmesso alla Cancelleria delle Sezioni Unite soltanto dopo lo svolgimento dell’adunanza dell’1.12.2020 e che, conseguentemente, la parte contro ricorrente non ha ricevuto comunicazione del decreto di fissazione di tale adunanza e non ha, quindi, potuto esercitare la facoltà di depositare la memoria di cui all’art. 380 ter c.p.c., u.c.; ciò impone la rimessione della causa sul ruolo.

PQM

La Corte rimette la causa sul ruolo e rinvia all’adunanza camerale non partecipata del 25 maggio 2021, mandando la Cancelleria per gli avvisi alle parti ed al Procuratore Generale.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2021

 

 

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