Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5802 del 03/03/2021

Cassazione civile sez. I, 03/03/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 03/03/2021), n.5802

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28779/2015 proposto da:

B.M., B.G., B.I., B.R. e

B.R., elettivamente domiciliati in Roma, Via Monte Zebio, 37 presso

lo studio degli Avvocati Marcello e Cecilia Furitano e rappresentati

e difesi dagli avvocati Alessandro Algozini e Giorgio Algozini per

procura speciale in calce del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro

tempore, Presidenza della Regione Siciliana, in persona del

Presidente pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura

Generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, Via dei

Portoghesi, 12 domiciliano;

– controricorrenti – ricorrenti in via incidentale –

e

Fintecna S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t.,

elettivamente domiciliata in Roma, Via degli Scipioni, 288 presso lo

studio dell’Avvocato Benedetto Giovanni Carbone che la rappresenta e

difende, anche disgiuntamente, con l’Avvocato Gianluca Parente per

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 886/2015 della Corte di appello di Palermo,

depositata il 10/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/01/2021 dal Cons. Laura Scalia.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Palermo, in parziale accoglimento dell’impugnazione proposta, in qualità di eredi di Ba.Fr. nato il (OMISSIS), nelle more del giudizio deceduto, da B.M., questi anche in qualità di avente causa di B.F., nato nel (OMISSIS) e deceduto nel (OMISSIS), nonchè da B.G., B.I., B.R. e B.R., ed in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Palermo n. 1048 del 2008, ha dichiarato il difetto di legittimazione processuale di Ba.Fr., nato nel (OMISSIS), con riguardo alle domande proposte nella qualità di procuratore di B.F., nato il (OMISSIS) e deceduto negli Stati Uniti d’America il (OMISSIS).

Tanto è avvenuto in un giudizio introdotto per l’accertamento della indennità di occupazione temporanea d’urgenza, reclamata misura di Euro 180.423,16, di un terreno in comproprietà degli appellanti, sito in (OMISSIS), in catasto al foglio (OMISSIS) particella (OMISSIS), la cui occupazione – che era stata disposta dalla concessionaria Italspaca, poi Fintecna S.p.A., per la rimozione di materiali di discarica nel quartiere (OMISSIS), giusta decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 settembre 1988 – era cessata il 5 febbraio 1990.

Nel resto, la Corte di merito ha confermato la sentenza appellata nella parte in cui il primo giudice aveva escluso la legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Presidenza della Regione Siciliana ritenendo che il rapporto dedotto in giudizio fosse riconducibile alla Gestione denominata “Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo in liquidazione coatta amministrativa”, in persona del commissario Liquidatore.

Quanto alia concessionaria Fintecna S.p.A., la Corte di appello di Palermo ne ha rilevato, del pari, il difetto di legittimazione passiva perchè nella Convenzione stipulata tra Presidenza del Consiglio dei Ministri e dante causa della prima, Italspaca, era statuito che la concessionaria avrebbe agito in nome e per conto del concedente, con conseguente esclusiva legittimazione passiva di quest’ultimo.

2. Ricorrono per la cassazione dell’indicata sentenza B.M., B.G., B.I., B.R. e B.R. con cinque motivi.

Resiste con controricorso Fintecna S.p.A. e ancora la Presidenza del Consiglio dei Ministri con la Presidenza della Regione Siciliana che propongono, altresì, ricorso in via incidentale.

Il rappresentante della Procura Generale della Corte di cassazione ha fatto pervenire conclusioni scritte ex art. 380bis.1 c.p.c. in cui ha chiesto l’accoglimento del primo e terzo motivo di ricorso ed il rigetto di quello incidentale.

