Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5803 del 10/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 10/03/2010, (ud. 10/12/2009, dep. 10/03/2010), n.5803

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17593-2006 proposto da:

L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA

MARGHERITA 294, presso lo studio dell’avvocato VALLEFUOCO ANGELO, che

lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

L.A.M., L.R., elettivamente domiciliate

in ROMA, VIA F.S. NITTI 11, presso lo studio dell’avvocato NAPOLETANO

PAOLO, rappresentate e difese dagli avvocati TARONNA RAFFAELE, CESARE

CAPOTORTO, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

LA.MA.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 405/2006 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 13/03/2006 R.G.N. 1199/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/12/2009 dal Consigliere Dott. STEFANO MONACI;

udito l’Avvocato GIUFFRIDA CATERINA per delega VALLEFUOCO ANGELO;

udito l’Avvocato TARONNA RAFFAELE;

udito l’Avvocato udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il dr. L.G. ha convenuto in giudizio i fratelli L.M., L.A., L.R., e La.

M., chiedendo che si dichiarasse che era intervenuto un tra il ricorrente ed il loro padre dr. L.P. un rapporto di collaborazione consistente nella prestazione da parte del ricorrente di opera continuativa e coordinata, di carattere personale, dal (OMISSIS), e che di conseguenza si condannassero gli eredi dello stesso dr. L.P. al pagamento di oltre L. duecento milioni, o di quella diversa somma, maggiore o minore, che fosse risultata dall’istruttoria.

Sosteneva di essere stato l’unico figlio del defunto che fosse rimasto in casa con il genitore e perciò di avere lavorato, appunto dal (OMISSIS) nell’occuparsi di tutte le incombenze relative alla conduzione e alla gestione dell’azienda agricola (di circa cento ettari) di proprietà di quest’ultimo. Per questo aveva dovuto rinunziare alla prosecuzione della professione legale, e per questo dopo le morti del padre (avvenuta nel (OMISSIS)) e della madre (avvenuta nel (OMISSIS)), aveva chiamato in giudizio i fratelli, anche nella qualità di eredi della madre (a sua volta già erede del padre a lei premorto).

Costituitosi il contraddittorio, i convenuti eccepivano che le prestazioni del ricorrente dovevano ritenersi a titolo gratuito, stante il regime di collaborazione instaurato tra i membri della famiglia.

In ogni caso, opponevano; la prescrizione, e presentavano domanda riconvenzionale chiedendo al ricorrente il rendiconto della gestione del patrimonio aziendale e personale del padre e la sua condanna al pagamento delle somme risultanti a suo debito.

Esaurita l’istruttoria, il giudice di primo grado accoglieva parzialmente la domanda, per il periodo successivo al 1984, e condannava i convenuti pro quota al pagamento della somma (inferiore a quella richiesta) di oltre L. 43 milioni, oltre interessi e spese.

Con sentenza n. 1199/2005, depositata il 17 marzo 2006, la Corte d’Appello di Bari accoglieva, per quanto di ragione, gli appelli (originariamente separati tra loro, e poi riuniti) proposti, da un lato, dalle signore L.A.M. e L.R., e, dall’altro, dal signor La.Ma. (mentre la signora L.M. era rimasta contumace), respingeva la domanda del L.G., e dichiarava l’incompetenza del giudice del lavoro a decidere sulla domanda riconvenzionale assegnando a questo fine un termine per la riassunzione.

La sentenza riteneva, in estrema sintesi, che non fosse stata provata l’onerosità delle prestazioni del dr. L.G. in favore del padre.

