Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5804 del 03/03/2021

Cassazione civile sez. I, 03/03/2021, (ud. 02/02/2021, dep. 03/03/2021), n.5804

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14131/2015 proposto da:

D.L.M., D.L.E., D.L.F.,

D.L.L., elettivamente domiciliati in Roma, Viale Parioli n. 12,

presso lo studio dell’avvocato Masciocchi Alessandro, che li

rappresenta e difende unitamente agli avvocati Bertora Alberto, De

Luca Antonio, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Comune di Zaccanopoli, in persona del sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Ovidio n. 32, presso lo

studio dell’avvocato Sturdà Raffaella, rappresentato e difeso

dall’avvocato L’Andolina Corrado Antonio, giusta procura a margine

del controricorso;

– controricorrente –

contro

M.G., P.D., P.E.,

P.F., Po.Fr. e per esso B.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 541/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 09/04/2014;

e sul ricorso riunito 24369/2016 proposto da:

D.L.M., D.L.E., D.L.F.,

D.L.L., elettivamente domiciliati in Roma, Viale Parioli n. 12,

presso lo studio dell’avvocato Masciocchi Alessandro, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato De Luca Antonio,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Comune di Zaccanopoli, in persona del sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Euclide n. 31, presso lo

studio dell’avvocato Colloca Romina, rappresentato e difeso

dall’avvocato Broso Rosaria, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

contro

M.G., P.D., P.E.,

P.F., Po.Fr. e per esso B.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1184/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

del 24/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/02/2021 dal Cons. Dott. IOFRIDA GIULIA;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. TRONCONE Fulvio, nel ricorso n.

24369/2016, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 541/2014 depositata il 9/4/2014, – in controversia promossa, nel 1993, da D.L.M., D.L.E., D.L.F. e D.L.L., M.G., P.D., P.E., P.F., P.M. e Po.Fr., nei confronti del Comune di Zaccanapoli, per sentirlo condannare, previo accertamento della nullità della procedura espropriativa espletata, avviata con Delib. Consiliare 15 aprile 1981, di approvazione del progetto dei lavori di costruzione del campo sportivo comunale, priva dei termini di inizio e fine della procedura, e definita con decreto di esproprio del 30/3/1987, in relazione a terreno di loro proprietà, al risarcimento dei danni – ha riformato la decisione di primo grado del Tribunale di Vibo Valentia del 2011, che aveva, a seguito di sentenza parziale del 2002, passata in giudicato, sull’an debeatur, accolto la domanda, condannando il Comune al risarcimento del danno, liquidato in Euro 221.725,28.

In particolare, i giudici d’appello, all’esito di nuova consulenza tecnica, hanno sostenuto – preclusa, per effetto del passaggio in giudicato della sentenza parziale del 2002, confermata in sede di appello, con sentenza del 2008, ogni questione, reiterata dall’appellante Comune, sulla giurisdizione, sulla restituzione del bene agli attori, che avevano azionato, a fronte di un’occupazione usurpativa, il diritto al risarcimento del danno, e sulla prescrizione del diritto – che: a) il terreno in oggetto, alla data del 1987 (di conclusione dei lavori di realizzazione dell’opera pubblica), era, in gran parte (mq 10.523), con destinazione agricola (essendo stata classificata nel Programma di fabbricazione vigente come zona E-agricola) e, per una porzione, di mq 210, a vocazione edificabile, essendo inclusa in zona “Bp, parzialmente costruita”; b) non poteva essere operata, come fatto dal consulente d’ufficio, “una media” tra il valore della parte edificabile (Lire 14.000 al mq, essendo valori più alti stati registrati, per la stessa zona B, solo diversi anni dopo) ed il valore dell’area a vocazione agricola (Lire 6.000/mq., come riconosciuto dalla Commissione espropri), pervenendo ad un valore di Lire 10.000 al mq., a fronte della “infima” consistenza della porzione edificabile; c) inoltre, neppure poteva prendersi a base di riferimento il valore della parte agricola utilizzato dalla Commissione espropri, in quanto questa erroneamente aveva ritenuto che il terreno fosse incluso in zona destinata a Servizi pubblici e risultavano invece corretti i criteri proposti dal consulente tecnico di parte comunale, sulla base di ricerche effettuate da enti pubblici e del riscontri, come parametro, dei VAM, cosicchè risultava congruo un valore per la parte agricola dell’area pari a Lire 2.000/mq. (tenuto conto delle condizioni dell’area, per buona posizione e giacitura) e doveva quindi riconoscersi la somma complessiva di Euro 12.387,73 (pari ad originarie Lire 23.986.000), oltre rivalutazione ed interessi, dalla domanda, nel novembre 1993, alla data di pubblicazione della decisione, e di interessi legali, successivamente fino al saldo.

Avverso la suddetta pronuncia, D.L.M., D.L.E., D.L.F. e D.L.L. propongono ricorso, n.r.g. 14131/2015, per cassazione, notificato il 25-29/5/2015, affidato a quattro motivi, nei confronti del Comune di Zaccanapoli (che resiste con controricorso), nonchè di M.G., P.D., P.E. e P.F., gli ultimi tre in proprio e quali eredi di P.M., nonchè Bi.An., quale erede del marito, deceduto, Po.Fr. (che non svolgono difese). I ricorrenti hanno depositato una memoria in data 2/11/2020 e successivamente, nel gennaio 2021, altra memoria (via PEC e a mezzo posta, quest’ultima pervenuta fuori termine).

Successivamente, la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 1184/2016, depositata il 5/7/2016, ha respinto l’impugnazione per revocazione, ex art. 395 c.p.c., nn. 2 e 4, proposta da D.L.M., D.L.F. e D.L.L., in proprio e quali eredi di D.L.E., nei confronti del Comune di Zaccanapoli, nonchè di M.G., P.D., P.E. e P.F., gli ultimi tre in proprio e quali eredi di P.M., e di Bi.An., quale erede del marito, deceduto, Po.Fr., avverso la sentenza n. 541/2014, depositata il 9/4/2014, della Corte d’appello di Catanzaro, di cui sopra.

In particolare, i giudici di merito hanno sostenuto che, quanto all’errore revocatorio, sulla natura del terreno espropriato, che sarebbe stato indotto da documento (certificato storico di destinazione urbanistica del Comune di Zaccanapoli del 13/9/2013, allegato alla consulenza tecnica d’ufficio espletata in grado di appello), asseritamente falso, difettava l’esistenza di una dichiarazione o di un riconoscimento della falsità del suddetto documento, sia ad opera della parte a vantaggio della quale la prova era stata utilizzata dal giudice, sia con sentenza passata in giudicato, non avendo gli attori previamente esperito una querela di falso, in via incidentale o principale; quanto poi al vizio revocatorio ex art. 395 c.p.c., n. 4, si era dedotto un asserito errore percettivo sul contenuto del Programma di Fabbricazione del 28/4/1975 (avendo gli attori affermato che, in detto atte, non era compresa l’area in oggetto, se non la piccola porzione di mq. 210 in zona “Bp, zona parzialmente costruita”, nè tanto meno si evinceva la classificazione come area agricola, come sarebbe emerso “da una tavola allegata all’estratto di tale strumento, allegato sub n. 7 alla CTU del grado di appello dell’Ing. V.”), ma la doglianza implicava, semmai, una “viziata valutazione delle prove”, in quanto la suddetta destinazione era evincibile dal certificato storico urbanistico del 2013; certificato tacciato di falsità, assunto però rimasto privo di riscontro, all’esito del cui esame il consulente tecnico d’ufficio (e la Corte d’appello, che, nella sentenza oggetto di revocazione, ne aveva condiviso le conclusioni, sulla base di un articolato ragionamento, condotto sulla CTU e sulla documentazione ad essa allegata) aveva concluso che la particella n. (OMISSIS) in oggetto avesse destinazione agricola, comunemente indicata “Zona E, confinante con la Zona S.P.A. (OMISSIS)”, mentre la particella n. (OMISSIS) avesse, per la maggiore estensione, destinazione e per una piccola porzione, di mq. 210, fosse classificata edificabile, in Zona “Bp”.