I ricorrenti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Presidenza della Regione Siciliana hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo (indicato in ricorso come 1.1) l’ricorrenti fanno valere violazione o falsa applicazione dell’art. 1105 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La Corte di appello aveva errato nel denegare all’attore la legittimazione attiva alla proposizione della domanda di accertamento dell’intero indennizzo per l’occupazione del terreno in comproprietà e tanto perchè ciascun proprietario è legittimato ad agire in giudizio per fare accertare l’intero indennizzo.

2. Con il secondo motivo (indicato in ricorso come 1.2) i ricorrenti denunciano omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La Corte di merito aveva ritenuto erroneamente che la morte di B.F., nato nel (OMISSIS), intervenuta in corso di lite, avesse reso inefficace la procura generale da lui conferita a B.F., nato nel (OMISSIS).

Al momento della riassunzione della causa davanti al tribunale di Palermo in primo grado (in seguito a declaratoria di incompetenza della Corte di appello di Palermo originariamente adita sulla indennità) e nel successivo grado di appello, Ba.Fr., nato nel (OMISSIS), aveva agito soltanto in nome proprio.

3. Con ulteriore motivo (formulato da p. 12 del ricorso), ricorrenti deducono la violazione degli artt. 1362,1363,1366 e 1367 c.c., e dell’art. 9 della Convenzione del 8 aprile 1988 intercorsa tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, in qualità di concedente, e Italispaca, oggi Fintecna, in qualità di concessionaria, ed omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La Convenzione indicata distingueva tra occupazione temporanea dei beni, attività rispetto alla quale riconosceva esclusiva legittimazione alla concessionaria, ed attività di esproprio, asservimento ed acquisti immobiliari che sarebbero stati curati dalla i rima in nome e per conto della concedente, evidenza confermata dai verbali di avviso di immissione in possesso (del 6 ottobre 1988), di immissione in possesso (del 27 ottobre 1988) e di riconsegna (del 20 dicembre 1988 e del 5 febbraio 1990).

4. Con successivo motivo (indicato in ricorso come II) i ricorrenti fanno valere la violazione dell’art. 2043 c.c., art. 112 c.p.c., e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. L’occupazione del fondo da parte della concessionaria Italispaca si era protratta oltre i sei mesi assegnati decorrenti dalla immissione in possesso; era stato integrato come tale un illecito ex art. 2043 c.c., di cui Fintecna, avente causa dell’originaria concessionaria talispaca, doveva rispondere in solido con il Ministero. La Corte di appello nonostante gli appellanti avessero dedotto la responsabilità della concessionaria per l’occupazione protrattasi in difetto di proroghe, aveva omesso l’esame della censura.

5. Con ulteriore motivo (indicato in ricorso come III) i ricorrenti denunciano la violazione della normativa sulle gestioni fuori bilancio nell’ambito delle Amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici soggetti a sua vigilanza e interessanti comunque la finanza statale, con riferimento alle gestioni costituite per le città di Palermo e Catania (L. n. 1041 del 1071; L. n. 559 del 1993; L. n. 1404 del 1956; D.L. n. 19 del 1988, conv. in L. n. 99 del 1988) e dell’art. 42 Cost., e art. 832 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La Corte territoriale aveva fatto propria la motivazione del primo giudice, che aveva richiamato, senza dimostrare però di aver esaminato e censure contro la prima proposte e di averle ritenute infondate. I rapporti interni tra concedente e concessionaria quanto all’istituito fondo di contabilità speciale, secondo convenzione intercorsa tra Presidenza del Consiglio dei Ministri e Italispaca, non potevano riguardare il privato avente diritto.

La Corte di merito aveva omesso l’esame della deduzione difensiva sulla sussistenza della responsabilità solidale dell’Amministrazione. Di contro a quanto erroneamente ritenuto dalla Corte palermitana, in adesione alle conclusioni del tribunale, le competenze del Commissario liquidatore della gestione fuori bilancio non potevano riguardare la determinazione dell’indennità di occupazione nè l’accertamento dei danno per quella parte avvenuta senza titolo. Alla data del 1 gennaio 1999 l’occupazione del fondo di B.F. era conclusa da nove anni, l’ultima porzione gli era stata restituita il 5 febbraio 1990 e trattandosi di un rapporto esaurito la competenza sulla procedura di occupazione e restituzione delle aree comprese era della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della concessionaria.

