Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 580 del 12/01/2011

Cassazione civile sez. II, 12/01/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 12/01/2011), n.580

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Z.G. ved. C., elettivamente domiciliata in

Roma, via G. Avezzana n. 2 presso lo Studio dell’avv. SERAPIO DEROMA

che la rappresenta e difende per procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

C.S., rappresentata e difesa, unitamente e

disgiuntamente, dagli avv.ti Diomedi Enrico del Foro di Tempio

Pausania ed Antonio Monaco del Foro di Roma ed elettivamente

domiciliata presso quest’ultimo in Roma, via Cola di Rienzo n. 297

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari, sezione

distaccata di Sassari, n. 80/2005, pubblicata il 15/2/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

2/12/2010 dal consigliere Bruno BIANCHINI;

udito l’avv Serapio Deroma, difensore della Z.;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.M., con citazione del 3 maggio 2000, evoco’ innanzi al Tribunale di Tempio Pausania, Sezione distaccata di Olbia, la figlia S. e la srl OLIMPO chiedendo che fossero revocate a’ sensi dell’art. 801 cod. civ. le donazioni fatte alla prima con rogiti del (OMISSIS) (relativo ad una villa in (OMISSIS)) e del 29 maggio 1998 (interessante un fabbricato in (OMISSIS)), assumendo che la figlia intestataria del 25% delle quote della srl OLIMPO – in cui era confluito il ricavato di pregresse attivita’ del donante -, avrebbe compiuto atti pregiudizievoli per il patrimonio di esso attore, consistiti: in prelievi non autorizzati di denaro dal conto corrente del deducente; nel trasferimento alla OLIMPO, utilizzando una procura generale conferita dal padre, di due terreni siti in (OMISSIS), senza render conto della gestione;

nell’aver estromesso l’esponente dalla gestione della srl RIO SOL;

nell’aver onerato di debiti tale ultima societa’.

Con la medesima citazione chiese che fossero dichiarati inefficaci, ex art. 2901 cod. civ. i due atti di vendita in favore della societa’ OLIMPO. Le parti convenute, costituendosi separatamente, resistettero alla domanda e la C.S. chiese, in via riconvenzionale, che venisse accertato che le donazioni avrebbero dissimulato delle compravendite, a tal fine producendo scrittura privata del (OMISSIS) con cui il padre dichiarava di vendere i detti beni alla figlia.

Interrotta la causa per decesso dell’attore e riassunta a cura della vedova, Z.G., sposata dal C. nel (OMISSIS), l’adito Tribunale decise la controversia pronunziando sentenza n. 137/2002, con cui: dichiaro’ estinto il giudizio tra la Z. e la srl OLIMPO a causa della mancata riassunzione nei confronti di detta societa’; respinse le domande della predetta Z.; dichiaro’ che l’atto di donazione del (OMISSIS) avrebbe dissimulato una compravendita.

La Corte di Appello di Sassari, pronunziando sentenza n. 80/2005 sul gravame della Z. e nel contraddittorio sia della C. sia della srl OLIMPO, respinse l’appello, negando che potesse essere riesaminata, in mancanza di specifica censura, la questione attinente l’estinzione del giudizio nei confronti della srl OLIMPO come pure la conseguente richiesta di declaratoria di inefficacia delle vendite alla medesima; ritenne poi infondato il motivo relativo alla violazione del diritto di difesa – sostenuto dalla Z. in relazione alla declaratoria di inammissibilita’ delle prove a suo tempo articolate dal marito- non essendo state riproposte in appello le richieste istruttorie. Contro tale decisione ha proposto ricorso in Cassazione la Z. sulla base di due motivi; la C. ha resistito con controricorso ed ha depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Con il primo motivo la Z. fa valere la “violazione degli artt. 112, 184 e 342 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 nonche’ la carente e/o insufficiente motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 “, sostenendo l’erroneita’ della decisione della Corte territoriale, la’ dove aveva ritenuto di non esaminare la censura attinente alla lesione del diritto di articolare prove al fine di dimostrare i propri assunti, sol perche’ nell’atto di appello non avrebbe specificato quali mezzi istruttori avrebbe voluto che fossero ammessi, insistendo solo per la declaratoria della nullita’ della impugnata decisione.

1a – La censura e’ infondata.

Deve innanzi tutto dirsi erroneo il riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 in quanto viene censurata non gia’ l’erronea sussunzione di un fatto sotto una determinata regola juris, o la inesatta interpretazione di una norma sul procedimento quanto piuttosto l’error in procedendo in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nel non valutare nel suo complesso il tenore dell’appello, incorrendo dunque in un vizio direttamente incidente sulla validita’ della sentenza, a’ sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

1/b – Cio’ posto e valutando la censura nel suo contenuto sostanziale – stante il valore non vincolante in assoluto da attribuire alla “rubrica” del motivo al fine della qualificazione del vizio denunziato (cfr. Cass. 7882/2006 e Cass. 7981/2007) – deve negarsene la fondatezza.

1/c – Invero, dalla lettura dell’appello emerge che la Z. fece valere innanzi alla Corte territoriale la nullita’ della sentenza del Tribunale di Olbia “per violazione del suo diritto di dimostrare la fondatezza dei propri assunti” in quanto il primo giudice “disattendendo il disposto degli artt. 183 – 184 c.p.c. aveva invitato le parti ad assumere le conclusioni, trascurando le deduzioni istruttorie tempestivamente formulate” (fol 2 della gravata decisione); dal momento che la Corte d’Appello – che, in caso di riscontrata esistenza della causa di nullita’ della sentenza di primo grado dedotta dalla Z., avrebbe dovuto procedere all’ammissione delle prove ritenute rilevanti- non fu messa in grado di valutare le richieste dell’appellante, essendo del tutto mancata l’allegazione dei mezzi di prova che si assumevano pretermessi, deve concludersi che il giudice di appello correttamente non delibo’ nel merito le richieste delle prove.

2 – Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la “violazione degli artt. 1325, 1350, 1395 e 1421 cod. civ. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonche’ omessa motivazione in ordine all’art. 360 c.p.c., n. 5”, osservando che la Corte territoriale avrebbe dovuto rilevare d’ufficio la nullita’ delle scritture private alle quali controparte aveva attribuito la funzione di controdichiarazione rispetto alla donazione, pretesa simulata: tale nullita’ sarebbe discesa, quanto alla scrittura del 4 gennaio 1995 – con cui il defunto C. avrebbe venduto alla figlia i beni oggetto di donazione – dal fatto che era priva della sottoscrizione della predetta acquirente, ne’ era stata seguita da una successiva accettazione da parte della medesima; quanto poi alla scrittura del (OMISSIS) – con cui il padre avrebbe conferito mandato alla figlia S. di vendere a terzi i beni gia’ cedutile se’- con l’atto del (OMISSIS) – sarebbe stata evidente la contraddizione logica di ritenere ceduti i beni e, allo stesso tempo, tenuta l’acquirente ad eseguire un mandato ad alienare i medesimi.

2/a – La censura in esame e’ infondata:

1 – in quanto non vengono riportati i testi delle due scritture al fine di riscontrare i vizi di motivazione lamentati, in violazione della c.d. autosufficienza del ricorso in sede di legittimita’;

2 – in quanto e’ diretta a far formulare alla Corte un non consentito riesame di merito della volonta’ negoziale, al di fuori delle censure relative alla violazione delle regole di ermeneutica.

3 – Il ricorso va respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta i ricorsi e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, liquidandole in Euro 1.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA