Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5804 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 03/03/2020, (ud. 27/06/2019, dep. 03/03/2020), n.5804

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24779-15 R.G. proposto da:

D.T.G.C.D. rappresentata e difesa dall’avv.

Renè Verrecchia elettivamente domiciliata in Roma via Gasperina n.

188.

– ricorrente –

contro

Agenzia dette Entrate rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generate

dello Stato con domicilio in Roma via dei Portoghesi n. 12;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

n. 1463/14/15 depositata il 11 marzo 2015;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 giugno

2019 dal Consigliere Dott. Pandolfi Catello.

Fatto

RILEVATO

Il contribuente D.T. Giovanni Dionisio ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio n. 1463/14/15 depositata l’11/03/15.

La vicenda tra origine dalla notifica di un avviso di accertamento per l’anno 2006con il quale l’Ufficio contestava maggiori redditi per Euro 141.200,00.

Il ricorrente premette che il genitore nel 2007 aveva disposto del proprio patrimonio immobiliare da destinare ai due figli: l’odierno ricorrente e la di lui sorella.

IL contribuente basa il suo ricorso su di un unico motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, con cui censura che la motivazione della sentenza impugnata sia, in parte, apparente, in quanto si limita ad accogliere acriticamente l’assunto dell’Ufficio, in parte errata per aver il giudice regionale attribuito al ricorrente l’acquisizione immobiliare per Euro 706.000,00 e non per Euro 316.000,00.

L’Agenzia delle Entrate non resiste con controricorso e si è costituita al solo scopo di partecipare eventualmente all’udienza di discussione ax art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

Il ricorso è da ritenersi inammissibile per difetto dei requisiti di autosufficienza e di chiarezza.

In particolare, il motivo di ricorso censura la sentenza nella parte in cui avrebbe omesso.. “di esaminare la documentazione prodotta e versata agli atti processuali da parte appellante…”.

Orbene, la censura appare generica e non conforme ai principi, cui s’intende dar corso, enunciati da questa Corte per il caso in cui caso il ricorrente, come nella specie, denunci l’omessa valutazione di prove documentali.

Va, perciò, ribadito che “qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l’omessa valutazione di prove documentali, per il principio di autosufficienza ha l’onere non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l’irrilevanza giuridica della sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame, e ancora meno di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione. (Sez. 5 -, Sentenza n. 13625 del 21/05/2019)

Nella specie, in applicazione di tale principio, va dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con il quale il D.T. si è limitata ad indicare i documenti, che il giudice regionale avrebbe omesso di esaminare e valutare, senza però trascriverne specificamente il contenuto. Così che il Collegio non ha potuto disporre, neanche mediante stralci sufficientemente rappresentativi, dei riferimenti documentali a cui il ricorrente intendeva riferirsi, a motivo della propria doglianza. Ed infatti il ricorrente richiama come documenti che, secondo la sua prospettazione, deponevano nel senso da lui propugnato, il contratto di vendita con il genitore e il successivo atto di con la sorella oltre agli estratti conto corrente. Atti, i primi due, del cui contenuto il Collegio non ha alcuna cognizione, nè del luogo o della data precisa di stipula, nè della loro formulazione letterale. Alcun riferimento nel ricorso lascia intendere che essi siano presenti nel fascicolo di parte d’appello, poi depositato in questa fase.

La stessa esposizione del ricorso non ha, inoltre, consentito di ricostruire i termini della vicenda in esame, ciò in violazione del principio di chiarezza espositiva.

In proposito questa Corte ha più volte affermato, e qui ribadisce, che “In tema di ricorso per cassazione, il mancato rispetto del dovere di chiarezza e

sinteticità espositiva degli atti processuali che espone il ricorrente al rischio di una declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione, non già per l’irragionevole estensione del ricorso (fa quale non è normativamente sanzionata), ma in quanto rischia di pregiudicare l’inteilegibilità delle questioni, rendendo oscura l’esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata. ” (ex muitis Sez, 5 -, Ordinanza n. 8009 dei 21/03/2019)

I; ricorso incorre proprio nei vizio d scarsa chiarezza, in quanto, nell’esposizione dei fatti, oltre all’assoluta assenza di trascrizione (anche parziale) dei documenti salienti, solo genericamente richiamati, è anche omesso ogni indicazione sul preciso valore della quota che sarebbe stata attribuita alla sorella, per cui la posizione di quest’ultima resta indefinita al fine di consentire al collegio, dalla sola lettura dell’atto introduttivo, una ricostruzione compiuta della vicenda e, attraverso la somma delle quote pervenute a ciascuno dei due figli,del valore complessivo degli immobili loro trasferiti dal genitore. Senza dire, a riprova della incompleta rappresentazione dei fatti, che nessun cenno, pur trattandosi di immobili, è presente nel ricorso circa la trascrizione della citata divisione.

Nè è chiaro se il genitore, D.T. Osvaldo, abbia stipulato un solo contratto per l’acquisto di tre immobili (come sembrerebbe dalla lettura della sentenza) o più contratti, come indicato nel ricorso (terz’ultimo rigo della prima pagina), ove si fa riferimento, ai plurale, “ad atti di compravendita”. Anche la circostanza che gli immobili sarebbero stati tre, compare solo nella decisione impugnata, mentre nel ricorso manca ogni precisazione in tal senso.

Il ricorso va perciò ritenuto inammissibile, Ricorrono le condizioni per il versamento del c.d. doppio contributo.

Nulla va definito sulle spese processuali dal momento che l’Agenzia non ha svolto alcuna attività defensionale.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Si dà atto dei presupposti, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2000, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 giugno 2019.

Depositato in cancelleria il 3 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA