Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5799 del 13/03/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 5799 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: D’AMICO PAOLO

SENTENZA

sul ricorso 12346-2008 proposto d
FERRARA GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DEL PIGNETO 133, presso lo studio dell’avvocato
MAURO DANIELE, rappresentato e difeso dall’avvocato
ANANIA CIRO MARCELLO giusta delega in calce;
– ricorrente –

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2014
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contro

MIN SALUTE, in persona del Minitro in carica pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che 1o rappresenta e difende per legge;

Data pubblicazione: 13/03/2014

- controricorrente

avverso la sentenza n. 281/2007 della CORTE D’APPELLO
di PALERMO, depositata il 14/03/2007 R.G.N. 990/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/01/2014 dal Consigliere Dott. PAOLO

udito l’Avvocato VINCENZO RAGO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per
l’inammissibilita’ in subordine per il rigetto del
ricorso.

2

D’AMICO;

Svolgimento del processo

1. Giovanni Ferrara citò davanti al Tribunale di Palermo la
USL n. 58, il Ministero della Sanità, Renato Albiero e Duilio
Poggiolini per ottenere

il

risarcimento dei danni da

emotrasfusione per epatite C contratta nel 1988.

del Ministero della Salute e la rigettò nei confronti della
U.s.1., di Albiero e del Poggiolini.
3. Propose appello il Ministero della Salute.
4.

La Corte d’appello di Palermo

annullò la sentenza

definitiva del Tribunale, emessa nei confronti di detto
Ministero, per vizio di extrapetizione e per omessa vigilanza
sul sangue infetto.
Ritenne infatti la Corte che la domanda era stata limitata
alla condanna nella sola ipotesi in cui fosse stata accertata
una dolosa omissione del funzionario del Ministero stesso,
mentre nella specie il Poggiolini era stato assolto.
5.

Propone ricorso per cassazione Giovanni Ferrara, con

quattro motivi.
Resiste con controricorso il Ministero della Salute.
Motivi della decisione

6. Con il primo motivo del ricorso Giovanni Ferrara denuncia
«violazione dell’art. 112 c.p.c. – extrapetizione – art. 360 I
comma n. 3 c.p.c.»
Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto:
«se la Corte di Appello di Palermo interferendo, come nella
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QL-‘

2. Il Tribunale accolse la domanda del Ferrara nei confronti

fattispecie, nel potere dispositivo delle parti, e ponendo a
fondamento della propria decisione eccezioni e domande non
formulate dal Ministero della Salute e quindi estranei alla
materia del contendere, che potevano essere fatti valere solo
dall’interessato, ha violato il principio della corrispondenza

7. Con il secondo motivo si denuncia «violazione dell’art.
112 c.p.c. – extrapetizione – art. 360 I comma n. 3 c.p.c.»
Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto:
«se la Corte d’Appello di Palermo interferendo, come nella
fattispecie, nel potere dispositivo delle parti, e ponendo a
fondamento della propria decisione eccezioni e domande non
formulate dal Ministero della Salute e quindi estranei alla
materia del contendere, che potevano essere fatti valere solo
dall’interessato, ha violato il principio della corrispondenza
tra chiesto e pronunciato, fissato dall’art. 112 c.p.c.»
8. Con il terzo motivo si denuncia «violazione dell’art. 184
c.p.c. nella formulazione successiva la novella del 1990 – art.
360 I comma n. 3 c.p.c.»
Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto:
«se la Corte di Appello di Palermo dichiarando l’extrapetizione
della sentenza di primo grado, che accoglie la domanda
modificata nella comparsa conclusionale depositata in un
giudizio poi rimesso sul ruolo, per il completamento della fase
istruttoria e per il quale la controparte non ha mai dichiarato
di non accettare il contraddittorio (anzi da quest’ultima
4

tra chiesto e pronunciato, fissato dall’art. 112 c.p.c.»

espressamente contestato con un proprio motivo di appello), ha
violato il disposto dell’art. 184 c.p.c. nella prima
formulazione successiva alla novella del 1990.»
9. I suddetti tre motivi sono inammissibili per la
genericità e comunque per la non idoneità dei relativi quesiti

Infatti, ai ricorsi proposti contro sentenze pubblicate a
partire dal 2 marzo 2006, data di entrata in vigore del d. lgs.
n. 40/2006, si applicano le disposizioni dettate nello stesso
decreto al capo I.
Secondo l’art. 366-bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del
decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena
di inammissibilità, nel modo descritto e, in particolare, nei
casi previsti dall’art. 360, n. l, 2, 3, 4, l’illustrazione di
ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un
quesito di diritto, mentre nel caso previsto dall’art. 360, 1 0
c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la
chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale
la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le
ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione
la rende inidonea giustificare la decisione.
Il quesito di cui all’art. 366-bis c.p.c., rappresentando la
congiunzione fra la risoluzione del caso specifico e
l’enunciazione del principio generale, non può esaurirsi nella
mera enunciazione di una regola astratta, ma deve presentare uno
specifico collegamento con la fattispecie concreta, nel senso
5

di diritto ex art. 366 bis c.p.c..

che deve raccordare la prima alla seconda ed alla decisione
impugnata, di cui deve indicare la discrasia con riferimento
alle specifiche premesse di fatto, essendo evidente che una
medesima affermazione può essere esatta in relazione a
determinati presupposti ed errata rispetto ad altri. Deve

di carattere generale ed astratto, privi di qualunque
indicazione sul tipo della controversia, sugli argomenti addotti
dal giudice a quo e sulle ragioni per le quali non dovrebbero
essere condivisi ( Cass. civ., Sez. Unite, 14 gennaio 2009, n.
565).
Il

quesito di diritto che, ai sensi dell’art. 366

bis

c.p.c., la parte ha l’onere di formulare espressamente nel
ricorso per cassazione a pena di inammissibilità, deve
consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della
questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità,
poiché la norma di cui all’art. 366 bis c.p.c. è finalizzata a
porre il giudice della legittimità in condizione di comprendere
– in base alla sola sua lettura – l’errore di diritto
asseritamente compiuto dal giudice e di rispondere al quesito
medesimo enunciando una

regula iuris

(Cass. Sez. Unite, 05

febbraio 2008, n. 2658).
Nella fattispecie la formulazione dei motivi

(ex art. 360 n.

3 c.p.c.) per cui è chiesta la cassazione della sentenza non
soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis,

6

c.p.c., poiché

pertanto ritenersi inammissibile il ricorso che contenga quesiti

non sono stati formulati i quesiti di diritto con riferimento
agli elementi del caso concreto.
10. La procedura transattiva prevista dalla l. 29 novembre
2007 n. 222, di conversione del d.l. 159/2007 e dalla l. 24
dicembre 2007, n. 2444 per il componimento dei giudizi

lasciando libera la p.a. se pervenire alla transazione) denota
un sostanziale

trend

legislativo

di

favor

della definizione

stragiudiziale del contenzioso e tanto integra giusto motivo di
compensazione delle spese processuali, a norma dell’art. 92
c.p.c., nella formulazione

applicabile alla fattispecie –

anteriore alla modifica apportata dall’art. 2, c. l, l. n. 263/
2005).
11.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato

inammissibile, con compensazione delle spese del giudizio di
cassazione.
P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese
del giudizio di cassazione.
Roma, 21 gennaio 2014
Il Consigliere estensore

risarcitori per effetto di trasfusioni con sangue infetto (pur

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