Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5801 del 08/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 08/03/2017, (ud. 24/01/2017, dep.08/03/2017),  n. 5801

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20027-2014 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in MILANO, C.SO DI PORTA

VITTORIA 54, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO DEFILIPPI, che

lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

B.G., F.F. e FA.FA. EREDI DI

F.G. domiciliati ex lege presso la CANCELLERIA DELLA CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato FEDERICO

PALESTRO giusta procura speciale in calce al controricorso;

CATTOLICA ASSICURAZIONI SPA in persona del suo procuratore speciale

Dott. BE.AL., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLA MENDOLA 198, presso lo studio dell’avvocato MARIO MATTICOLI

che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 85/2014 del TRIBUNALE di PARMA, depositata il

27/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/01/2017 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. MISTRI CORRADO che ha chiesto

l’infondatezza dei motivi di ricorso formulati in relazione alla

violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), ed in particolare

del secondo motivo di ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Parma, quale giudice di appello, ha confermato la sentenza del Giudice di pace della stessa città con cui era stata rigettata la domanda proposta da C.M. nei confronti di F.G. (cui sono poi succeduti i suoi eredi) e della Società Cattolica di Assicurazione, avente ad oggetto il risarcimento del pregiudizio patrimoniale da lui asseritamente subito in data 23 aprile 2004, allorchè, mentre era alla guida della sua automobile, questa era stata danneggiata dalla caduta sulla carreggiata del pietrisco trasportato dall’autocarro che la precedeva, di proprietà di F.G..

Il Tribunale, confermando la valutazione delle risultanze processuali effettuata dal Giudice di pace, ha ritenuto che non fosse stata provata la riconducibilità del pregiudizio lamentato dall’attore al fatto del convenuto, dal momento che, all’esito delle prove esperite, era emerso, da un lato, che il carico trasportato dall’autocarro non consisteva in pietre o pietrisco ma in orzo in piccoli grani (non idoneo a cagionare i danni lamentati), e, dall’altro lato, che il carico medesimo non era caduto durante il trasporto neppure in minima parte.

Il giudice di appello ha inoltre evidenziato che non era stato provato neppure l’ammontare del danno, in quanto l’attore si era limitato a produrre in giudizio un semplice preventivo rilasciatogli dal carrozziere, che non era stato oggetto di conferma mediante prova testimoniale.

Propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, C.M.. Resistono con controricorso la Società Cattolica di Assicurazione, nonchè B.G., F.F. e Fa.Fa., eredi di F.G.. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo (“violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 per difetto di insufficiente e/o contraddittoria e/o omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nonchè per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043 e 2054 c.c.”) e con il secondo motivo (“violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 per difetto di insufficiente e/o contraddittoria e/o omessa motivazione nonchè per violazione o/e falsa applicazione del Titolo V del codice della strada, relativo alla sistemazione del carico nei veicoli e alla custodia dello stesso ex art. 2051 c.c.”) il ricorrente premessa la sussistenza, nella fattispecie, dei requisiti costitutivi dell’illecito civile come previsti dall’art. 2043 cod. civ., nonchè dei presupposti delle speciali ipotesi di responsabilità contemplate dagli artt. 2054 e 2051 cod. civ., rispettivamente in tema di danni da circolazione di veicoli e di danni da cose in custodia – si duole anzitutto del fatto che il giudice di appello non abbia fornito una sufficiente motivazione in ordine alle ragioni per le quali ha escluso la responsabilità dei convenuti (così impedendo la possibilità di verificare l’iter logico in base al quale ha formato il proprio convincimento) e, in secondo luogo, della mancata considerazione, da parte del medesimo giudice, di talune testimonianze rese nel corso del giudizio, in base alle quali avrebbe dovuto ritenersi provato che il materiale che aveva danneggiato la sua autovettura era caduto dall’autocarro di proprietà di F.G..

1.1. I motivi in esame, da esaminare congiuntamente in ragione della loro connessione, sono inammissibili.

Per un verso, infatti, essi, nella parte in cui censurano la sentenza impugnata sotto il profilo del vizio motivazione, non tengono conto della circostanza che, ai sensi della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – applicabile alle sentenze pubblicate dopo l’11 settembre 2012 e dunque anche alla pronuncia impugnata con il ricorso in esame, depositata il 27 gennaio 2014 – il controllo sulla motivazione può investire soltanto l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, la quale sussiste nelle sole ipotesi di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, sicchè il sindacato sulla motivazione è possibile solo con riferimento al parametro dell’esistenza e della coerenza, non anche con riferimento al parametro della sufficienza (Cass. Sez. U. 07/04/2014, nn. 08053 e 08054; v. anche Cass. 08/10/2014, n. 21257).