Avverso la suddetta pronuncia, D.L.M., D.L.E., D.L.F. e D.L.L., in proprio e quali eredi di D.L.E., hanno proposto altro ricorso per cassazione n.r.g. 24369/2016, affidato ad un motivo, nei confronti nei confronti del Comune di Zaccanapoli (che resiste con controricorso), nonchè di M.G., P.D., P.E. e P.F., gli ultimi tre in proprio e quali eredi di P.M., nonchè Bi.An., quale erede del marito, deceduto, Po.Fr. (che non svolgono difese. Il PG ha depositato conclusioni scritte.

I ricorrenti hanno depositato una memoria in data 2/11/2020 e successivamente, nel gennaio 2021, altra memoria (via PEC e a mezzo posta, quest’ultima pervenuta fuori termine).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Nel giudizio n.r.g. 14131/2015, i ricorrenti lamentano: 1) con il primo motivo, la violazione ed erronea applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 1150 del 1942, L. n. 10 del 1977, D.P.R. n. 380 del 2001, D.P.R. n. 327 del 2001 e dei principi generali in materia di pianificazione urbanistica, atteso che la Corte d’appello, ed il consulente tecnico d’ufficio del grado di appello le cui conclusioni sono state condivise dal Collegio, avrebbe erroneamente valutato – a ciò indotta anche “dalla falsità del contenuto del Certificato storico di destinazione urbanistica” del Comune del 13/9/213, prodotto da detta parte in grado di appello ed allegato alla CTU svolta in tale grado – il contenuto del Programma di fabbricazione comunale del 1975 e della cartografia allegata, che non comprendeva in alcun modo l’area, di proprietà degli attori, sulla quale è stato realizzato il campo sportivo nè tanto meno classificava detta area come zona agricola e che sarebbe erroneo il ragionamento, quanto meno implicito, seguito dal consulente tecnico d’ufficio, secondo il quale “debbono considerarsi agricole tutte le aree a cui il Programma di Fabbricazione non attribuisce una diversa valutazione”, in quanto te parti del territorio comunale non comprese nel suddetto Piano devono ritenersi semplicemente sprovviste di disciplina urbanistica, con conseguente necessità di ricorrere, per la valutazione della destinazione delle aree in oggetto, al criterio suppletivo della edificabilità di fatto, tenendo conto delle obiettive caratteristiche del fondo e del contesto urbanistico in cui esso è inserito e del rapporto di contiguità con aree limitrofe edificate, come peraltro risultante dal verbale di stima della Commissione provinciale espropri di Catanzaro del 1989 e dalla consulenza tecnica espletata in primo grado (ove detta area era stata ritenuta edificabile perchè indicata nel Programma di Fabbricazione con Servizi Pubblici Attrezzati, su pianoro adiacente all’abitato del Comune); 2) con il secondo motivo, la violazione ed erronea applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, artt. 2043,2056,1223 e 1227 c.c., nonchè della L. n. 1187 del 1968, L. n. 865 del 1971, L. n. 10 del 1977, D.P.R. n. 380 del 2001 e D.P.R. n. 327 del 2001, non avendo, in ogni caso, la Corte d’appello tenuto conto del fatto che il Comune, in sede di approvazione dei lavori di costruzione del campo sportivo, nel 1981, aveva introdotto una variante implicita allo strumento urbanistico, modificando la destinazione agricola asseritamente prevista dal P.d.F., mediante la localizzazione dell’opera pubblica, e che il successivo venir meno della dichiarazione di pubblica utilità e del conseguente vincolo preordinato all’esproprio avrebbe semplicemente lasciato l’area sprovvista di una disciplina urbanistica, con conseguente necessità di ricorrere al criterio suppletivo della edificabilità di fatto, ai foni della determinazione del risarcimento del danno per espropriazione illegittima; 3) con il terzo ed il quarto motivo, la violazione ed erronea applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, art. 42 Cost., art. 834 c.c.; artt. 922 c.c. e segg., art. 2043 c.c., dei principi dettati dal D.P.R. n. 327 del 2001, in materia di espropriazione per pubblica utilità, sia con riferimento al momento in cui si sarebbe consumato l’illecito permanente perpetrato dall’amministrazione, vale a dire l’irreversibile trasformazione del suolo, che doveva individuarsi in quello della notifica della domanda (nel novembre 1993), non in quello di realizzazione dell’opera pubblica (1987), sia con riferimento alla stima (operata prendendo,come riferimento solo prezzi praticati in compravendite effettuate sino al 1987, sia per la parte edificabile sia per quella asseritamente agricola, comunque erronei), sia in relazione alla mancata liquidazione del danno da occupazione abusiva da parte del Comune nei cinque anni precedenti la domanda (potendosi prendere come parametro la forfettizzazione prevista dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 42 bis), sia in relazione alla decorrenza della rivalutazione e degli interessi sulla somma liquidata.

2. Nel giudizio n.r.g. 24369/2016, i ricorrenti lamentano, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4, per non avere la Corte d’appello dato rilievo al fatto che la sentenza revocanda del 2014 aveva supposto là destinazione agricola legale dei terreni e negato “la destinazione di fatto dei terreni espropriati”, in contrasto con il piano di fabbricazione, sulla base di una certificazione che “palesemente si discostava dal suddetto piano”, pur essendo, asseritamente, volta ad attestarne il contenuto. I ricorrenti deducono che l’area in oggetto (ad eccezione della piccola porzione di mq. 210) non era ricompresa nel Programma di fabbricazione e non aveva quindi una classificazione urbanistica, con conseguente necessità di determinare, in caso di espropriazione o occupazione usurpativa, la sua destinazione secondo il criterio della c.d. edificabilità di fatto, tenendo conto delle obiettive caratteristiche del fondo e del contesto urbanistico in cui esso è inserito e del rapporto di contiguità con aree limitrofe edificate; aggiungono i ricorrenti che “la falsità (cioè la difformità rispetto ai Programma di Fabbricazione)” del certificato di destinazione urbanistica del 2013 prodotto dal Comune, anche se non

accertata in apposito giudizio di querela di falso, era obiettivamente percepibile dal raffronto con il documento originale (il Programma di Fabbricazione).

3. Preliminarmente, va disposta la riunione del ricorso n.r.g. 24369/2016, proposto con la sentenza che ha deciso l’impugnazione per revocazione avverso la decisione d’appello a quello n.r.g. 14131/2015, proposto contro quest’ultima sentenza d’appello, in applicazione analogica, trattandosi di gravami avverso distinti provvedimenti, dell’art. 335 c.p.c., che impone la trattazione in un unico giudizio di tutte le impugnazioni proposte contro la stessa sentenza, stante la connessione esistente tra le due pronunce (Cass. 10933/1997; Cass. 1814/2004; Cass. 21938/2006; Cass. 10534/2015; Cass. 16435/2016).

4. Tanto premesso, sul ricorso n. 24369/2016, di rilievo pregiudiziale, in quanto l’esito della revocazione potrebbe rendere non necessario l’esame dell’ordinaria impugnazione per cassazione della sentenza d’appello, si osserva quanto segue.

4.1. L’unica censura del ricorso è infondata.

Anzitutto, non risulta specificamente censurata la statuizione della Corte di merito in punto di inammissibilità della revocazione proposta, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 2, avendo la Corte affermato, in conformità a consolidato orientamento di questo giudice di legittimità, che, menzionando l’art. 395 c.p.c., n. 2, come motivo di revocazione le prove “riconosciute o comunque dichiarate false” dopo la sentenza, oppure che la parte soccombente ignorava lo fossero state prima, è inammissibile la domanda di revocazione basata sulla finalità di un documento da accertare in quello stesso giudizio di revocazione, postulando la disposizione che tale accertamento sia avvenuto con sentenza passata in giudicato (in sede civile o penale) anteriormente alla proposizione di detta istanza (Cass. 1538/1992; Cass. 8650/1998; Cass. 3947/2006; Cass. 28653/2017).

