Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5800 del 10/03/2010

Cassazione civile sez. III, 10/03/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 10/03/2010), n.5800

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8577/2009 proposto da:

S.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO

EMILIO 57, presso lo studio dell’avvocato BILOTTA ROBERTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati LEPERA Giuseppe, LEPERA

FRANCESCO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SPA INA ASSITALIA, nella qualità di impresa designata o per il FONDO

GARANZIA VITTIME DELLA STRADA (già Le Assicurazioni d’Italia

Assitalia s.p.a.), in persona del suo procuratore speciale,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo

studio dell’avvocato FEDELI Valentino, che la rappresenta e difende,

giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 968/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

del 26/11/08, depositata il 24/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO FINOCCHIARO;

è presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO

SCARDACCIONE.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. S.P. ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Paola la Assitalia, Le assicurazioni d’Italia s.p.a., quale impresa designata dal fondo di garanzia per le vittime della strada.

Ha chiesto l’attore il risarcimento dei danni tutti patiti a causa delle gravi lesioni riportate il (OMISSIS) in un incidente verificatosi a causa di un veicolo rimasto sconosciuto.

Ha riferito l’attore che mentre esso S. percorrendo, alla guida della propria autovettura Fiat Uno (OMISSIS), la statale n. (OMISSIS) in territorio di (OMISSIS), azionava il segnalatore di direzione sinistro con l’intento di sorpassare una autovettura che lo precedeva, detta autovettura, improvvisamente, aveva invaso la corsia di sorpasso, svoltando a sinistra immettendosi in una strada laterale così che esso attore era riuscito a evitare l’impatto con l’auto pirata ma sterzando verso sinistra aveva perso il controllo del mezzo, urtando violentemente il guard rail e aveva terminato la marcia nella scarpata circostante.

Costituitasi in giudizio l’Assitalia ha eccepito che la propria carenza di legittimazione passiva, atteso che attore non aveva fornito la prova della esistenza di un’auto pirata e della esclusiva responsabilità di questa in ordine al verificarsi del sinistro.

Svoltasi la istruttoria del caso, l’adito tribunale ha rigettato la domanda attrice.

Gravata tale pronuncia dal soccombente S. la Corte di appello di Catanzaro con sentenza 26 novembre – 24 dicembre 2008 ha rigettato la impugnazione.

Per la cassazione di tale ultima pronunzia, non notificata, ha proposto ricorso, affidato a due motivi e illustrato da memoria, con atto 30 marzo 2009, S.P., resiste, con controricorso, la INA Assitalia s.p.a., nella qualità di impresa designata per il Fondo Garanzia Vittime della Strada.

In margine a tale ricorso – proposto contro una sentenza pubblicata successivamente al 2 marzo 2006 e, quindi, soggetto alla disciplina del processo di Cassazione così come risultante per effetto dello modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – è stata depositata relazione (ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.) perchè il ricorso sia deciso in Camera di consiglio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., precisa, nella parte motiva:

2. Hanno evidenziato, in linea di fatto, i giudici del merito:

– risulta accertato che il S., alle ore 17.25 circa del (OMISSIS), in condizioni di penom-bra che lo avevano costretto ad accendere i fari, percorrendo su fondo stradale bagnato la statale n. 18, intraprendeva, in prossimità di tratto interessato da intersezione a destra per (OMISSIS) ed a sinistra per la località (OMISSIS), una manovra di sorpasso di uno o due autoveicoli ignoti;

– uno di questi, azionando regolarmente il segnalatore direzionale sinistro – anzichè intraprendere a sua volta azione di sorpasso come erroneamente ritenuto dal S. – si immetteva nella intersezione posta a sinistra, così occupando la medesima corsia di marcia già impegnata dall’appellante che, costretto ad effettuare manovra di emergenza, perdeva il controllo del veicolo.

Hanno sottolineato, al riguardo, quei giudici:

– per un verso, non può ritenersi dimostrato che il S. abbia azionato regolarmente il segnalatore direzionale sinistro al fine di preannunciare la sua manovra di sorpasso;

appare certo – come rilevato dai Carabinieri di Paola – che il veicolo dell’appellante non procedesse a velocità commisurata alle condizioni della strada; infatti, una velocità adeguata al tratto stradale in questione, avente fondo bagnato, scarsa illuminazione ed in prossimità di intersezioni a destra ed a sinistra avrebbe consentito senza alcun dubbio al S. di condurre a termine la manovra di emergenza con adeguata frenata;

– di tale frenata non è stata trovata alcuna traccia in sede di rilievi descrittivi e planimetrici;

– proprio la contrastante e limitata percezione delle circostanze oggettive del sinistro da parte degli occupanti l’autovettura del S. induce a ritenere che il veicolo procedesse ad una velocità così elevata da non consentire ai trasportati di avere piena contezza degli avvenimenti che hanno determinato il grave sinistro.

Ritiene, conclusivamente la Corte – hanno affermato i giudici di appello – che i dati probatori in atti non consentano di affermare nè la responsabilità esclusiva nè la responsabilità concorrente del veicolo rimasto ignoto, al quale non può attribuirsi alcuna condotta di guida negligente ovvero tenuta in violazione di norme sulla circolazione stradale.

E’ certo – per contro – hanno affermato, altresì, i giudici di appello, che la autovettura del S., la quale seguiva da tergo l’autovettura rimasta ignota ed aveva, pertanto, il preciso obbligo di osservare la distanza di sicurezza tra gli autoveicoli, è stata condotta in violazione delle ordinarie regole di diligenza e prudenza nella circolazione stradale che impongono una condotta di guida commisurata alle condizioni della strada.

