Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5802 del 08/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 08/03/2017, (ud. 24/01/2017, dep.08/03/2017),  n. 5802

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2409-2015 proposto da:

P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.

PAISIELLO, 32, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO ONOFRI, che

lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

HDI ASSICURAZIONI SPA in persona del Direttore sinistri, Procuratore

Speciale e Legale Rappresentante p.t. D.D., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso lo studio

dell’avvocato PAOLO GELLI, che la rappresenta e difende giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

C.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 996/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/01/2017 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. MISTRI CORRADO che ha chiesto

l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Roma, adito con ricorso del 15 novembre 2006, rigettò la domanda proposta da P.F. nei confronti di HDI Assicurazioni s.p.a. e C.S., avente ad oggetto il risarcimento del danno alla persona asseritamente subito dall’attore in conseguenza dell’incidente stradale del (OMISSIS), allorchè il ciclomotore da lui condotto (e sul quale viaggiava anche il figlio P.C.) aveva colliso, per colpa della C., con l’autovettura guidata da quest’ultima.

Il Tribunale ritenne che il diritto al risarcimento del danno azionato dall’attore fosse prescritto per decorrenza del termine biennale previsto dall’art. 2947 c.c., comma 2, confutando la tesi attorea secondo la quale il suddetto termine sarebbe stato interrotto (ex art. 2943 c.c., comma 2) dalla domanda riconvenzionale proposta dallo stesso P. nel precedente giudizio instaurato da C.S. dinanzi al Giudice di pace, conclusosi con sentenza del 10 maggio 2003.

In questo giudizio, infatti, mentre la C. aveva domandato in via principale la condanna di P.C. e F. (unitamente alla loro compagnia di assicurazioni) al risarcimento dei danni subiti dalla sua autovettura a seguito dell’incidente del (OMISSIS), i convenuti, previa autorizzazione alla chiamata in causa della società di assicurazioni dell’attrice, avevano invocato in via riconvenzionale l’accertamento dell’esclusiva responsabilità di quest’ultima nella produzione del danno conseguito al medesimo incidente.

Ad avviso del Tribunale, peraltro, tale domanda riconvenzionale aveva avuto ad oggetto il risarcimento esclusivamente dei danni fisici subiti da P.C. e di quelli materiali subiti da P.F., non anche dei danni fisici subìti da quest’ultimo, talchè non era idonea ad interrompere la prescrizione del diritto al risarcimento di questa specifica categoria di pregiudizi, in ordine alla quale P.F. aveva formulato una mera riserva di agire in separato giudizio.

Ciò del resto, sempre ad avviso del Tribunale, trovava una chiara conferma nella stessa decisione del Giudice di pace, il quale, dopo avere accertato la concorrente responsabilità di entrambi i conducenti, aveva liquidato i danni fisici di P.C. e i danni materiali di P.F. senza pronunciarsi sui danni fisici subìti da quest’ultimo.

La sentenza del Tribunale di Roma è stata confermata dalla Corte di Appello della stessa città, sia pure con una motivazione parzialmente diversa.

Diversamente dal Tribunale, la Corte di Appello ha infatti ritenuto che la domanda riconvenzionale proposta da P.C. e F. nel corso del giudizio instaurato da C.S. dinanzi al Giudice di pace, aveva avuto ad oggetto anche la condanna, sia pure generica, al risarcimento del danno alla persona subito da P.F., da quantificarsi in separato giudizio.

Peraltro, l’omessa pronuncia su tale capo della loro domanda riconvenzionale non era stata censurata da P.C. e F. con l’appello proposto in data 16 gennaio 2004 avverso la sentenza del Giudice di pace, che era stata confermata dal Tribunale con sentenza passata in giudicato il 21 luglio 2007.