Assumono i ricorrenti che la “falsa percezione sul reale contenuto”, rilevante ai fini della proposta revocazione anche ex art. 395 c.p.c., n. 4, del certificato di destinazione urbanistica prodotto dal Comune emergeva comunque dal raffronto con il documento “originale” vale a dire il Programma di Fabbricazione.

Il controricorrente ribadisce, all’opposto, che il certificato storico di destinazione urbanistica del 2013 si limitava a fare proprie, le risultanze del Programma di fabbricazione dello stesso Comune, quale approvato dalla Regione Calabria con Decreto n. 573 del 1975, modificato mediante variante n. 2 adottata dal Consiglio comunale nel 1991 (il cui stralcio sarebbe stato regolarmente depositato in atti), antecedente alla data di instaurazione del giudizio, con la quale “venne effettuato un Piano di zonizzazione del centro abitato con specificazione anche delle aree destinate ala zona E (agricola)” e venne confermata per il terreno in oggetto detta destinazione agricola; il tutto sarebbe stato dedotto dal consulente tecnico di parte comunale nel 2005, nel corso del giudizio di primo grado.

4.2. Ora, l’errore di fatto previsto dall’art. 395 c.p.c., n. 4, idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso, oppure l’inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causai purchè non cada su un punto controverso e non attenga a un’errata vantazione delle risultanze processuali (Cass. 13401/1999; Cass. 10637/2007).

Nella specie, la Corte di merito ha affermato che l’errore dedotto non emergeva con assoluta immediatezza e non era di semplice e concreta rilevabilità e concretava non già la falsa percezione di un fatto incontrovertibile, bensì l’omessa o errata valutazione di un atto processuale, peraltro attinente a fatto controverso, vale a dire la destinazione urbanistica dell’area interessata dall’occupazione usurpativa; infatti, nella sentenza revocanda, si era proceduto ad una complessiva valutazione degli atti, sia la consulenza tecnica sia il Programma di Fabbricazione sia il certificato di destinazione urbanistica.

4.3. la sentenza va confermata, perchè in linea con principi di diritto ripetutamente affermati nella materia da questo giudice di legittimità. Non risulta, invero, essere stata invocata una mera svista percettiva, ma un errore interpretativo su di un punto controverso e sul contenuto di documenti e risultanze processuali, necessariamente di natura valutativa.

Il riferimento, in ricorso, al precedente di questa Corte n. 15790/2016 non è conferente, in quanto si discuteva in detto giudizio di un disconoscimento della conformità all’originale di documenti prodotti in copia.

5. Venendo quindi all’esame del ricorso n.r.g. 14131/2015, la prima e la seconda censura, da trattare unitariamente, sono inammissibili.

5.1. In relazione alla prima censura, i ricorrenti assumono l’erroneità della valutazione della Corte d’appello, in ordine alla natura agricola e non edificabile della gran parte dell’area espropriata (le originarie particelle (OMISSIS)), sia perchè tale classificazione non emergeva dal Programma di Fabbricazione adottato dal Comune nel 1975, sia perchè il Certificato storico di destinazione Urbanistica del 2013 prodotto in appello dal Comune era falso o comunque non attestava il reale contenuto del Programma di Fabbricazione, sia perchè, in difetto di uno strumento urbanistico riguardante l’area oggetto di abusiva occupazione, si sarebbe dovuto fare riferimento al criterio suppletivo della edificabilità di fatto, attribuendo natura edificabile al terreno, tenuto contò della contiguità con aree limitrofe edificabili. Ora, la Corte d’appello ha ritenuto che, dalla consulenza tecnica espletata in grado di appello, emergesse in modo chiaro come l’area occupata – ad eccezione di mq. 210 della part. (OMISSIS) inelusi in zona Bp, parzialmente edificata – fosse stata classificata, al momento del compimento dell’opera pubblica (1987, momento questo sancito già nella sentenza di primo grado), “nel Programma di Fabbricazione vigente come, zona E-Agricola”. Neppure risultava dimostrato che l’area avesse diversa destinazione perchè inclusa, come ritenuto dal consulente tecnico d’ufficio di primo grado, “in zona destinata a Servizi Pubblici Attrezzati”, destinazione peraltro non assimilabile a quella edificatoria, dovendosi escludere per le aree funzionali alla realizzazione di tali scopi pubblicistici la qualifica di edificabilità legale.

