Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5801 del 03/03/2020
Cassazione civile sez. trib., 03/03/2020, (ud. 20/12/2019, dep. 03/03/2020), n.5801
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 13527/2013 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con
domicilio eletto presso quest’ultima in Roma, via dei Portoghesi 12;
– ricorrente –
contro
BARBACCI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso, per procura speciale in atti, dal Prof. Avv.
Pier Francesco Lotito, con domicilio eletto presso lo studio
dell’Avv. Michele Allegro in Roma, via Ezio, n. 19;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Toscana n. 60/17/12, depositata il 3 aprile 2012.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 20 dicembre 2019
dal Consigliere Dott. Michele Cataldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott.ssa Paola Mastroberardino, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso principale e di quello incidentale;
uditi l’l’Avv. dello Stato Galluzzo Gianna per la ricorrente
principale e l’Avv. Michele Allegro, per delega del dal Prof. Avv.
Pier Francesco Lotito, per la controricorrente e ricorrente
incidentale.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. L’Agenzia delle Entrate ha emesso nei confronti della Barbacci s.r.l. avviso d’accertamento induttivo, relativo all’anno d’imposta 2003, in materia di Irpeg, Irap ed Iva, con il quale ha rettificato i relativi imponibili, imputando alla contribuente le conseguenti maggiori imposte, con i relativi interessi e le corrispondenti sanzioni.
2. Avverso l’avviso d’accertamento la contribuente ha proposto ricorso dinnanzi la Commissione tributaria provinciale di Firenze, che lo ha parzialmente accolto, riducendo della metà la pretesa erariale.
3. La contribuente ha impugnato la sentenza di primo grado e l’Ufficio ha proposto appello incidentale.
L’adita Commissione tributaria regionale della Toscana, con la sentenza n. 60/17/12, depositata il 3 aprile 2012, ha parzialmente accolto l’appello principale con il seguente dispositivo: “in parziale accoglimento dell’appello, dichiara non ammessi soltanto i costi dei carburanti”.
4. L’Ufficio ha proposto ricorso, affidato ad un solo motivo, per la cassazione della predetta sentenza d’appello.
5.La contribuente si è costituita con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale, affidato a quattro motivi.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso principale, l’Ufficio ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36 e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4″ e dell’art. 118 att. c.p.c.; nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa motivazione e la motivazione cd. apparente, relativamente al parziale accoglimento dell’appello della contribuente ed al rigetto implicito di quello erariale incidentale dell’Amministrazione.
Il motivo è fondato.
Infatti, la motivazione della sentenza impugnata si è limitata ad affermare che l’immotivata riduzione equitativa della pretesa erariale, disposta dal giudice di prime cure, non soddisfaceva l’esigenza di un’accurata valutazione delle deduzioni della contribuente, ma ha poi sostituito la decisione di primo grado con quella, di parziale accoglimento dell’appello della contribuente, a sua volta apodittica e non argomentata.
Ricorre quindi l’ipotesi, patologica, della motivazione meramente apparente, in quanto solo graficamente configurata, ma priva di contenuto.
2. Con i quattro motivi di ricorso incidentale la contribuente ha a sua volta, nella sostanza, censurato la sentenza impugnata per la motivazione meramente apparente relativa al mancato accoglimento integrale del suo appello principale.
Il motivo è fondato, atteso che anche la conferma dell’indeducibilità dei costi relativi al carburante è del tutto immotivata.
All’accoglimento del ricorso principale e di quello incidentale segue quindi la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice a quo.
Resta assorbita ogni altra questione diversa dalle accertate carenze della motivazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso principale e, nei termini di cui in motivazione, il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020