Secondo corretta interpretazione del D.P.C.M. 20623 del 9 settembre 1999, con cui il Sindaco di Palermo era stato nominato commissario Liquidatore, la Gestione era chiamata per sua competenza a gestire le somme necessarie per le opere ancora da eseguire e non per quelle già eseguite, come l’occupazione, non preordinata all’esecuzione delle opere, da tempo cessata.

Anche la statuizione sulle spese, ingiustamente compensate, andava cassata.

6. I controricorrenti Presidenza del Consiglio dei Ministri e la presidenza della Regione Siciliana, dedotta l’infondatezza e l’inammissibilità del ricorso principale, hanno richiesto in via incidentale o, accertarsi la legittimazione passiva esclusiva della concessionaria Fintecna S.p.A..

Fintecna S.p.A., in caso di accoglimento del ricorso avversario, ha richiamato le questioni sollevate nel giudizio di merito (prescrizione del diritto azionato; contestazione sull’ammontare dell’indennizzo richiesto; manleva nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Regione Siciliana).

7. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di interesse.

La Corte di appello di Palermo ha ritenuto il difetto di legittimazione processuale di Ba.Fr. nato il (OMISSIS) in qualità di procuratore di B.F. nato il (OMISSIS) e morto a (OMISSIS) (negli (OMISSIS)) il (OMISSIS) perchè al momento della introduzione del giudizio con citazione notificata il 23 giugno 1999, egli era già deceduto da oltre sei anni.

A momento dell’introduzione del giudizio B.F. è stato pertanto correttamente ritenuto dalla Corte di merito “privo di legittimazione processuale, con riferimento alle domande proposte nella qualità di procuratore di B.F. (fu D.)”, nato nel (OMISSIS); nel resto la Corte di merito ha provveduto a scrutinare la domanda dal primo proposta in proprio.

Non è dato comprendere, pertanto, quale interesse sostenga il proposto motivo; i giudici di appello hanno infatti riconosciuto in via diretta la legittimazione processuale di B.F. senza che la questione della legittimazione dell’altro comproprietario, venuta in valutazione per l’indicato meccanismo della procura generale, fosse di impedimento all’azione del primo.

Il principio dell’estensione dell’accertamento della indennità di esproprio o di occupazione agli altri comproprietari quando sia uno solo di essi a proporre l’azione vale infatti a superare, quando vengano poste, questioni sull’integrazione necessaria del contraddittor o; tanto avviene in una fattispecie in cui la precorsa fase amministrativa, nella quale tutti i comproprietari sono chiamati a partecipare, e la natura di mero accertamento dell’azione finalizzata a consentire all’autorità procedente il deposito della somma riconosciuta in sede di giudizio di opposizione, mira a dare sollecita definizione ai procedimento ablativo.

8. Il motivo indicato sub 1.2 è assorbito nel suo rilievo all’esito dell’esame del primo.

9. Il motivo formulato da p. 12 del ricorso, con cui si fa valere la violazione delle norme di interpretazione dei contratti (art. 9 lett. a) della Convenzione stipulata tra la concedente Presidenza del Consiglio dei Ministri e la concessionaria, dante causa di Fintecna, e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è inammissibile.

9.1. La Corte di appello ha fornito una interpretazione della Convenzione intercorsa tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la dante causa di Fintecna ai fine di individuare, nell’ambito del rapporto di concessione, le competenze rispettivamente facenti capo al concedente ed alla concessionaria rispetto al procedimento di esproprio, secondo criteri ispirati ai canoni della letteralità e coerenza sistematica.

