Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 58 del 03/01/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 58 Anno 2013
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: BERNABAI RENATO

ORDINANZA
sul ricorso 7352-2011 proposto da:
COMUNE DI NOLA (84003330630) in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ATANASIO
KIRCHER, 7, presso lo studio dell’avvocato lASONNA STEFANIA,
rappresentato e difeso dagli avvocati PERNA SABATO GIUSEPPE,
PROCACCINI. ERNESTO giusta delibera della Giunta Municipale n.
375 del 5/11/2010 e giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
VECCHION1 –

ANTONIETTA

,
(VCCNNT30D69I0730

personalmente e quale erede insieme ai sig.ri TARANTINO
ANTONIO -1-. R.NNTN62E03I073R) TARANTINO DOMENICO
(TRNDNC69P06I0731),

TARANTINO

GARMINE

Data pubblicazione: 03/01/2013

(TRNCIAN65421I073R

VECCI-1 i ON I

FU ICE

VCCFL,C38A03I073W VECCH IONE SAI , \LATORE
(VCCSVT40C31I073A elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
ASTURA 2/B, presso lo studio dell’avvocato DE BEAUMONT
FRANCESC(.), che li rappresenta e difende giusta procura speciale a

– con troricorrenti
avverso la sentenza n. 710/2010 della CORTE D’APPELLO dì
N.APOL1 del 5/02/2010, depositata il 24/02/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/11/2012 dal Consigliere Relatore Dott. RENATO BERNABAl;
udito l’Avvocato Vito Sola (delega avvocato Perna Sabato Giuseppe)
difensore dei controricorrenti che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che ha
concluso come da relazione.

Ric. 2011 n. 07352 sez. M1 – ud. 29-11-2012
-2-

margine del controricorso;

RITENUTO IN FATTO
– che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in
applicazione dell’art. 380-bis cod. proc. civile:
Il comune di Noia ha proposto ricorso per cassazione articolato in due

d’appello di Napoli, reiettiva del suo gravame avverso la decisione del
tribunale di Nova che aveva determinato in euro 14.889,45 l’indennità di
occupazione e in euro 126.222,00 il risarcimento del danno per
l’espropriazione acquisitiva di un fondo di proprietà dei signori Tarantino
Salvatore, Vecchione Antonietta, Vecchione Salvatore e Vecchione Felice
nell’ambito dei lavori di sistemazione di alcune strade del centro urbano di
Noia.
I signori Tarantino e Vecchione resistono con controricorso.
***

Così riassunti i fatti di causa, il ricorso sembra, prima facie,
inammissibile, risolvendosi in una difforme valutazione degli elementi di fatto
apprezzati dalla corte territoriale, avente natura di merito, che non può
trovare ingresso in questa sede.
In particolare, il ricorrente censura l’affermazione che il gravame
sarebbe stato privo di specificità in punto quantum debeatur.
Al riguardo, peraltro, la motivazione della sentenza è diffusa, rilevando
come l’atto di appello — di cui riporta anche, testualmente, uno stralcio – non
prenda in considerazione l’iter logico della decisione del Tribunale di Noia e si
limiti ad un generico richiamo a deduzioni e documenti del primo grado; per di
più, appuntando le proprie critiche piuttosto sulla consulenza tecnica d’ufficio,
che non sulla sentenza.
Anche la seconda censura del ricorrente appare generica e volta a
contestare l’interpretazione della domanda, devoluta al giudice di merito e

motivi avverso la sentenza resa in data 24 febbraio 2010 dalla Corte

G1)

censurabile solo sotto il profilo del difetto o illogicità della motivazione, non
ravvisabili nella specie.

– che la relazione è stata comunicata al Pubblico ministero e notificata
ai difensori delle parti;
– che la parte ricorrente ha depositato una memoria illustrativa;
– che nell’adunanza in camera di consiglio il P.G. ha chiesto la

CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il collegio, discussi gli atti delle parti, ha condiviso la soluzione
prospettata nella relazione e gli argomenti che l’accompagnano;
– che la memoria illustrativa non adduce argomenti che inducano ad
una diversa decisione;
– che il ricorso dev’essere dunque rigettato, con la conseguente
condanna alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo,
sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni
svolte.

P.Q.M.
– Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese
processuali, liquidate in complessivi €4.100,00, di cui € 4.000,00 per
compenso, oltre gli accessori di legge.

Roma, 29 Novembre 2012

conferma della relazione.

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