Non risulta, pertanto, fondata, alla stregua delle suestese argomentazioni, il motivo di gravame al riguardo svolto dall’appellante, le cui ulteriori censure in ordine alla sussistenza della esclusiva responsabilità del veicolo rimasto ignoto devono essere disattese, con conseguente conferma della impugnata sentenza.

3. Il ricorrente censura la riassunta pronunzia de-nunziando, nell’ordine:

– da un lato “contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5)” atteso che pur riconoscendo l’esistenza di un’auto privata che si è immessa sulla strada sulla propria sinistra così provocando (o concorrendo a provocare) il sinistro, ha escluso la responsabilità di questa (primo motivo);

– dall’altro “violazione (nel senso di mancata applicazione) dell’art. 2054 c.c., comma 1 e del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 154, comma 1, lett. a) e b), (art. 360 c.p.c., n. 3)”, atteso che le risultanze di causa, diversamente da quanto ritenuto dalla corte di merito hanno evidenziato una indubbia responsabilità dell’auto c.d. pirata nella causazione del sinistro (secondo motivo).

4. Entrambi i motivi paiono inammissibili.

Alla luce delle considerazioni che seguono.

4.1. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di incidenti stradali la ricostruzione della loro dinamica, come pure l’accertamento delle condotte dei veicoli coinvolti e della sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e la loro eventuale graduzione, al pari dell’accertamento della esistenza o esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità, qualora il procedimento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico – giuridico, e ciò anche per quanto concerne il punto specifico se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all’art. 2054 c.c. (Tra le tantissime, Cass. 5 giugno 2007, n. 13085; Cass. 18 aprile 2007, n. 9243; Cass. 8 settembre 2006, n. 19301; Cass. 12 luglio 2005, n. 14599: Cass. 23 febbraio 2006, n. 4009; Cass. 14 luglio 2003, n. 11007; Cass. 10 luglio 2003, n. 10880;

Cass. 5 aprile 2003, n. 5375; Cass. 11 novembre 2002, n. 15809).

Pacifico quanto precede, atteso che il ricorrente, lungi dal prospettare con i motivo ora in esame, vizi logici o giuridici posti in essere dai giudici del merito e rilevanti sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, si limita – contra legem e cercando di superare quelli che sono i ristretti limiti del giudizio di legittimità, il quale, contrariamente a quanto reputa la difesa di parte ricorrente non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale sottoporre a un nuovo vaglio tutte le risultanze di causa – a sollecitare una nuova lettura delle prove raccolte in causa è palese la inammissibilità dei motivi di ricorso in esame.

4.2. Anche a prescindere da quanto precede, con specifico riguardo alle censure svolte nel primo motivo, le stesse sono inammissibili atteso che giusta quanto assolutamente incontroverso, presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice (da cui senza alcuna motivazione totalmente prescinde parte ricorrente) il vizio di contraddittoria motivazione presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione della ratio decidendi, e cioè l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione adottata (Cass. 3 agosto 2007, n. 17076).

Nella specie tale contraddittorietà non esiste, certo che – come risulta dalla motivazione della sentenza impugnata sopra trascritta – i giudici di secondo grado hanno puntualmente, e analiticamente, indicato le ragioni alla luce delle quali la circostanza che l’autovettura che precedeva quella del S. abbia svoltato a sinistra non poteva considerarsi nè causa esclusiva nè concorrente del verificarsi del sinistro (essendosi questo verificato esclusivamente per fatto dello stesso S.).

4.3. Inammissibile – come anticipato – pare anche il secondo motivo.

Contrariamente a quanto reputa la difesa di parte ricorrente, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di una erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (da cui la funzione di assicurare la uniforme interpretazione della legge assegnata dalla Corte di cassazione).

Viceversa, la allegazione di una erronea ricognizione della fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze di causa, è esterna alla esatta interpretazione della norme di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice del merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione.

Lo scrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa della erronea ricognizione della astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato, in modo evidente, che solo questa ultima censura e non anche la prima è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (recentemente, in termini, Cass. 5 giugno 2007, n. 13066, nonchè Cass. 20 novembre 2006, n. 24607, specie in motivazione; Cass. 11 agosto 2004, n. 15499, tra le tantissime).

Pacifico quanto segue si osserva che nella specie parte ricorrente pur invocando che i giudici del merito, in tesi, hanno malamente interpretato le molteplici disposizioni di legge indicate nella intestazione dei vari motivi, in realtà, si limita a censurare la interpretazione data, dai giudici del merito, delle risultanze di causa, interpretazione a parere del ricorrente inadeguata il ricorrente, infatti, si duole non della interpretazione delle norme di diritto indicate nella rubrica data da parte della corte di appello, ma che le risultanze di causa, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di merito, hanno evidenziato una indubbia responsabilità dell’auto ed privata nella causazione del sinistro, sollecitando, così, contra legem e cercando di superare quelli che sono i limiti del giudizio di cassazione, un nuovo giudizio di merito su quelle stesse risultanze.

3. Ritiene il Collegio di dovere fare proprio quanto esposto nella sopra trascritta relazione, specie tenuto presente che le repliche alla stessa, contenute nella memoria ex art. 378 c.p.c., del ricorrente – che totalmente prescindono, da un lato, dalla giurisprudenza richiamata nella relazione stessa, dall’altro, da quelli che sono i limiti del giudizio di cassazione e le modalità della formulazione dei motivi del ricorso a norma dell’art. 366 bis c.p.c., non giustificano un superamento delle considerazioni svolte nella relazione – sopra trascritte – e della pacifica giurisprudenza ivi ricordata.

Il proposto ricorso, conclusivamente, deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione liquidate in Euro 200,00 per spese, oltre Euro 2.500,00 per onorari, e oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2010

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