Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5801 del 13/03/2014
Civile Sent. Sez. 3 Num. 5801 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: D’AMICO PAOLO
Data pubblicazione: 13/03/2014
SENTENZA
sul ricorso 19544-2010 proposto da:
FREGUGIA CRISTINA FRGCST66P67F754F,
elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 84, presso
lo studio dell’avvocato VALSECCHI FRANCESCO,
rappresentata e difesa dall’avvocato FARA GIOVANNI
ANTONIO giusta delega in calce;
– ricorrente –
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contro
MINISTERO SALUTE, in persona del Ministro in carica
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
q:P
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STATO, che lo rappresenta e difende per legge;
– controricorrente
–
avverso la sentenza n. 1701/2009 della CORTE
D’APPELLO di MILANO, depositata il 11/06/2009 R.G.N.
1540/2006;
udienza del 21/01/2014 dal Consigliere Dott. PAOLO
D’AMICO;
udito l’Avvocato VINCENZO RAGO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per
l’inammissibilita’, in subordine per il rigetto del
ricorso.
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‘S’19
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
Svolgimento del processo
1.
Cristina Fregugia, affetta da HCV conseguente a
trasfusioni varie, convenne in giudizio, davanti al Tribunale di
Milano, il Ministero della Sanità per ottenere il risarcimento
dei danni che asseriva di aver subito a seguito del contagio
oggetto.
2. Il Tribunale di Milano ha rigettò la relativa domanda
per prescrizione del diritto azionato.
3.
La Corte d’Appello di Milano ha rigettato l’appello
dell’attrice.
4.
Quest’ultima propone ricorso per cassazione con tre
motivi.
Resiste con controricorso il Ministero della salute.
All’udienza dell’i dicembre 2011, presso la Sezione terza di
questa Corte – Ufficio della Struttura Centralizzata – la causa
è stata rimessa alla pubblica udienza.
Motivi della decisione
5. Con il primo motivo parte ricorrente denuncia «violazione
e falsa applicazione dell’art. 2947 cod. civ. e degli articoli
438 e 452 cod. pen. in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3
e 5.»
6. Con il secondo motivo si denuncia «violazione e falsa
applicazione degli artt. 2043, 2697, 2034, 2935, 2943, 2946,
2947 cod. civ. e dell’art. 112 c.p.c., della legge n. 67/2006,
nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un
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della suddetta patologia derivatale dalle trasfusioni in
punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 nn.
3, 4 e 5 c.p.c.»
7. Con il terzo motivo si denuncia «violazione e falsa
applicazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione e dell’art.
6 CEDU in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.»
quesiti ex art. 366 bis c.p.c..
Giusta infatti la testuale previsione dell’art. 366
bis
c.p.c., applicabile ai ricorsi proposti avverso le sentenze
pubblicate fra il 3 marzo 2006 e il 4 luglio 2009 (cfr. art. 58,
comma 5, della l. n. 69 del 2009) e quindi anche nella specie,
atteso che la sentenza impugnata è stata pubblicata 1’11 giugno
2009, nei casi previsti dall’art. 360, l ° comma, nn. l, 2, 3 e
4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena
di inammissibilità con la formulazione di un quesito di diritto.
Nel caso previsto dall’art. 360, comma l, n. 5,
l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di
inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in
relazione al quale la motivazione si assume omessa o
contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta
insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare
la decisione.
9. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile con conseguente condanna di parte ricorrente alle
spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in
dispositivo.
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8. Tutti motivi sono inammissibili per mancanza assoluta di
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione
che si liquidano in C 2.200,00 di cui C 200,00 per esborsi,
oltre accessori di legge.
Il Consigliere estensore
Roma, 21 gennaio 20A4