Per altro verso, i motivi in esame, nella parte in cui censurano la sentenza sotto il profilo della violazione di legge, pur denunciando formalmente vizi di violazione di norme di diritto, propongono nella sostanza un’inammissibile rivalutazione delle risultanze istruttorie al fine di ritenere provata la sussistenza del danno lamentato e il nesso causale tra questo e la condotta dell’originario convenuto. Essi attengono dunque a profili di fatto e tendono a suscitare dalla Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dal tribunale, il quale, con valutazione insindacabile perchè riservata al giudice di merito, ha motivatamente ritenuto che non fosse stata fornita la dimostrazione della riconducibilità del pregiudizio lamentato al fatto del convenuto.

2. Con il terzo motivo (“violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 per difetto di insufficiente e/o contraddittoria e/o omessa motivazione nonchè per violazione o/e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.”) il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui lo ha condannato alle spese del secondo grado di giudizio, sebbene, oltre all’appello principale da lui proposto, fosse stato rigettato anche l’appello incidentale delle controparti avverso il capo della sentenza del Giudice di pace che aveva disposto la compensazione di quelle del primo grado.

2.1. Anche questo motivo è inammissibile sia nella parte in cui viene dedotto il vizio di motivazione (in ragione di quanto sopra evidenziato in ordine all’applicabilità ratione temporis della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) sia nella parte in cui viene dedotta la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ..

Sotto quest’ultimo profilo deve in particolare rammentarsi come questa Corte ha già avuto modo di affermare – che il contestuale rigetto dell’appello principale e di quello incidentale non obbliga il giudice a disporre la compensazione totale o parziale delle spese processuali, il cui regolamento, fuori della ipotesi di violazione del principio di soccombenza per essere stata condannata la parte totalmente vittoriosa, è rimesso, anche per quanto riguarda la loro compensazione, al potere discrezionale del giudice di merito (Cass. 02/07/2008, n. 18173).

Il sindacato di legittimità è dunque limitato alla violazione di quel principio, esulando da esso la valutazione del giudice del merito in ordine all’opportunità di disporre o meno la compensazione, specie se si consideri, con riguardo alla fattispecie in esame, che il tribunale ha motivatamente ritenuto che la soccombenza dell’appellante principale avesse carattere preminente, tale da giustificare la sua condanna al pagamento delle spese del grado di appello.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

3. Le spese del giudizio legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

4. Sussistono i presupposti ai fini della condanna ex art. 385 c.p.c., comma 4, norma introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 13, poi successivamente abrogata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 20, ed applicabile ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze pubblicate a decorrere dal 2 marzo 2006 (D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2).

In proposito questa Corte ha già affermato (Cass. 07/10/2013, n. 22812; Cass. 11/03/2014 2014, n. 05599) che la previsione continua ad essere applicabile tenuto conto che la L. n. 69 del 2009 (art. 58, comma 1) ha precisato che le nuove norme che modificano il codice di procedura civile, e quindi anche la norma abrogativa, si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore (4 luglio 2009), non alle impugnazioni avverso le sentenze pubblicate dopo tale data (come invece previsto per singole disposizioni dal medesimo art. 58, comma 5). Pertanto, poichè il presente giudizio è stato instaurato nel febbraio 2005 e la sentenza impugnata è stata pubblicata il 27 gennaio 2014, si applica la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 40 del 2006.

Non vi è dubbio, inoltre, sull’integrazione dei presupposti della condanna che se, da un lato, a differenza di quella comminabile ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 1 non richiede la domanda di parte nè la prova del danno, dall’altro lato, sul piano soggettivo, presuppone pur sempre quanto meno la colpa grave della parte soccombente, la quale è senz’altro ravvisabile allorchè vengano riproposte tesi ed argomentazioni già ripetutamente ritenute infondate con doppia conforme di rigetto in sede di merito, nonchè nell’ipotesi in cui, come nel caso di specie, i motivi del ricorso per cassazione attengano a profili di fatto e tendano inammissibilmente a suscitare, in sede di legittimità, una nuova valutazione delle prove e un nuovo giudizio sul merito della controversia.

In applicazione dell’art. 385 c.p.c., comma 4, C.M. va pertanto condannato al pagamento, in favore dei controricorrenti, di una somma che, avuto riguardo al limite massimo stabilito dalla norma in parola, nonchè all’importo liquidato per le spese, da assumersi quale parametro di riferimento (Cass. 14/10/2016, n.20732), può essere equitativamente determinata in Euro 1.100,00 per la Società Cattolica di Assicurazione e in Euro 1.100,00 per gli eredi di F.G., oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza.

5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

PQM

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per il rapporto processuale intercorso con la Società Cattolica di Assicurazione, in Euro 2.000,00 per compensi (oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge) e, per il rapporto processuale intercorso con gli eredi di F.G., in Euro 2.000,00 per compensi (oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge).

Condanna il ricorrente a pagare la somma di Euro 1.100,00 alla Società Cattolica di Assicurazione e la somma di Euro 1.100,00 agli eredi di F.G., ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 4, oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

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