Avverso la sentenza di appello, notificata il 28 marzo 2006, il ricorrente dr. L.G. proponeva ricorso per cassazione, con tre motivi di impugnazione, nei confronti delle signore L. A.M. e L.R. e del signor La.Ma., notificato a mezzo del servizio postale con plichi consegnati all’ufficiale giudiziario, in termine, il 27 maggio 2006, inviati il 29 maggio successivo, e pervenuti a destinazione ai tre intimati il 7 giugno 2006. Le intimate signore A.M.L. e L. R. resistevano con controricorso notificato, a mezzo del servizio postale, con plico inviato, in termine, il 15 luglio 2006, e pervenuto a destinazione il 22 luglio 2006. L’altro intimato, signor La.Ma., non ha presentato difese in questa fase.

Sia il ricorrente che le intimate costituite, infine, hanno presentato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Nel primo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta la nullità della sentenza e l’errata motivazione in ordine ad un fatto (processuale) controverso rappresentato dal passaggio in giudicato della sentenza della sentenza (di primo grado) nei confronti del signor Ma.La..

Sostiene che quest’ultimo aveva depositato tardivamente il ricorso in appello, il trentunesimo giorno successivamente alla notifica della sentenza nel domicilio eletto. Per l’esattezza, secondo il ricorrente, la notifica era avvenuta il 14 febbraio 2005, mentre il ricorso era stato depositato il 17 marzo 2005, quando era trascorso il termine di trenta giorni di cui all’art. 325 c.p.c..

2. Nel secondo motivo il dr. L.G. denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 Cost., art. 2099 c.c., art. 230 bis c.c., artt. 1709, 2225 e 2233 c.c., in combinato disposto con l’art. 409 c.p.c., n. 3.

Sostiene che non sussisteva una prestazione gratuita e che, di conseguenza, la prestazione resa dallo stesso ricorrente aveva carattere oneroso.

3. Nel terzo motivo il ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza in ordine a fatti controversi decisivi della prestazione e specificamente della onerosità della prestazione e della sussistenza della parasubordinazione derivante dalle prestazioni personali, coordinate e continuative da lui rese dal marzo 1984 al gennaio 1987.

In questo periodo il ricorrente non conviveva più con il padre, il e perciò le sue prestazioni dovevano necessariamente ritenersi prestate a titolo oneroso.

Di conseguenza era irrilevante che non fosse stata raggiunta la prova dell’esistenza di un accordo per il pagamento delle prestazioni rese, perchè il fatto stesso che le prestazioni fossero state rese con continuatività e professionalità, in difetto di coabitabizione, le rendeva per ciò stesso sottratte alla presunzione di gratuità ed attratte da quella opposta di onerosità.

Il ricorrente contesta, inoltre, la valutazione delle prove da parte della Corte di merito.

4. Deve essere esaminato innanzi tutto, perchè di carattere preliminare, il primo motivo; di impugnazione, che si riferisce soltanto alla posizione specifica del signor La.Ma.. Il ricorrente sostiene che l’impugnazione da parte di quest’ultimo in appello sarebbe stata tardiva, e che, di conseguenza sarebbe passata in giudicato nei suoi confronti la sentenza di primo grado, favorevole all’attuale ricorrente.

La sentenza di primo grado, però, era già stata impugnata, e tempestivamente (come è pacifico in causa), dalle sorelle L. A.M. e L.R..

Poichè dunque nel frattempo quella sentenza era stata impugnata validamente da altri controinteressati, rimettendo così in discussione l’esito della controversia, il procedimento si era riaperto e l’impugnazione successiva era divenuta ammissibile, anche se tardiva, ed anzi lo sarebbe stata anche se, in ipotesi, l’appellante tardivo avesse fatto acquiescenza a quella prima sentenza.

Secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, pienamente condiviso e fatto proprio da questo Collegio, infatti, “sulla base del principio dell’interesse all’impugnazione, l’impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l’impugnazione principale metta in discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza; conseguentemente, è ammissibile, sia quando rivesta la forma della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando rivesta le forme della impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell’impugnazione principale, anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale, l’atteso che, anche nelle cause scindibili, il suddetto interesse sorge dall’impugnazione principale, la quale, se accolta, comporterebbe una modifica dell’assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate dal coobbligato solidale”. (Cass. civ., S.U., 27 novembre 2007, n. 24627; nello stesso senso, Cass. civ., 12 dicembre 2001, n. 15687; 9 aprile 2008, n. 9264; 30 aprile 2009, n. 10125; 26 giugno 2009, n. 15050).