I ricorrenti deducono l’erroneità delle conclusioni del consulente tecnico d’appello, che sarebbe stata causata dal Certificato storico di destinazione urbanistica del Comune del 13/9/213, prodotto da detta parte in grado di appello ed allegato alla CTU svolta in tale grado, falso o comunque non rappresentante il reale contenuto del P.d.F..

Il Comune ha eccepito l’inammissibilità della doglianza in quanto, in relazione ai documenti relativi agli strumenti urbanistici in vigore ed alla destinazione dei terreni, depositati nei gradi di merito, alcuna contestazione era stata mai formulata.

Orbene; la falsità del certificato storico di destinazione urbanistica non emerge dagli atti del processo. Ma, in ogni caso, le risultanze della consulenza tecnica d’appello, condivise dalla Corte di merito, non sono smentite dalle deduzioni dei ricorrenti, che si limitano ad affermare che, anche nella cartografia in tavola allegata allo strumento urbanistico, “le aree su cui sorge il campo sportivo non sono contrassegnate da alcuna destinazione urbanistica e da alcuna simbologia e non ricadono in alcuna zona dallo stesso prevista” (Zone: Bt e Bp, totalmente o parzialmente costruite, C, nuovi insediamenti; Attrezzature previste, SPA – Aree per Spazi Pubblici Attrezzati, AIC-Aree di Interesse Comune, I-Aree per l’istruzione, P-Aree per parcheggi, Area di rispetto cimiteriale; Attrezzature esistenti, S-Scuole esistenti, M-Municipio), cosicchè non possono classificarsi come Zona E-Agricola. Essi non chiariscono in modo autosufficiente perchè l’area, per la gran parte della su estensione, non potrebbe essere ritenuta agricola.

Tanto premesso, questa Corte ha ribadito che “in tema di occupazione usurpativa, il risarcimento del danno dev’essere commisurato all’integrale valore di mercato del suolo, sulla base delle obiettive ed intrinseche caratteristiche ed attitudini dell’area, in relazione alle utilizzazioni autorizzate dagli strumenti di pianificazione del territorio”, cosicchè deve, pertanto, “tenersi conto dell’unico criterio discretivo dell’edificabilità legale, posto della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 3 (recepito del D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 32 e 37), senza che sia consentito alcun ricorso, integrativo o sostitutivo, all’edificabilità di fatto, dovendosi tuttavia precisare che, all’interno della categoria dei suoli inedificabili rivestono valore, anche a fini indennitari”, le possibilità di edificazione intermedie tra l’agricola e l’edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative ecc.), sempre che siano assentite dalla normativa vigente, sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative” (Cass. 23639/2016; Cass. 18584/2020).

Nè può ritenersi che, nella specie, difettasse del tutto, nel Comune, uno strumento urbanistico e quindi si trattasse di aree prive di pianificazione urbanistica, cosi da poter fare ricorso, secondo, un certo orientamento di questo giudice di legittimità, al criterio suppletivo della edificabilità di fatto (Cass. 3724/2004; Cass. 9858/2006; Cass. 2062/2012; Cass. 9488/2014; Cass. 10502/2019).