Ne sarebbe derivato, secondo la Corte di merito, che, quand’anche interrotta dalla domanda riconvenzionale, la prescrizione biennale avrebbe iniziato a decorrere ex novo a partire dalla data del deposito della sentenza del Giudice di pace (10 maggio 2003), di talchè, alla data del deposito del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio (15 novembre 2006), il diritto azionato doveva reputarsi senz’altro prescritto.

Propone ricorso per cassazione, sorretto da due motivi, P.F.. Resiste con controricorso HDI Assicurazioni s.p.a..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo (violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2947 c.c., comma 2, in relazione all’art. 2943 c.c. e art. 2945 c.c., commi 1 e 2), il ricorrente deduce che la domanda riconvenzionale da lui proposta nel giudizio instaurato dinanzi al Giudice di pace da C.S., aveva avuto ad oggetto anche la condanna generica dell’attrice e della sua compagnia assicurativa al risarcimento del danno da lui subito alla sua integrità personale, il cui ammontare, superando i limiti della competenza per valore del Giudice di pace, avrebbe dovuto liquidarsi in separato giudizio. Afferma che questa domanda era stata poi debitamente riproposta in sede di appello avverso la sentenza del Giudice di pace ove era stata ribadita la specifica pretesa risarcitoria in relazione ai danni fisici da lui riportati nel sinistro del (OMISSIS). Conclude pertanto che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di Appello, Il termine biennale di prescrizione, non solo non poteva reputarsi decorso, ma non era neppure iniziato a decorrere alla data del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio (15 novembre 2006) in quanto interrotto dapprima dalla domanda riconvenzionale formulata dinanzi al Giudice di pace e successivamente dall’appello proposto avverso la sentenza da questi emessa, che era stato definito dal tribunale con sentenza passata in giudicato soltanto il 21 luglio 2007, e dunque dopo che il nuovo giudizio era già stato introdotto.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Esso infatti, benchè formalmente articolato sotto il profilo del vizio di violazione di legge, si traduce in sostanza nella critica all’interpretazione data dal giudice del merito alla domanda riconvenzionale proposta nel precedente giudizio ed agli atti di causa.

La Corte territoriale, correggendo la motivazione del Tribunale, ha interpretato la domanda riconvenzionale proposta da P.F. nel giudizio dinanzi al Giudice di pace come comprensiva della condanna generica al risarcimento dei danni alla persona. La stessa Corte ha peraltro ritenuto che l’omessa pronuncia del Giudice di pace su tale capo di domanda non era stata censurata dal P. con l’atto di appello, il quale anzi recava nelle conclusioni la precisazione che “”la quantificazione dei danni alla persona subiti dal sig. P.F. saranno effettuate in separato giudizio, atteso che tali danni (in particolare la frattura multipla del femore) risultavano già in origine ben superiori alla limitata competenza per valore del Giudice di pace””.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l’interpretazione della domanda rientra nella valutazione del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità ove congruamente motivata (Cass. 27/01/2016, n. 1545; Cass. 27/10/2015, n. 21874; Cass. 05.02.2014, n. 2630 Cass 24/07/2012, n.12944).

Il sindacato della Corte di cassazione sull’interpretazione della domanda e degli atti di causa operata dal giudice di merito deve reputarsi ancor più circoscritto dopo la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dovendosi ritenere che anche il controllo sulla motivazione dell’attività interpretativa possa investire soltanto l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e dunque sia possibile solo con riferimento al parametro dell’esistenza e della coerenza, non anche con riferimento al parametro della sufficienza (Cass. Sez. U. 07/04/2014, nn. 08053 e 08054; v. anche Cass. 08/10/2014, n. 21257).

Non può dunque ammettersi alcuna censura sull’interpretazione fornita dalla Corte di Appello in ordine alla domanda riconvenzionale proposta da P.F. nel precedente giudizio dinanzi al Giudice di pace e in ordine ai limiti dell’appello proposto avverso la sentenza da questi emessa.

