Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5798 del 08/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 08/03/2017, (ud. 12/01/2017, dep.08/03/2017),  n. 5798

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22769-2014 proposto da:

L.M., elettivamente domiciliata V.DELLA GIULIANA 58, presso

lo studio dell’avvocato SIMONE FRABOTTA, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIUSEPPE POLIGNANO giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

SOC. CATTOLICA DI ASS.NE, in persona del suo procuratore speciale

Dott. B.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLA MENDOLA 198, presso lo studio dell’avvocato MARIO MATTICOLI

che la rappresenta e difende giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

LA.AN.RA.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 270/2013 del TRIBUNALE SEDE DISTACCATA DI

PUTIGNANO, depositata il 29/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/01/2017 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE ALESSANDRO che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto;

udito l’Avvocato E. POLIGNANO (in delega);

udito l’Avvocato MARIO MATTICOLI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L.M. convenne La.An.Ra. e la Società Cattolica di Assicurazione dinanzi al Giudice di pace di Putignano, chiedendone la condanna solidale al risarcimento dei danni da lei subiti a seguito dell’incidente stradale del 16 settembre 2006, allorchè, mentre si trovava alla guida della sua autovettura, era stata tamponata da quella condotta dal La. ed assicurata con la Società Cattolica.

Dedusse, tra l’altro, che in conseguenza del predetto incidente aveva subìto un danno patrimoniale emergente per spese mediche quantificabile nell’importo complessivo di Euro 1.153,44, in cui era compresa la somma di Euro 209,81, spesa per il pagamento di un ciclo di trattamento riabilitativo, nonchè quella di Euro 180,00, spesa per ottenere un parere medico-legale.

Il Giudice di pace, accertata l’esclusiva responsabilità del La., accolse parzialmente la domanda, escludendo dall’ammontare delle perdite risarcibili la spesa per il trattamento riabilitativo e liquidando conseguentemente il danno emergente da spese mediche nella minor somma di Euro 943,63.

La sentenza fu impugnata dinanzi al Tribunale di Bari dalla L., la quale si dolse, tra l’altro, oltre che dell’indebita decurtazione delle spese mediche, anche dell’insufficiente liquidazione delle spese processuali poste a carico dei soccombenti, sia con riguardo ai diritti che con riguardo agli onorari.

Il Tribunale, rigettata la seconda doglianza (sul rilievo che la sentenza impugnata dovesse essere, sotto tale profilo, confermata, salva la necessità di correggere l’errore materiale contenuto nel dispositivo, in cui per una svista le spese erano state poste a carico dei “ricorrenti” anzichè dei “resistenti”), accolse invece parzialmente la prima, computando tra le perdite risarcibili anche la spesa di Euro 209,81 sostenuta per la terapia riabilitativa (in quanto spesa medica necessaria), ma escludendo dalle stesse la diversa spesa di Euro 180,00 sostenuta per il parere medico legale (in quanto non costituente spesa medica) e liquidando complessivamente a titolo di danno emergente da spese mediche la somma di Euro 973,44.

Avverso la decisione del Tribunale L.M. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi. Ha resistito con controricorso la Società Cattolica di Assicurazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo (“violazione dell’art. 112 cp.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”) la ricorrente deduce che il giudice di appello, escludendo dalle perdite risarcibili la spesa di Euro 180,00 per la fattura emessa dal consulente medico legale, già ritenuta rimborsabile dal primo giudice con statuizione che non aveva formato oggetto di impugnazione nè principale nè incidentale, avrebbe violato il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, estendendo il proprio esame ad una parte della decisione di primo grado che non era stata specificamente censurata.

1.2. Il motivo è fondato e deve essere accolto sebbene sia errata la qualificazione del vizio della sentenza impugnata.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, richiamata anche nel ricorso, il giudice di appello incorre nel vizio di ultrapetizione allorchè estenda il proprio esame a parti della sentenza impugnata non specificamente censurate dall’appellante, il quale ottiene una reformatio della sentenza medesima più ampia o diversa rispetto a quella sollecitata; di tale vizio può dolersi l’appellato, il quale può dedurre in cassazione la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. (Sez. 3, Sent. n. 2041/2005; Sez. 3, Sent. 4972/1997; Sez. U, Sent. n.666/1992).

Nel caso di specie, il giudice di appello non ha pronunciato in favore dell’appellante oltre i confini delimitati dai motivi di gravame, ma, oltre a provvedere correttamente – su tali motivi, ha riformato in pejus la statuizione ad esso favorevole in difetto di impugnazione incidentale delle controparti appellate.

Nel riformare tale statuizione – consistente nell’accertamento del diritto ad ottenere il rimborso anche della spesa sostenuta per la consulenza medico-legale, riconosciuta dal giudice di pace quale perdita risarcibile in conseguenza dell’illecito – il giudice di appello è dunque incorso, non nel vizio di ultrapetizione, ma in quello di violazione del giudicato interno precedentemente maturato tra le parti, atteso che la statuizione medesima, favorevole all’attrice ed appellante principale, non era stata censurata con appello incidentale da nessuno dei due convenuti (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Sent. n. 15411/2010; Cass. civ., Sez. 1, Sent. n. 28739/2008).

Tanto premesso, deve peraltro aggiungersi che l’erronea qualificazione del vizio della sentenza impugnata nel motivo di ricorso per cassazione non incide sulla fondatezza dello stesso, in quanto, avuto riguardo alla funzione nomofilattica del giudizio di legittimità, spetta alla Corte di cassazione il potere di qualificazione in diritto dei fatti e nell’esercizio di tale potere la Corte può accogliere il ricorso per una ragione giuridica anche diversa da quella indicata dal ricorrente, a condizione che tale ragione sia fondata sui fatti come prospettati dalle parti, e fermo restando che l’esercizio del potere di qualificazione non può comportare la modifica officiosa della domanda per come definita nelle fasi di merito o l’introduzione nel giudizio di un’eccezione in senso stretto (Cass. civ., Sez. U. Sent. n.17931/2013; Cass. civ., Sez. 63, Sent. n.3437/2014; Cass. civ., Sez. 3, Sent. n. 6935/2007; Cass. civ., Sez. 3, Sent. n. 19132/2005).

Poichè nel ricorso la L. ha debitamente evidenziato che “la decisione di primo grado, nella parte in cui aveva riconosciuto il diritto al rimborso anche della spesa di Euro 180,00, sostenuta per la fattura emessa dal consulente tecnico di parte (….), non era stata oggetto di specifico appello, nè dall’odierna ricorrente, nè tanto meno in via incidentale da veruna controparte, essendo l’uno (il La.) rimasto contumace anche nel secondo grado di giudizio ed avendo l’altra (la compagnia di assicurazione), in sede di comparsa di costituzione e risposta (….), limitato la sua resistenza alla semplice richiesta del rigetto dell’appello”, il vizio dedotto può essere qualificato come vizio di violazione del giudicato interno e il motivo di ricorso deve dunque essere accolto sulla base di un percorso in iure diverso da quello prospettato dalla ricorrente.

Si aggiunga, inoltre, che tra i poteri ufficiosi riconosciuti alla Corte di cassazione (art. 382 c.p.c., u.c. e art. 384 c.p.c., comma 3) figura quello di rilevare l’esistenza del giudicato interno ove emerga da atti comunque prodotti nel corso del giudizio (Cass. civ., Sez. 1, Sent. n. 15627/2016; Cass. civ., Sez. 6 – 1, Ord. n. 12159/2011), sicchè anche sotto questo profilo si impone l’accoglimento del motivo di ricorso in esame, atteso che tale accoglimento si traduce nel caso di specie nel rilievo ufficioso del giudicato interno sulla statuizione indebitamente riformata dal giudice di appello.

2.1. Con il secondo motivo (“violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n.”), L.M. si duole del rigetto da parte del Tribunale del motivo di appello con cui aveva censurato l’insufficiente liquidazione delle spese processuali operata dal giudice di pace.

Deduce che quest’ultimo aveva errato nella determinazione sia dei diritti (che erano stati liquidati in Euro 550,00, anzichè in Euro 912,00, somma dovuta in applicazione degli importi fissi previsti dalla Tabella B del D.M. n. 127 del 2004) sia degli onorari (che erano stati liquidati in Euro 500,00, misura inferiore al limite minimo inderogabile in base alla Tabella A del medesimo decreto, corrispondente ad Euro 700,00), sia, infine, del rimborso forfetario delle spese generali, quantificabile nel 12,5% di diritti ed onorari.

Afferma che, sebbene nell’atto di appello, avuto riguardo allo scaglione di valore di riferimento e tenuto conto dell’effettiva attività svolta dal difensore, avesse censurato la statuizione del primo giudice evidenziando analiticamente tanto le somme fisse spettanti a titolo di diritti quanto le somme minime spettanti a titolo di onorari in relazione a ciascuna delle voci previste nelle rispettive tabelle, il tribunale aveva rigettato il motivo di gravame senza alcuna motivazione.

11.2. Anche questo secondo motivo – che non è limitato alla formale deduzione di vizi di violazione di legge ma censura nella sostanza la statuizione impugnata anche sotto il profilo dell’omessa motivazione – è fondato.

Investito della censura sull’insufficiente liquidazione delle spese processuali operata dal Giudice di pace, il giudice di appello l’ha infatti rigettata senza dare alcun conto delle ragioni di tale statuizione, limitandosi a correggere l’errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza impugnata (in cui, per una svista, era stata utilizzata, per indicare i soggetti sui quali sarebbe dovuto gravare il carico delle spese, la parola “ricorrenti” in luogo della parola “resistenti”) e ad affermare che “per il resto la sentenza impugnata va confermata”, senza esaminare le analitiche deduzioni dell’appellante in ordine alla necessità di pervenire ad una liquidazione maggiore dei diritti e degli onorari, avuto riguardo agli importi stabiliti dalle Tabelle A e B allegate al D.M. n. 127 del 2004, applicabile ratione temporis.

