Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5801 del 10/03/2010

Cassazione civile sez. III, 10/03/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 10/03/2010), n.5801

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9513/2009 proposto da:

A.G., C.G., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA GERMANICO 107 presso l’avvocato MARIA ROMEO (Studio

Avvocato Gelera), rappresentati e difesi dall’avvocato SCARPELLI

Eugenio, giusta procura speciale per atto Notaio Eleonora D’Aqui di

Amantea, del 7/4/09, Rep. n. 109.855, che viene allegata agli atti;

– ricorrenti –

contro

C.M., R.S., R.A., R.

M., nonchè di RE.SA. e di RE.AU.,

questi ultimi due quali eredi ed aventi causa di R.F.,

tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BERENGARIO 14, presso lo

studio dell’avvocato APICELLA Antonio, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato APICELLA FILIPPO, giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

P.A.M., se ed in quanto moglie e quindi vedova di

R.F.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 935/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

del 13/12/08, depositata il 20/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO FINOCCHIARO;

udito per i controricorrenti l’Avvocato Apicella Antonio, che si

riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO

SCARDACCIONE, che concorda con la relazione scritta.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto 11 dicembre 1997 A.G. ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Paola C.M., RE. S. e altri per sentire dichiarare l’avvenuto acquisto per usucapione, da parte sua, di un terreno in (OMISSIS) avendo esercitato sullo stesso un possesso pacifico, ininterrotto e esclusivo animo domini sin dal (OMISSIS).

Costituitisi in giudizio esclusivamente C.V., RE. S., R.A., R.F., R. S. e R.M., gli stessi hanno resistito alla domanda avversaria chiedendone il rigetto e svolgendo domanda riconvenzionale per ottenere – dall’attore nonchè dalla madre di questo, C. G., chiamata in causa – il rilascio del terreno nonchè il risarcimento dei danni patiti.

Costituitasi in giudizio la terza chiamata C.G. la stessa ha dichiarato di fare proprie le conclusioni del figlio A. G. e chiesto il rigetto della domanda attrice.

Con sentenza 20 giugno – 2 settembre 2005 l’adito tribunale, dichiarata la inammissibilità della domanda attrice (perchè proposta anche nei confronti di persona deceduta prima della notifica) e la propria incompetenza ratione materiae, stante la riconvenzionale dei convenuti, ha rimesso le parti innanzi alla sezione specializzata agraria dello stesso tribunale.

Riassunta la causa innanzi al giudice indicato come competente e chiesta dai convenuti la risoluzione del contratto agrario inter partes con condanna dell’attore al pagamento dei canoni del caso e svoltasi la istruttoria del caso, nel corso della quale era disposta la chiamata in giudizio degli altri proprietari dei terreni oggetto della domanda principale, B.F., S.D., E., F., G., Q., I., V., Fe., D.R.A., R., L.F., G.F., S.O., Qu., M., P., R., Mi., S., Ro., A., R.G., P.S., G., B., V., CU.Ma., P.A., litisconsorti necessari rispetto alla domanda di usucapione, che non si costituivano in giudizio, l’adita sezione specializzata agraria con sentenza 2 novembre 2007 in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da A.G. ha dichiarato l’acquisto, per usucapione del terreno indicato con la domanda sito in (OMISSIS).

Gravata tale pronuncia da C.M., R.A., F., M. e S., nel contraddittorio di A. G. e C.G. che, costituitisi in giudizio hanno chiesto il rigetto della avversa impugnazione, la Corte di appello di Catanzaro, sezione specializzata agraria, con sentenza 13 – 20 dicembre 2008 da un lato, ha accolto l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza del primo giudice, rigettato la domanda di usucapione proposta da A.G., dall’altro, ha dichiarato improponibile la domanda di risoluzione e rilascio, con condannata degli appellati al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

Per la cassazione di tale ultima pronunzia, notificata l’11 febbraio 2009 hanno proposto ricorso, affidato a due motivi e illustrato da memoria A.G. e C.G., con atto 8 aprile 2009.

