Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5803 del 13/03/2014


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Civile Sent. Sez. U Num. 5803 Anno 2014
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: DI CERBO VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 22317-2010 proposto da:
CROCCO MARIA, PECORARO RITA, BERARDI PIERO, DI NIZIO

2013

MARIO, ROMANO MARIO, ROSSI GIULIANO, MANCINELLI ENZO,

648

PANZONE RITA, VERI’ ENZIO, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 2, presso lo studio
dell’avvocato PAOLANTONIO NINO, rappresentati e difesi
dagli avvocati SILVETTI GABRIELE, DI SILVESTRE UGO, per

Data pubblicazione: 13/03/2014

delega a margine del ricorso;
– ricorrenti –

REGIONE ABRUZZO, in persona del legale rappresentante
pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 454/2009 della CORTE D’APPELLO
di L’AQUILA, depositata il 22/09/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/12/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO
DI CERBO;
udito l’Avvocato Ugo DI SILVESTRE in proprio e per
delega dell’avvocato Gabriele Silvetti;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott.
UMBERTO APICE, che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso principale, per il resto rimessione alla
sezione lavoro.

STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

22317.2010

Sezioni Unite Civili

Udienza 17 dicembre 2013
Pres. F. Miani Canevari
Est. V. Di Cerbo

FATTO
1.

Il Tribunale di Pescara ha accolto il ricorso, proposto da Piero Berardi e dagli altri litisconsorti
indicati in epigrafe nei confronti della Regione Abruzzo, volto ad ottenere, con effetto dalla
data di inquadramento nel ruolo regionale dirigenziale, avvenuto nel novembre 1994, la
retribuzione individuale di anzianità ai sensi dell’art. 1, comma 2 bis, della legge regionale 13
ottobre 1998 n. 118 nonché la ricostruzione della relativa carriera, con corresponsione delle
differenze retributive a tale titolo maturate oltre accessori di legge.

2.

La Corte d’appello di L’Aquila, a seguito di gravame proposto dalla Regione Abruzzo, con
sentenza depositata il 22 settembre 2009, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione per
le pretese economiche dei dipendenti anteriori al 30 giugno 1998, e ha confermato nel resto
la sentenza di primo grado.

3.

Avverso tale sentenza i dipendenti regionali elencati in epigrafe hanno proposto ricorso per
cassazione chiedendo che venga affermato la giurisdizione del giudice ordinario anche per le
pretese anteriori alla data sopraindicata. A sostegno del ricorso hanno dedotto che solo a
seguito della legge della Regione Abruzzo n. 6 del 2005, che ha aggiunto il comma 2 bis
all’originario testo dell’art. 1 della legge della Regione Abruzzo n. 118 del 1998, è sorto in
capo ai medesimi il diritto alla retribuzione individuale di anzianità con effetto retroattivo,
ossia sin dalla data di inquadramento nel ruolo dirigenziale regionale, sicché prima di tale
data non era ipotizzabile la proposizione dell’azione giudiziale né, tantomeno, essa poteva
essere proposta prima del 15 settembre 2000, data questa entro la quale, a norma dell’art.
69, comma 7, seconda parte, del d.lgs. n. 165 del 2001, la controversia avrebbe dovuto
essere proposta, a pena di decadenza, davanti al giudice amministrativo.

4.

La Regione Abruzzo, nel chiedere il rigetto del ricorso, ha proposto ricorso incidentale col
quale ha contestato la sentenza impugnata nella parte in cui essa ha accolto la domanda dei
dipendenti.

5.

La causa è stata rimessa alle sezioni unite a norma dell’art. 374 cod. proc. civ. poiché il
ricorso principale ha ad oggetto una questione attinente alla giurisdizione (art. 360, primo
comma, n. 1, cod. proc. civ.).

DIRITTO
6.

I due ricorsi devono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ. in quanto proposti
avverso la stessa sentenza.

7.