L’assoluta carenza di motivazione, risultante dal testo della sentenza impugnata a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, integra un’anomalia denunciabile in cassazione anche dopo la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, in quanto attiene all’esistenza stessa della motivazione.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti chiarito che la citata riformulazione esclude il controllo di legittimità sulla motivazione con riguardo al parametro della sufficienza ma non anche con riguardo a quello dell’esistenza, atteso che la mancanza assoluta di motivazione si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante sulla quale non può difettare il sindacato di legittimità, sia pure ridotto al “minimo costituzionale” (Cass. civ., Sez. U, Sentt. nn. 8053 e 8054/2014; v. anche Cass. civ., Sez. 6 – 3, Ord. n. 21257/2014).

La sentenza impugnata deve dunque essere cassata in accoglimento di entrambi i motivi di ricorso.

3. Ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, questa Corte può decidere la causa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto.

In particolare, con riguardo al danno emergente da spese mediche, deve riconoscersi a L.M. il diritto di ottenere, a tale titolo, l’intero importo da lei originariamente richiesto, pari ad Euro 1.153,44, comprensivo, tra l’altro, sia della somma di Euro 209,81, spesa per il pagamento della fisioterapia riabilitativa (ricondotta nell’ambito delle spese mediche risarcibili dallo stesso giudice di appello) sia della somma di Euro 180,00, spesa per la consulenza medico-legale (già ricondotta nell’alveo delle spese risarcibili giusta la statuizione del Giudice di pace, coperta da giudicato).

Questa somma, vertendosi in materia di obbligazione risarcitoria, avente natura di debito di valore, deve essere annualmente rivalutata secondo gli indici Istat dal momento dell’evento dannoso sino alla data di pubblicazione della sentenza e deve essere accresciuta degli interessi, nella misura legale (già Cass. civ., Sez. U, Sent. n.1712/1995; successivamente v. Sez. 3, Sent. n.15709/2011; Sez. 1, Sent. n. 18243/2015). Questi ultimi devono calcolarsi sul credito espresso in moneta all’epoca dell’evento dannoso e poi rivalutato anno per anno sino al saldo (Cass. civ., Sez. 3, Sent. n. 21396/2014).

4. Con riguardo alle spese del giudizio di primo grado, deve prendersi atto dell’errore commesso dal Giudice di pace in sede di quantificazione dei diritti e degli onorari, dovendosi liquidare – in applicazione delle Tabelle A e B allegate al D.M. n. 127 del 2004, applicabile ratione temportis, e tenuto conto dell’attività espletata dal difensore, come analiticamente descritta nell’atto di appello, nonchè dello scaglione di riferimento – l’importo di Euro 912,00 per diritti (in luogo del minor importo di Euro 550,00 effettivamente liquidato), l’importo di Euro 700,00 per onorari (in luogo del minor importo di Euro 500,00 effettivamente liquidato) e l’importo di Euro 201,50 per spese generali (in luogo del minor importo di Euro 131,25 effettivamente liquidato).

5. In forza dell’efficacia espansiva prevista dall’art. 336 c.p.c. (a mente del quale la cassazione ha effetto anche sulle parti della decisione dipendenti da quella cassata) la cassazione della sentenza di appello travolge la pronuncia sulle spese, spettando al giudice che decide nel merito (il giudice del rinvio o la stessa Corte di cassazione nell’ipotesi dell’art. 384 c.p.c., comma 2) il potere di rinnovare la relativa regolamentazione con riguardo all’intero giudizio, alla luce dell’esito finale della lite (Sez. 3, Sent. n.4887/2016; Sez. L, Sent. n.6938/2003).

Nel caso di specie, pertanto, deve ritenersi travolta anche la statuizione di compensazione delle spese emessa dal tribunale con riguardo al giudizio di appello, sebbene la stessa non abbia formato oggetto di specifiche censure da parte della ricorrente.

Tanto le spese del giudizio di appello quanto quelle del giudizio di cassazione devono infatti seguire la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi, rispettivamente, del D.M. n. 140 del 2012 e del D.M. n. 55 del 2014.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito:

condanna la Società Cattolica di Assicurazione e La.An.Ra., in solido tra loro, a pagare a L.M., a titolo di risarcimento del danno emergente per spese mediche, la somma complessiva di Euro 1.153,44, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat fino alla data di pubblicazione della sentenza e da accrescere degli interessi legali da calcolarsi sul credito espresso in moneta all’epoca dell’evento dannoso e poi rivalutato anno per anno sino al saldo;

condanna la Società Cattolica di Assicurazione e La.An.Ra., in solido tra loro, a rimborsare alla ricorrente le spese del giudizio, che liquida: per il primo grado in Euro 1.813,50, di cui Euro 912,00 per diritti, Euro 500,00 per onorari ed Euro 201,50 per spese generali; per il grado di appello in Euro 1.700,00, oltre accessori e spese generali come per legge; e per il giudizio di cassazione in Euro 1.600,00, oltre accessori e spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 12 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

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