5.2. Anche con il secondo motivo, si deduce, in termini generici, che il venir meno del vincolo, per stessa ammissione dei ricorrenti, preordinato all’esproprio (che avrebbe modificato la destinazione urbanistica dell’area), e quindi lenticolare, per “inefficacia” (rectius, invalidità originaria) della dichiarazione pubblica utilità, priva di termini di inizio e fine della procedura espropriativa, avrebbe lasciato l’area sprovvista di una disciplina urbanistica, con conseguente necessità di ricorrere al criterio suppletivo della edificabilità di fatto, ai fini della determinazione del risarcimento del danno per espropriazione illegittima.

E’ sufficiente, al riguardo, osservare che l’area, come accertato in giudizio, risultava inclusa nel Programma di Fabbricazione comunale e classificata come zona agricola, per quanto detto nel precedente paragrafo.

6. Le ultime due censure sono del pari inammissibili.

A seguito dell’intervento” delle Sezioni Unite con la sentenza n. 735/2015, ogni distinzione tra occupazione acquisitiva ed occupazione usurpativa, a seconda della presenza o meno di una dichiarazione di pubblica utilità, che comportava diverse conseguenze sul piano economico ed anche dell’individuazione del momento di consumazione dell’illecito (momento dell’irreversibile trasformazione del suolo con la realizzazione dell’opera pubblica o il momento della proposizione della domanda risarcitoria), è stata superata e deve, dunque, parlarsi, in entrambi i casi, di occupazione abusiva o illegittima tout court, essendo la relativa domanda risarcitoria caratterizzata da una medesima causa petendi, rappresentata da un illecito a carattere permanente (Cass. n. 7135 del 2015; n. 12260 del 2016; n. 22929 del 2017), cosicchè l’atto abdicativo del diritto dominicale va ricollegato alla proposizione della domanda di risarcimento per equivalente, in riferimento al quale va operata la stima del bene distrutto (Cass. 12961/2018). Nella specie, quindi, ogni questione sulla debenza del risarcimento e sul tipo di occupazione (“usurpativa”, secondo la Corte d’appello nella decisione n. 959/2008, di conferma della sentenza parziale di primo grado, come riportato nella decisione qui impugnata) è stata risolta con la sentenza parziale del Tribunale di Vibo Valentia del 2002, passata in giudicato.

La sentenza della Corte d’appello del 2014 (pure antecedente rispetto alle Sezioni Unite n. 735/2015), in questa sede impugnata, ha riformato la sentenza definitiva di primo grado del 2011 sull’ammontare del risarcimento del danno; in punto di momento da prendere a riferimento per la determinazione della natura e valore del terreno occupato abusivamente, la Corte territoriale ha affermato che esso era “sancito nella sentenza di primo grado, che, sposando in pieno le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio espletata in quella sede, fa propria anche la collocazione temporale della valutazione, indicata dal consulente proprio all’anno 1987” (anno di completamento dei lavori di realizzazione dell’opera pubblica). La Corte d’appello ha poi dato atto che in ordine alla decorrenza della rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valore, la sentenza di primo aveva individuato il momento “solo dalla data della domanda” ed andava tale statuizione confermata, in difetto di impugnazione sul punto.

Ora le censure, sul momento di effettiva consumazione dell’illecito permanente dell’amministrazione comunale, anche ai fini dei parametri di valutatone, e sulla decorrenza della rivalutazione monetaria e degli interessi, nonchè al mancato riconoscimento del danno da occupazione illegittima nei cinque anni anteriori alla domanda non sono pertinenti al decisum, in quanto non cenammo le specifiche rationes decidendi sopra indicate e non si confrontano con la decisione impugnata (che ha comunque riconosciuto un danno con riferimento al 1987).

7. Per tutto quanto sopra esposto, riuniti i ricorsi, va respinto il ricorso n.r.g. 24369/2016 e dichiarato inammissibile quello nrg. 14131/2015. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte, riunito il ricorso n.r.g. 24369/2016 a quello nrg. 14131/2015, tra le stesse parti, respinge il ricorso n.r.g. 24369/2016 e” dichiara inammissibile quello n.r.g. 14131/2015; condanna i “correnti, in solido, a pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 8.000,00, a titolo di compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonchè a rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2021

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