9.2. Rilevano i giudici di merito che poichè la Convenzione (art. 9) prevedeva che espropri ed asservimenti dei terreni sarebbero stati richiesti ai terzi espropriati dalla concessionaria “per nome e per conto” del concedente, gravava, per l’effetto, sul concedente-delegante l’obbligo di corrispondere l’indennità ed era sua la legittimazione passiva nei giudizi di opposizione alla stima o di determinazione della indennità. Il diretto rimborso delle indennità di occupazione temporanea e di esproprio dal concessionario al privato, con previsione di un successivo rimborso del concessionario verso il concedente, valeva solo a velocizzare le operazioni senza tradire la natura della concessione e le competenze ivi ripartite su delega.

9.3. A fronte di siffatta motivazione la censura proposta, con cui si fa valere la responsabilità della concessionaria proprio per la previsione convenzionale di rimborso diretto quanto alle indennità di occupazione temporanea, è inammissibile in applicazione della regola per la quale, in tema di interpretazione di clausole contrattuali la contestazione proposta in sede di legittimità non può limitarsi a prospettare una pur plausibile interpretazione alternativa delle clausole stesse, fondata sulla valorizzazione di talune espressioni ivi contenute piuttosto che di altre, ma deve rappresentare elementi idonei a far ritenere erronea la valutazione ermeneutica operata dal giudice del merito, cui l’attività di interpretazione del contratto è riservata (vd., Cass. 22/06/2017 n. 15471).

9.4. Nell’ulteriore rilievo che la violazione di legge denunciata, prevista dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dev’essere dedotta, a pena drinammissibilità dei motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, con l’indicazione delle norme che si assumono violate e, soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibilì ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 16700 del 05/08/2020; Cass. n. 23745 del 28/10/2020).

I ricorrenti non indicano quanto alla motivazione impugnata le norme di interpretazione del dato negoziale che sarebbero state violate dai giudici della Corte di appello in applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità e l’introdotta distinzione tra attività procedimentali delegabili ed attività relativa alla occupazione temporanea, vale poi a sostenere un ulteriore accertamento di fatto – in cui figurano anche, in ricorso, i contenuti dei verbali di immissione in possesso -, meramente alternativo a quello contenuto nell’impugnata sentenza e come tale inammissibile in questa sede.

10. L’ulteriore motivo, indicato in ricorso come II, è poi inammissibile per mancanza di autosufficienza; i ricorrenti hanno fatto valere una omessa pronuncia ma non hanno posto questa Corte nelle condizioni di accertare che una tale omissione vi sia stata e quindi se la domanda risarcitoria per occupazione illegittima fosse stata proposta nei giudizio fai merito e tanto a fronte del silenzio serbato dalla Corte di appello che ha espressamente statuito sulla indennità di occupazione legittima.

11. Il motivo indicato come III) è fondato.

Deve qui darsi continuità applicativa al principio – già affermato da questa Corte di cassazione in una fattispecie simile a quella qui indagata – per il quale la legittimazione passiva nel giudizio di opposizione alla stima delle indennità di espropriazione, di asservimento e; come nella specie, di occupazione legittima con riguardo alle procedure espropriative promosse ai sensi delle (disposizioni dei D.L. 1 febbraio 1988, n. 19 (conv. nella L. 28 marzo 1988, n. 99), sulla realizzazione di interventi straordinari ed urgenti nelle città di (OMISSIS) e (OMISSIS), integrate dal D.L. 3 maggio 1991, n. 142, art. 9, (conv. nella L. 3 luglio 1991, n. 191), va riconosciuta in capo al soggetto al quale le predette disposizioni attribuiscono, in via esclusiva, il potere di procedere all’acquisizione delle aree occorrenti e di promuovere e di curare direttamente, agendo in nome proprie e con autonoma gestione contabile delle relative risorse finanziarie, le necessarie procedure espropriative.

Il soggetto in tal modo individuato si configura come parte del rapporto espropriativo obbligata ai pagamento dell’indennità nei confronti del proprietario espropriato (Cass. 29/12/2005 n. 28861; in termini: Cass. 06/09/2007 n. 18727; in applicazione del principio, già: Cass. 21/04/2000 n. 5234).

Al fine di cogliere la portata dell’indicato principio, si impone, in via preliminare, sia pure in assoluta sintesi, l’esigenza di richiamare le norme che, via via in vigore, hanno dato disciplina alla contabilità speciale per le città di (OMISSIS) e (OMISSIS) che, istituita come gestione fuori bilancio, ai sensi della L. 25 novembre 1971, n. 1041, art. 9, (sulle “Gestioni fuori bilancio nell’ambito delle Amministrazioni dello Stato”), ha registrato nel tempo la successione:

a) del D.L. n. 19 del 1988, conv. in L. n. 99 del 1988 che, dettato sulla realizzazione di interventi straordinari ed urgenti nelle città di (OMISSIS) e (OMISSIS), ha attribuito la competenza per la realizzazione delle opere delle città di (OMISSIS) e (OMISSIS) al Presidente del Consiglio dei Ministri;

b) del D.L. n. 142 del 1991, conv. in L. n. 195 del 1991, che, per un triennio, e a far data dal 2 febbraio 1991, ha riconosciuto, per le opere già affidate in appalto o per le quali siano state avviate procedure di gara, la competenza in capo al Presidente della Regione Siciliana, con l’inciso che questi “subentra nei rapporti pendenti”;

c) della L. 23 dicembre 1993, n. 599, che, all’art. 26, con il compimento delle opere ha posto in liquidazione a far data dall’1 gennaio 1999 la gestione fuori bilancio, con nomina quali commissari liquidatori dei Sindaci dei Comuni di (OMISSIS) e (OMISSIS);

d) della L. 15 giugno 2002, n. 112, che all’art. 9, comma 1 ter, per i rapporti ancora non esauriti, ha previsto l’assunzione formale della liquidazione della gestione, ai sensi della L. 4 dicembre 1956, n. 1404, art. 5, con nomina di un commissario e sottoposizione alla procedura della liquidazione coatta amministrativa di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 194 e ss., e successive modificazioni;

e) del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, che all’art. 12, comma 40, ha stabilito, in relazione alle liquidazioni coatte amministrative di organismi ed enti vigilati dallo Stato in corso alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, la cessazione, decorso un anno dalla predetta data, dei relativo incarico di commissario – qualora in carica da più di cinque anni – e il subentro dell’amministrazione competente per materia nella gestione delle residue attività liquidatorie;

f) la L. 24 dicembre 2012, n. 228, successivo art. 1, comma 416, che ha aggiunto al D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 12, comma 40, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, il seguente periodo: “fatta salva la facoltà di prorogare l’incarico del commissario per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi”, facoltà al cui esercizio intervenuto per Decreto 28 giugno 2013, del Ministero dell’Economia e delle Finanze (GU Serie Generale n. 164 del 15-07-2013) fino al 31 dicembre 2013, cassa in via definitiva l’incarico del commissario liquidatore della gestione in liquidazione coatta amministrativa, e subentra l’ulteriore fase della gestione nella quale, là dove all’esito della proroga la liquidazione coatta amministrativa non risulti chiusa nei termini di cui al citato R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 213, è il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, a subentrare nella gestione delle attività liquidatorie residue, con le medesime forme e modalità della liquidazione coatta amministrativa.

12. Nel susseguirsi della indicate disposizioni, va distinta una dimensione meramente contabile, propria dell’istituto della gestione fuori bilancio dello Stato – nella specie intesa quale strumento di realizzazione di misure urgenti, in quanto di rilievo nazionale, in materia di opere pubbliche e di personale degli enti locali in Sicilia – ed una soggettività sostanziale spendibile nel rapporto che origina, per la realizzazone degli interventi pubblici nelle città di (OMISSIS) e (OMISSIS), tra l’autorità che provvede ad occupare, espropriare o asservire un fondo ed il privato che ne sia il proprietario.

12.1. La gestione fuori bilancio dello Stato, nel segnalato rapporto tra disciplina organica contenuta nella L. n. 1041 del 1971, e nel relativo regolamento approvato con D.P.R. n. 689 del 1977 e la legge di autorizzazione affidata ad apposita norma legislativa, riguarda più propriamente acquisizioni di entrate e/o effettuazioni di spese svolte dall’Amministrazione dello Stato al di fuori del bilancio e non soggette alle normali procedure giuridico-amministrative di esecuzione dello stesso.

La gestione fuori bilancio ha, come tale, obbligo di rendicontazione, è sottoposta ai controllo della competente Ragioneria Centrale e della Corte dei conti ed è passibile di accertamenti da parte del Ministero economico.

12.2. Pera individuazione del soggetto passivamente legittimato alle azioni del privato di determinazione delle indennità di occupazione, esproprio ed asservimento vale invece la diversa regola, destinata ad operare su di un piano distinto rispetto a quello contabile, che vuole che l’autorità legittimata a promuovere e curare direttamente, agendo in nome proprio e con autonoma gestione contabile delle relative risorse finanziarie, le necessarie procedure espropriative sia la parte del rapporto espropriativo e quindi il soggetto obbligato al pagamento dell’indennità nei confronti del proprietario espropriato.

13. Il D.L. n. 19 del 1988, conv. in L. n. 99 del 1988, ha attribuito la competenza per la realizzazione delle opere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed il successivo D.L. n. 142 del 1991, conv. in L. n. 195 del 1991, per un triennio e a far data dal 2 febbraio 1991 ha attribuito la competenza per le opere già affidate in appalto o per le quali siano state avviate procedure di gara al Presidente della Regione Siciliana con la precisazione che quest’ultimo subentra così nei rapporti pendenti (D.L. n. 142 del 1991, art. 9, comma 1, coordinato con legge di conversione “1. Per la realizzazione delle opere di cui al D.L. 1 febbraio 1988, n. 19, art. 2, convertito, con modificazioni della L. 28 marzo 1988, n. 99 (a), aventi la necessaria copertura finanziaria, affidate in appalto o per le quali siano state avviate le procedure di gara, il presidente della regione siciliana provvedere alle attività necessarie, con le modalità disposte dagli artt. 3 e 4 del medesimo D.L. (a), per un triennio a decorrere dal 2 febbraio 1991. Il presidente della regione siciliana subentra a tutti gli effetti al Presidente del Consiglio dei Ministri nei rapporti pendenti alla predetta data)”).

Nella fattispecie in esame, l’evidenza che l’occupazione fosse cessata il 5 febbraio 1990, epoca in cui il fondo era stato restituito a B.F., nato nel 1922, vale ad attribuire la legittimazione passiva rispetto alla domanda giudiziale di pagamento della indennità di occupazione al Presidente dei Consiglio dei Ministri che in quel periodo aveva il potere de procedere all’acquisizione delle aree occorrenti e di promuovere e di curare direttamente, agendo in nome proprio e con autonoma gestione contabile delle relative risorse finanziarie necessarie procedure espropriative, e, ancora, al Presidente della Regione Siciliana, in quanto subentrato al primo nei rapporti pendenti:

Si tratta di regola che, individuata dalla normativa speciale sulle procedure espropriative promosse ai sensi delle disposizioni per la realizzazione di interventi straordinari ed urgenti nelle città di Palermo e Catania (D.L. 19 del 1988, e D.L. 142 del 1999, e leggi di conversione nn. 99 del 198 e 195 del 1999), deroga alla disciplina generale secondo la quale in tema di espropriazione per pubblica utilità, per l’individuazione del soggetto passivamente legittimato nel giudizio di opposizione promosso dall’espropriato avverso la stima dell’indennità d’esproprio o di occupazione, occorre avere riguardo al provvedimento ablativo ed soggetto o ente in favore del quale risulti adottato (vd.: Cass. 11/08/2000 n. 10680; Cass. 10/07/2003 n. 10856; Class. 18/05/2012 n. 7906; Cass. 10/07/2020 n. 14780).

