Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5803 del 08/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 08/03/2017, (ud. 24/01/2017, dep.08/03/2017),  n. 5803

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14521-2014 proposto da:

T.G., B.V., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA ITALO CARLO FALBO 22, presso lo studio dell’avvocato

ANGELO COLUCCI, rappresentati e difesi dagli avvocati MANUELA

ORSELLI, PIERLUIGI BARONE;

– ricorrenti –

contro

FONDIARIA SAI ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 911/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 19/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/01/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La controversia attiene a domanda di condanna al risarcimento danni formulata nei confronti di Fondiaria SAI Ass.ni s.p.a. da B.V. e T.G., in proprio e n.q. di genitori di T.R., deceduto in conseguenza di sinistro stradale verificatosi il (OMISSIS) nel quale era stato coinvolto un autoveicolo Alfa 164 non ulteriormente identificato.

I ricorrenti sono risultati soccombenti in entrambi i gradi di merito, non avendo fornito prova della esclusiva responsabilità del conducente rimasto sconosciuto, tale da superare il concorso di pari responsabilità riconosciuto anche alla vittima per violazione del limite di velocità, essendo stato dichiarati inammissibili dalla Corte d’appello di Bologna, con sentenza 19.6.2013 n. 911, i motivi di gravame volti ad impugnare il mancato riconoscimento del “danno esistenziale” ed il maggior danno patrimoniale subito.

La sentenza non notificata è stata impugnata per cassazione dal T. e dalla B. con due motivi, con atto ritualmente notificato in data 28.5.2014 a Fondiaria SAI Ass.ni s.p.a. che non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Il primo motivo (vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione) è inammissibile in quanto volto a richiedere alla Corte una nuova e diversa valutazione del complesso probatorio (rapporto di PG; dichiarazioni testimoniali), già esaminato dal Tribunale e dalla Corte territoriale che sono pervenuti a conclusioni conformi.

La censura relativa a vizio motivazionale, come formulata, non risponde infatti al vizio di legittimità denunciabile avanti al Corte cassazione, come contemplato dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nella nuova formulazione – applicabile alle sentenze di appello pubblicate successivamente all’11.9.2012 – introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3 conv. in L. n. 134 del 2012, che ha escluso il sindacato sulla inadeguatezza del percorso logico posto a fondamento della decisione, condotto alla stregua di elementi extratestuali, limitandolo alla verifica del requisito essenziale di validità ex art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 inteso come “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6 secondo la interpretazione fornita da questa Corte (cfr. Corte cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13928 del 06/07/2015) ed ha inoltre limitato la omissione del Giudice di merito – rilevante ai fini del vizio di legittimità- alla pretermissione di un “fatto storico”, principale o secondario, ritualmente verificato in giudizio e di carattere “decisivo” in quanto idoneo ad immutare l’esito della decisione, fatto storico che non è stato indicato dalla ricorrente principale (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; id. Sez. U, Sentenza n. 19881 del 22/09/2014).

La censura svolta non evidenzia specifici “fatti storici”, non considerati dal Giudice di appello, risolvendosi pertanto in una inammissibile richiesta alla Corte di una nuova rivalutazione nel merito dei fatti, non consentita in sede di legittimità (cfr. (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 13045 del 27/12/1997; id. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 5024 del 28/03/2012; id. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 91 del 07/01/2014).

Il secondo motivo (violazione e falsa applicazione delle norme relative al risarcimento del danno) è anch’esso inammissibile non assolvendo al requisito previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), difettando del tutto la indicazione delle norme di diritto in ipotesi violate dal Giudice di merito.

L’assunto difensivo che sembra emergere dalla non limpida esposizione degli argomenti a sostegno della censura, secondo cui gli appellanti intendevano riferirsi al danno consistito “nel dolore e nelle conseguenze di natura patologica connesse alla perdita dell’unico figlio”, non coglie la “ratio decidendi” della sentenza impugnata laddove la Corte territoriale ha rilevato che il motivo di gravame non raggiungeva il requisito di ammissibilità ex art. 342 c.p.c., in quanto generico, non essendo stato in alcun modo dimostrato se e quali circostanze fossero state allegate a supporto della richiesta risarcitoria tanto non patrimoniale, quanto di quella patrimoniale.

Tale statuizione non risulta specificamente impugnata con il motivo in esame che si palesa, quindi, inammissibile.

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non dovendo la Corte pronunciare sulle spese di lite non avendo resistito la società intimata.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA