Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5799 del 03/03/2021

Cassazione civile sez. I, 03/03/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 03/03/2021), n.5799

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26511/2015 proposto da:

Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, in persona del direttore

generale pro tempore, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’avvocato Argento Maria Elena, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Itop S.p.a. Officine Ortopediche, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Largo

Arrigo VII n. 4, presso lo studio dell’avvocato Borraccino Antonio,

rappresentata e difesa dall’avvocato Iodice Generoso Marco Tullio,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1030/2015 del TRIBUNALE di TIVOLI, depositata

il 06/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/01/2021 dal Cons. Dott. MELONI MARINA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Asl Azienda Sanitaria Provinciale di Enna propose opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Palestrina il 2/5/2013 con il quale veniva ingiunto all’opponente di pagare, in favore di Itop Officine spa la somma di Euro 2.223,78 oltre interessi D.Lgs. n. 231 del 2002, ex artt. 4 e 5 e spese del procedimento monitorio.

Giudice di Pace di Palestrina accolse l’eccezione di incompetenza per territorio e revocò il decreto ingiuntivo. Su impugnazione della Itop Officine spa il Tribunale di Tivoli ritenuta la competenza del Giudice di Pace di Palestrina condannò la ASL con sentenza del 6/5/2015 a pagare in favore di Itop Officine spa la somma di Euro 2.223,78 oltre interessi D.Lgs. n. 231 del 2002, ex artt. 4 e 5 e spese di lite.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in cassazione la ASL di Enna affidato a due motivi e memoria. Itop Officine spa resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente ASL di Enna denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3, comma 13 bis, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il Tribunale di Tivoli ha condannato la medesima ricorrente al pagamento della somma di Euro 2.223,78 oltre interessi, sebbene le Asl non siano enti autonomi ma enti strumentali delle Regioni e pertanto era la Regione il soggetto legittimato Passivamente a pagamento.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 833 del 1978, art. 50, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2, in quanto il Tribunale di Tivoli ha condannato la ricorrente al pagamento della somma di Euro 2.223,78 oltre interessi sebbene il luogo di adempimento delle obbligazioni per di enti pubblici sia il luogo in cui ha sede la tesoreria dell’Ente.

Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il Tribunale di Tivoli ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

primo e secondo motivo di ricorso da trattarsi congiuntamente sono infondati e devono essere respinti.

La disciplina delle A.s.l. (e delle Aziende ospedaliere alle quali si applicano le relative disposizioni, D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 4) è stata profondamente innovata con le previsioni che: “le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato”, che “individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica” (D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3, comma 1 bis, modificato dal D.Lgs. n. 229 del 1999); le A.s.l. “informano la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e sono tenute al rispetto del vincolo di bilancio, attraverso l’equilibrio di costi e ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie. Agiscono mediante atti di diritto privato. I contratti di fornitura di beni e servizi, il cui valore sia inferiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria in materia, sono appaltati o contrattati direttamente secondo le norme di diritto privato indicate nell’atto aziendale di cui al comma 1 bis” (art. 3, comma 1 ter D.Lgs. cit., abrogato dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 256, con la decorrenza indicata nell’art. 257 dello stesso decreto): le A.s.l. e le aziende ospedaliere “hanno disponibilità del patrimonio secondo il regime della proprietà privata, ferme restando le disposizioni di cui all’art. 830 c.c., comma 2” e le norme regionali concernenti “la gestione economico finanziaria e patrimoniale delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere devono essere, informate ai principi di cui al codice civile (D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 5, commi 1 e 5). Pertanto, se già questa Corte aveva ritenuto che il forum destinatae solutionis della sede dell’ufficio di tesoreria dell’ente debitore, benchè operante per le controversie aventi ad oggetto il pagamento di somme di danaro da parte della U.s.l., non avesse natura di foro esclusivo e, quindi, inderogabile, rappresentando soltanto un foro concorrente con gli altri applicabili ai sensi degli artt. 19 e 20 c.p.c. (Cass. n. 7514 del 2005), a ricognizione della disciplina applicabile alle A.s.l. induce a ritenere l’applicabilità della regola dell’art. 1182 c.c., non essendo le A.s.l., sotto il profilo che qui interessa, riconducibili nel novero della p.a.

In base alle regole che ora le disciplinano, si tratta allora di stabilire quale sia il luogo in cui, ex art. 20 c.p.c., debba eseguirsi l’obbligazione pecuniaria di cui la parte che abbia concluso un contratto con la A.s.l. lamenti l’inadempimento. Al riguardo, come ha osservato la giurisprudenza amministrativa, con argomentazioni che vanno condivise, le norme indicate nella sentenza secondo cui i pagamenti sono effettuati presso gli uffici di tesoreria dell’ente, non possono trovare applicazione, in quanto sono riferite esclusivamente agli enti locali, fra i quali non rientrano le A.s.l. che, come sopra precisato, hanno perso la natura di “organi dei comuni”, originariamente prevista dalla L. n. 833 del 1978 e neppure rientrano nella p.a.. Dunque, in riferimento alle obbligazioni di natura privatistica, in difetto di specifiche clausole del capitolato o del contratto, “in forza dell’art. 1182 c.c., comma 2, l’obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza” (in tal senso, Cons. Stato, sez. Vr. 26 settembre 2000, n. 5108). Sez. 1, Ordinanza n. 6351 del 2009 Pertanto, in base alla prospettazione della parte attrice, e tenuto conto che la società creditrice ha incontestatamente sede nel circondario del Tribunale di Tivoli, l’obbligazione in questione deve essere adempiuta in tale luogo, con conseguente sussistenza di uno dei criteri di collegamento che conduce ad identificare in detto Tribunale il giudice competente per territorio.

Il terzo motivo è infondato in quanto il Tribunale si è attenuto alla regola di cui all’art. 91 c.p.c., sulla base del criterio della soccombenza e pertanto non merita alcuna censura al riguardo. Per quanto sopra il ricorso appare infondato e deve essere respinto con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del. giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta della Corte di Cassazione, il 19 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2021

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