Nè possono rilevare in senso contrario dettagli di carattere meramente amministrativo come il fatto che l’atto di appello a suo tempo proposto dal signor La.Ma. fosse stato presentato come impugnazione principale con formazione di un diverso fascicolo ed attribuzione di un distinto numero di ruolo, sia perchè argomentazioni di carattere sostanziale quali quelle esposte sopra non possono essere intaccate da evenienze occasionali attinenti soltanto alla gestione dei fascicoli processuali, sia, soprattutto, perchè tutte le impugnazioni contro la stessa sentenza successive alla prima debbono essere riunite obbligatoriamente ai sensi dell’art. 335 c.p.c. e si convertono automaticamente in impugnazioni incidentali.

Come, infatti, ribadito recentemente da questa Corte, “nel sistema processuale vigente l’impugnazione proposta per prima determina costituzione del rapporto processuale, nel quale devono confluire le eventuali impugnazioni di altri soccombenti perchè sia mantenuta l’unità del procedimento e sia resa possibile la decisione simultanea. Ne consegue che, in caso di appello, le impugnazioni successive alla prima assumono necessariamente carattere incidentale, siano esse impugnazioni incidentali tipiche (proposte, cioè, contro l’appellante principale), siano, invece, impugnazioni incidentali autonome (dirette, cioè, a tutelare un intereresse del proponente che nasce dall’impugnazione principale, ma per un capo autonomo e diverso della domanda), e debbono essere proposte nel termine previsto dall’art. 343 c.p.c., comma 1. (Cass. civ. 30 aprile 2009, n. 10124);

5. Nel merito il ricorso non è fondato.

Il secondo ed il terzo motiv di impugnazione, che affrontano appunto il merito della controversia, sono strettamente connessi, e possono essere trattati unitariamente.

Il ricorrente, infatti, si limita, in realtà, a riproporre questioni di fatto, relative alla ricostruzione degli avvenimenti ed alla valutazione delle prove, non suscettibili di riesame in questa fase di legittimità.

Queste, però, sono valutazioni riservate al giudice di merito, che è tenuto però a motivare adeguatamente le proprie scelte. Nel caso di specie, peraltro, la motivazione della sentenza impugnata appare congrua, ‘completa e puntuale.

In particolare, la Corte d’Appello di Bari indica espressamente, e adeguatamente, a pag. 7 della motivazione, le ragioni per le quali nel caso specifico, le prestazioni di gestione dell’azienda, rese in favore del padre ormai anziano, non potevano automaticamente ritenersi, come effettuate a titolo non gratuito anche quando, dopo che il ricorrente dr. L.P. aveva contratto matrimonio, negli ultimi tre anni, dal (OMISSIS), non vi era più stata convivenza con il genitore: la sentenza precisa che, anche per quel periodo, sarebbe stato necessario fornire la prova dell’esistenza di espresse pattuizioni intercorse tra il ricorrente stesso ed il padre, e che questa prova era mancata.

6. Il ricorso perciò è infondato, e non può trovare accoglimento.

Le spese liquidate così come in dispositivo seguono la motivazione a carico del ricorrente ed a favore delle controricorrenti signore L.A.M. e L.R..

L’altro intimato signor La.Ma. non ha presentato difese in questa fase e perciò non sussistono spese giudiziali suscettibili di essere liquidate in suo favore.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese nei confronti delle controricorrenti L.A.M. e L. R., liquidandole in Euro 59,00 oltre ad Euro 3.000,00 (tremila/00) per onorari, oltre a spese generali, IVA e CPA. Nulla per le spese nei confronti dell’intimato La.Ma..

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2010

 

 

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