Piuttosto deve rilevarsi che la predetta interpretazione degli atti di causa fornita dal giudice del merito (da ritenersi cristallizzata in sede di legittimità) avrebbe dovuto indurre la Corte territoriale a ritenere che il termine biennale di prescrizione, interrotto dalla domanda riconvenzionale formulata dinanzi al Giudice di pace ma non anche dall’appello proposto avverso la sentenza da questi emessa, sarebbe iniziato a decorrere ex novo, ai sensi dell’art. 2945 c.c., comma 2, con decorrenza, non già dal giorno del deposito della sentenza del Giudice di pace (10 maggio 2003) ma da quello del passaggio in giudicato dell’omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno alla persona, coincidente con la proposizione dell’appello non contenente la censura di tale omissione (16 gennaio 2004).

L’errore sul dies a quo della decorrenza non inficia tuttavia la validità delle conclusioni tratte dalla Corte territoriale in ordine alla maturazione della prescrizione biennale, giacchè il ricorso introduttivo del primo grado del giudizio è stato depositato il 15 novembre 2006.

2. Con il secondo motivo (violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2947 c.c., comma 3, in relazione all’art. 590 cod. pen. ed all’art. 2943 c.c. e art. 2945 c.c., commi 1 e 2) il ricorrente deduce che il fatto illecito commesso nei suoi confronti da C.S. in occasione dell’incidente stradale del (OMISSIS) (in conseguenza del quale aveva riportato una malattia superiore ai 40 giorni per effetto della frattura multipla del femore sinistro) era inquadrabile nella fattispecie penale del reato di lesioni colpose gravi, punito dall’art. 590 c.p., comma 2, che era soggetto, all’epoca del fatto medesimo, al termine di prescrizione quinquennale (art. 157 c.p., vecchio testo). Afferma che, in ragione di ciò, il suo diritto al risarcimento del danno non era soggetto alla prescrizione biennale prevista dall’art. 2947 c.c., comma 2, ma a quella più lunga stabilita per il reato, ai sensi dello stesso art. 2947, comma 3. Conclude pertanto che, avuto riguardo al termine più lungo di durata quinquennale, il suo diritto al risarcimento del danno non avrebbe potuto essere ritenuto prescritto.

2.1. Anche questo secondo motivo è inammissibile.

Nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado P.F. – dopo avere dedotto che in conseguenza dell’incidente stradale del (OMISSIS) aveva riportato la frattura del femore sinistro con prognosi iniziale di 40 giorni – aveva anche affermato che il suo diritto al risarcimento del danno era soggetto alla prescrizione quinquennale, ai sensi dell’art. 2947 c.c., comma 3 e art. 590 cod. pen..

Tali deduzioni non erano state condivise dal tribunale, il quale aveva dichiarato la prescrizione del diritto sul presupposto che esso fosse soggetto alla prescrizione biennale di cui al medesimo art. 2947 cod. civ., comma 2 e sul rilievo che tale prescrizione non era stata interrotta dalla domanda riconvenzionale proposta nel giudizio dinanzi al Giudice di pace.

La statuizione secondo la quale al diritto azionato si applicasse la prescrizione biennale non è stata censurata dal P. con il ricorso in appello.

In tale sede, infatti, egli si è doluto del giudizio espresso dal Tribunale in ordine alla ritenuta inidoneità della domanda riconvenzionale ad interrompere la prescrizione ma non anche del giudizio sulla durata di questa, nè ha in alcun modo riproposto l’allegazione secondo la quale il fatto illecito fosse inquadrabile nella fattispecie del reato di cui all’art. 590 cod. pen., per il quale era stabilito il più lungo termine di prescrizione quinquennale.

Deve dunque ritenersi che la predetta statuizione circa l’operatività del termine biennale di prescrizione è coperta dal giudicato interno perchè non censurata nel giudizio di appello, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione tendente a rimetterla in discussione nel giudizio di legittimità.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3. Le spese del giudizio legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

4. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

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