Con l’unico motivo del ricorso principale si denuncia violazione dell’art. 24 Cost., dell’art. 69,
comma 7, d.lgs. n. 165 del 2001, dell’art. 1 della legge Regione Abruzzo n. 118 del 1998 come

3

SENTENZA

novellato dalle leggi Regione Abruzzo n. 6 del 2005 e n. 23 del 2005. l ricorrenti chiedono che
venga dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario anche con riguardo alla ricostruzione
della carriera e alla pretesa concernente il pagamento delle differenze retributive
concernente il periodo compreso fra il novembre 1994 e il 30 giugno 1998.
8.

Con l’unico motivo del ricorso incidentale la Regione Abruzzo denuncia violazione dell’art. 1,
comma 2 bis, della legge regionale n. 118 del 1998, dell’art. 43 della legge regionale n. 6 del
2005, e dell’art. 2 comma 2, della legge regionale n. 16 del 2008 in combinazione dell’art. 81
Cost. Contesta in sostanza la sentenza della Corte d’appello nella parte in cui ha rigettato il
gravame dell’amministrazione relativo all’accoglimento della pretesa dei ricorrenti

diritto al beneficio perequativo richiesto, previsto dall’art. 43 legge regionale n. 6 del 2005,
deduce la mancanza di copertura finanziaria concernente l’applicazione del beneficio in
questione.
9.

Il ricorso principale è fondato.

10. Ed infatti secondo l’ormai consolidato orientamento di queste Sezioni Unite (cfr., in
particolare, Cass. S.U. 1 marzo 2012 n. 3138), in tema di pubblico impiego contrattualizzato,
la sopravvivenza della giurisdizione del giudice amministrativo, regolata dall’art. 69, comma
7, del d.lgs. n. 165 del 2001, costituisce, nelle intenzioni del legislatore, ipotesi assolutamente
eccezionale, sicché, per evitare il frazionamento della tutela giurisdizionale, quando il
lavoratore deduce un inadempimento unitario dell’amministrazione, la protrazione della
fattispecie oltre il discrimine temporale del 30 giugno 1998 radica la giurisdizione presso il
giudice ordinario anche per il periodo anteriore a tale data, non essendo ammissibile che sul
medesimo rapporto abbiano a pronunciarsi due giudici diversi, con possibilità di differenti
risposte ad una stessa istanza di giustizia. In senso conforme cfr. Cass. S.U. 23 novembre
2012 n. 20726 secondo la quale, infatti, la citata disposizione di cui all’art. 69, comma 7, del
d.lgs. n. 165 del 2001 deve essere interpretata nel senso che la stessa stabilisce, come regola,
la giurisdizione del giudice ordinario per ogni questione che riguardi il periodo del rapporto
successivo al 30 giugno 1998 o che parzialmente investa anche il periodo precedente, ove
risulti essere sostanzialmente unitaria la fattispecie dedotta in giudizio, e lascia residuare,
come eccezione, la giurisdizione del giudice amministrativo, per le sole questioni che
riguardino unicamente il periodo del rapporto compreso entro la data suddetta.
11. Nel caso di specie è pacifico che la questione controversa è sostanzialmente unitaria e
riguarda sia il periodo anteriore che quello posteriore al 30 giugno 1998 e pertanto deve
essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario anche per le pretese concernenti il
periodo anteriore alla data suddetta.
12. Così stabilita la giurisdizione del giudice ordinario, deve essere esaminato il ricorso
incidentale.
13. Queste Sezioni Unite (Cass. S.U. 27 dicembre 2011 n. 28805) pronunciandosi su una
fattispecie sostanzialmente identica (stessa controversia promossa da altro dipendente della
Regione Abruzzo), hanno rigettato l’analogo ricorso incidentale proposto dalla Regione e
fondato sostanzialmente sugli stessi argomenti. Le suddette conclusioni, che devono essere
anche in questa sede ribadite, sono basate sui passaggi motivazionali di seguito sintetizzati.
(Per completezza di trattazione deve essere sottolineato che la sentenza da ultimo citata era
arrivata alle medesime conclusioni anche in tema di giurisdizione).