Resistono, con controricorso, C.M., R.S., A., M., nonchè RE.Sa. e Au., questi ultimi quali eredi di R.F..

In margine a tale ricorso – proposto contro una sentenza pubblicata successivamente al 2 marzo 2006 e, quindi, soggetto alla disciplina del processo di Cassazione così come risultante per effetto dello modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – è stata depositata relazione (ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.) perchè il ricorso sia deciso in Camera di consiglio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., precisa, nella parte motiva:

2. I ricorrenti censurano la sentenza impugnata denunziando:

– da un lato, violazione e falsa applicazione degli artt. 1158, 1140 e 1141 c.c., insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a punto decisivo della controversia, illogicità manifesta, quanto al rigetto della domanda di usucapione primo motivo;

– dall’altro, violazione e falsa applicazione della L. n. 203 del 1982, art. 49, con riferimento anche all’art. 2158 e 2168 c.c. – conseguente errata motivazione su punto decisivo della controversia, per avere i giudici a quibus affermato che la legislazione in materia di rapporti agrari consente il subentro nel rapporto degli eredi in modo automatico, sì che la circostanza che A.G. abbia iniziato la coltivazione del fondo alla morte del padre – conduttore dello stesso – non costituisce un autonomo possesso, ma piuttosto la continuità del passaggio della disponibilità ricevuta a sua volta a titolo di detenzione secondo motivo.

3. Il proposto ricorso pare inammissibile.

Questa Corte regolatrice, infatti – alla stregua della stessa letterale formulazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto, con decorrenza dal 2 marzo 2006, dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, abrogato con decorrenza dal 4 luglio 2009 dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, e applicabile ai ricorsi proposti avverso le sentenze pubblicate tra il 3 marzo 2006 e il 14 luglio 2009 (cfr. della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5) – è fermissima nel ritenere che a seguito della novella del 2006:

– nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, allorchè cioè il ricorrente denunzi vizi attinenti alla giurisdizione, nonchè alla competenza o la violazione di norme di diritto o, ancora, la nullità della sentenza o del procedimento l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto;

– nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, allorchè, cioè, il ricorrente denunzi la sentenza impugnata lamentando un vizio della motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione.

Ciò importa in particolare che se si denunzia una violazione di legge (come nella specie con riguardo al primo e secondo motivo, prima parte) il motivo stesso si deve concludere con un quesito di diritto, mentre se si lamenta (come nel caso concreto nella seconda parte di entrambi i motivi) un vizio della motivazione la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr., ad esempio, Cass., sez. un., 1 ottobre 2007, n. 20603).

Al riguardo, ancora è incontroverso che non è sufficiente che il quesito e tale fatto sia esposto nel corpo del motivo o che possa comprendersi dalla lettura di questo, atteso che è indispensabile che sia indicato in una parte, del motivo stesso, che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata.

Conclusivamente, non potendosi dubitare che allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall’art. 366 bis c.p.c., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (In termini, ad esempio, Cass. 7 aprile 2008, n. 8897), non controverso che nella specie fa totalmente diverso, quanto ai motivi proposti sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3 la formulazione di un quesito di diritto, quanto ai motivi formulati ex art. 360 c.p.c., n. 5, è totalmente privo della puntuale indicazione di cui sopra (quanto al fatto controverso), è palese che deve dichiararsene la inammissibilità (in argomento, tra le tantissime, Cass. 13 maggio 2009, n. 11094, in motivazione).

3. Ritiene il Collegio di dovere fare proprio quanto esposto nella sopra trascritta relazione, specie tenuto presente le repliche alla stessa, contenute nella memoria ex art. 378 c.p.c., del ricorrente, non giustificano un superamento delle considerazioni svolte nella relazione – sopra trascritte – e della pacifica giurisprudenza ivi ricordata (da cui – singolarmente – totalmente prescinde la difesa dei ricorrenti nella propria memoria).

Il proposto ricorso, conclusivamente, deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso;

condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione in favore dei controricorrenti liquidate in Euro 200,00 per spese, Euro 2.500,00 per onorari e oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2010

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