14. Va ora trattato il ricorso incidentale condizionato all’accoglimento del terzo motivo principale proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Presidenza della Regione Siciliana sulla legittimazione passiva esclusiva della concessionaria quanto all’indennità di esproprio.

14.1. Il motivo è infondato in applicazione del principio, costante nella giurisprudenza di questa Corte, per il quale in tema di legittimazione passiva nelle controversie concernenti l’indennità di occupazione, ove vi sia stata delega al compimento, oltre che dei lavori, degli atti procedimentali, è parte del rapporto espropriativo il soggetto espropriante a cui vantaggio è pronunciato il decreto di esproprio ed in cui il soggetto pubblico o privato svolge la procedura espropriativa “in nome e per conto” dell’ente beneficiario dell’espropriazione cosicchè grava su quest’ultimo l’obbligo di corrispondere l’indennità e la conseguente legittimazione passiva nel giudizio di opposizione alla stima (Cass. 18/01/2000 n. 467; Cass. 08/05/2001 n. 6367; Cass. n. 17840 del 13/12/2002).

Come già visto (supra sub n. 9), la regolamentazione contenuta velia Convenzione stipulata tra concedente e concessionario, che attribuisce al secondo il potere di agire “in nome e per conto” del primo, vale a sostenere applicazione dei richiamato principio, come correttamente ritenuto dalla Corte di merito, senza che la regola risulti scalfita dal potere di rimborso direttamente attribuito alla concessionaria verso i privati quanto alle indennità di occupazione temporanea ed espropriativa, meccanismo correttamente qualificato dai giudici della Corte di appello come di mera facilitazione della liquidazione della posta.

14.2. Resta poi fermo il limite che ogni diversa previsione, integrativa dell’istituto della concessione traslativa che individua nel concessionario l’unico titolare dal lato passivo delle obbligazioni indennitarie e quindi nelle controversie di opposizione alla stima, debba essere adata alla previsione di legge (Cass. 20/03/2009 n. 6769; vd. Case. 29/09/2011 n. 19959; Cass. 21/06/2012 n. 10390).

15. Conclusivamente, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, rigettati gli altri ed il ricorso incidentale, l’impugnata sentenza va cassata e la causa rinviata alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

16. Le spese di lite vanno liquidate nei rapporti tra ricorrenti e concessionaria Fintecna S.p.A. e tra quest’ultima e le Amministrazioni ricorrenti incidentali, secondo soccombenza come da dispositivo.

Attesi gli esiti della lite, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti in via principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Non sussistono i presupposti, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater, per il versamento, a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Presidenza della Regione Siciliana, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato che non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cass. 29/01/2016 n. 1778; Cass. 14/03/2014 n. 5955).

P.Q.M.

Rigetta il primo ed il secondo motivo di ricorso ed in accoglimento del terzo cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, anche per e spese del giudizio di legittimità quanto al rapporto tra ricorrenti, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Presidenza della Regione Siciliana. Rigetta il ricorso incidentale proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Presidenza della Regione Siciliana nei confronti di Fintecna S.p.A..

Condanna in solido i ricorrenti principali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Presidenza della Regione Siciliana a rifondere a Fintecna S.p.A. le spese di lite che liquida in Euro 3.200,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% forfettario sul compenso ed accessori di legge.

Non sussistono i presupposti, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater, per il versamento, a carico dei ricorrenti in via principale, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Presidenza della Regione Siciliana, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2021

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