Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5802 del 13/03/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 5802 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: D’ALESSANDRO PAOLO

SENTENZA
sul ricorso 26921-2010 proposto da:
COMUNICAZIONE ITALIA SRL 02090170404, in persona del
legale rappresentante pro tempore Sig. ELIO FERRARA,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TERENZIO 10,
presso lo studio dell’avvocato PRIOLO CARLO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
GIANNINI LUCA giusta delega a margine;
– ricorrente contro

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA 06382641006, in
persona del suo procuratore Avv. PIERLUIGI LAX,

1

Data pubblicazione: 13/03/2014

elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA P.L.DA

PALESTRINA 47, presso lo studio dell’avvocato GEREMIA

RINALDO, rappresentata e difesa dagli avvocati DE
LUCA ANITA, LAX PIERLUIGI giusta delega a margine;
SIPRA SOCIETA’ ITALIANA PUBBLICITA’ PER AZIONI SPA
in persona dei suoi procuratori avv.

LAURA PASCHETTO e dott. LUCIANO BECHIS, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA
studio

dell’avvocato

BIANCO

39-F,

GIUSEPPE,

presso lo
che

la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato RUSSO
GIUSEPPE giusta delega in calce;
– controricorrenti

avverso la sentenza n.

409/2010 della CORTE D’APPELLO

di TORINO, depositata il 22/03/2010 R.G.N. 2291/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del

21/01/2014

dal Consigliere Dott. PAOLO

D’ALESSANDRO;
udito l’Avvocato ALFREDO BESI per delega;
udito l’Avvocato GIUSEPPE BIANCO;
udito l’Avvocato RINALDO GEREMIA per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

i

Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

0047130012,

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La S.R.L. Comunicazioni Italia conveniva davanti al Tribunale di Torino la SIPRA s.p.a. e
la Rai, assumendo che aveva concluso un contratto con SIPRA per la pubblicità di 2 sue
riviste su pagine Rai di Televideo; che nel corso del contratto la Sipra aveva deciso di
sospendere tale programmazione avvalendosi della clausola n. 2 del contratto, la quale
prevedeva la sospensione immediata da parte della Sipra della pubblicità senza alcun diritto
al risarcimento da parte di essa attrice; che tale clausola vessatoria non era stata
espressamente sottoscritta.

domanda proposta contro la Sipra.
La Corte di Appello di Torino rigettava l’appello dell’attrice con sentenza del 22.3.2010,
n. 409
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’attrice.
La SIPRA e la RAI resistono con controricorsi.
La RAI ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Preliminarmente all’esame dei tre motivi osserva questa Corte che gli stessi sono
inammissibili per violazione dell’art. 366, c. 1, n. 6, cod. proc. civ.
Le S.U. hanno statuito che (Sentenza n. 28547 del 02/12/2008; n. 7161/2010), in tema
di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del d.lgs. n. 40 del 2006, il
novellato art. 366, sesto comma, cod. proc. civ., oltre a richiedere la “specifica” indicazione
degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede
processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale specifica
indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove
sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369, secondo comma, n. 4, cod.
(proposta
ce
J -ti 0;:
proc. civ., anche che esso sia prodotto in sede di legittimità .
Nella fattispecie tutto il ricorso si fonda sul contratto tra Sipratt
contrattuale della Sipra e successiva trasmissione della bozza di accordo), nonché sulle
condizioni generali (segnatamente artt. 2 e 3 ), e sugli artt. 8 e 16 del codice di autodisciplina
pubblicitaria.
Sennonché dal ricorso non risulta se, dove e quando tali atti siano stati depositati nelle
fasi di merito e dove attualmente si trovino in questo giudizio di cassazione, con l’indicazione
specifica del numero di posizione e della produzione ove siano depositati.
Ciò comporta che il ricorso vada dichiarato inammissibile, con la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese nei confronti di SIPRA e RAI, liquidate per RAI in €
11.200, di cui € 11.000 per compenso, oltre accessori di legge, e per SIPRA in € 10.500, di
cui € 10.300 per compenso, oltre accessori di legge.
PQM
1

Il Tribunale dichiarava il difetto di legittimazione passiva di Rai s.p.a. e rigettava la

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese nei confronti di SIPRA e RAI, liquidate per RAI in C 11.200, di cui C 11.000 per
compenso, oltre accessori di legge, e per SIPRA in C 10.500, di cui C 10.300 per compenso,
oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile, il 21/1/14.

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