4

concernente il beneficio di cui alla legge regionale n. 118 del 1998. In particolare, pur
ammettendo la sussistenza, in capo ai ricorrenti principali, dei presupposti richiesti per il

14. Il tenore letterale e la ratio (lo scopo perequativo) della disciplina introdotta nel 2005 (l’art.
43 della legge regionale 8 febbraio 2005 n. 6, così come successivamente modificato dalla
legge regionale 3 marzo 2005 n. 23 che ha inserito nell’art. 1 della legge regionale n. 118 del
1998 il comma 2-bis a tenore del quale “Ai dipendenti regionali inquadrati in ruolo a seguito
di superamento di corso-concorso pubblico o concorso pubblico o a seguito di procedura di
mobilità è riconosciuta, ai fini perequativi, la stessa retribuzione individuale di anzianità
percepita dai dipendenti vincitori delle procedure concorsuali suddette, ai quali è stato
applicato il comma 1, quantificata tenendo conto dell’ammontare maggiore percepito a
parità di anzianità di servizio al momento dell’inquadramento nella qualifica regionale
ricoperta”) sono chiarissimi nell’attribuire immediatamente al dipendenti regionali transitati
momento del relativo inquadramento il beneficio retributivo a suo tempo riconosciuto solo
ai loro colleghi vincitori della medesima selezione provenienti da una diversa
amministrazione pubblica.
15. La legge regionale prevede altresì la copertura finanziaria dei conseguenti oneri, indicando gli
stanziamenti finanziari dell’anno 2005 e seguenti sui quali essi gravano; tale normativa,
ancorché non indichi specificatamente l’ammontare presumibile della spesa, è da
considerarsi compatibile con la disciplina di cui all’art. 81 Cost.
16. Infine la legge regionale 21 novembre 2008 n. 16, art. 1, comma secondo, deve essere
interpretata nel senso che essa non influenza in alcun modo la fondatezza e l’azionabilità in
sede giudiziaria del diritto dei dipendenti. Ed infatti la nuova legge ribadisce sostanzialmente
quanto già disposto dalla legge del 2005, specificando unicamente l’ammontare presumibile
dell’onere finanziario relativo alle competenze pregresse dal 24 gennaio 1998.
17. Il ricorso incidentale va pertanto respinto.
18. In conclusione, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario anche in ordine alla domanda
di arretrati retributivi riferiti al periodo precedente il 1 luglio 1998 e respinto il ricorso
incidentale, la causa può essere decisa nel merito, in quanto la domanda è basata, anche per
il periodo compreso entro il 30 giugno sull’applicazione delle norme della legge regionale del
2005 ai rapporti di lavoro dei ricorrenti principali, e non sono necessari per il relativo
accoglimento ulteriori accertamenti in fatto atteso che è pacifica fra le parti la sussistenza dei
presupposti di fatto richiesti dalla legge per il beneficio in esame.
19. Accolto il ricorso principale e respinto quello incidentale, la sentenza impugnata va
conseguentemente cassata, con conseguente declaratoria della sussistenza della
giurisdizione del giudice ordinario; queste Sezioni Unite inoltre, pronunciando nel merito ai
sensi dell’art. 384 cod. proc. civ. respingono l’appello proposto dalla Regione Abruzzi contro
la sentenza di primo grado con conseguente accoglimento della domanda nei termini stabiliti
da quest’ultima sentenza.
20. In applicazione del principio della soccombenza la Regione Abruzzo deve essere condannata
al pagamento delle spese processuali concernenti il giudizio di appello e quello di cassazione,
liquidate in dispositivo.

P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie quello principale e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario in
ordine alle domande relative al periodo precedente il 30 giugno 1998; rigetta il ricorso incidentale;

5

in un ruolo diverso a seguito di pubblico concorso, o di pubblico corso-concorso fin dal

cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, accoglie la
domanda nei termini di cui alla sentenza di primo grado; conferma la statuizione di primo grado in
ordine alle spese; condanna la ricorrente incidentale al pagamento delle spese del giudizio di appello
liquidate in Euro 3000 (tremila) di cui Euro 2500 (duemilacinquecento) per onorari e di quelle del
giudizio di cassazione liquidate in Euro 200 (duecento) per esborsi e Euro 3500 (tremilacinquecento)
per compensi.
Così deciso in Roma, nella camera dì consiglio del 17 dicembre 2013.

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