Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5797 del 13/03/2014
Civile Sent. Sez. 3 Num. 5797 Anno 2014
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA
PU
SENTENZA
sul ricorso 27355-2010 proposto da:
PEZZOLA
GIULIO
PZZGLI37P08H501V,
elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA D PURIFICATO 147, presso lo
studio dell’avvocato CARDILLI GIOVANNI, che lo
rappresenta e difende giusta procura speciale a
margine;
– ricorrente –
2014
148
contro
EQUITALIA GERIT SPA AGENTE RISCOSSIONE PROVINCIA ROMA
00410080584 in persona dell’Amministratore Delegato e
Legale rappresentante pro tempore Dott. BENEDETTO
1
Data pubblicazione: 13/03/2014
MINEO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XXIV
MAGGIO 43, presso lo studio dell’avvocato PURI PAOLO,
che la rappresenta e difende giusta procura speciale
in calce;
– controricorrente –
ROMA, depositata il 05/10/2009, R.G.N. 47689/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza
del
20/01/2014
dal
Consigliere
Dott.
FRANCESCO MARIA CIRILLO;
udito l’Avvocato VINCENZO GOLINO per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso;
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avverso la sentenza n. 19929/2009 del TRIBUNALE di
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Giulio Pezzola citava a giudizio, davanti al Tribunale
di Roma, la s.p.a Equitalia Gerit, chiedendo che fosse
dichiarata l’inesistenza e/o la nullità della notifica della
cartella n. 097 2007 9012503363/000, a lui recapitata a mani
intimazione di pagamento era stata eseguita senza il rispetto
delle norme in tema di notificazione; 2) la cartella-avviso di
intimazione era priva della motivazione del responsabile del
procedimento e dell’indicazione dei termini per il ricorso
all’autorità giudiziaria; 3) il relativo credito era prescritto
a causa del decorso del termine di cui all’art. 3, comma 9,
della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Il Tribunale, dopo aver qualificato le contestazioni
dell’attore in parte come opposizione all’esecuzione (quanto al
profilo della prescrizione) e in parte come opposizione agli
atti esecutivi (quanto alle contestazioni formali relative al
procedimento), con sentenza depositata il 5 ottobre 2009,
rigettava l’opposizione all’esecuzione, mentre dichiarava in
parte inammissibile e in parte rigettava l’opposizione agli
atti esecutivi, condannando l’opponente al pagamento delle
spese.
2. Contro la sentenza del Tribunale di Roma propone ricorso
Giulio Pezzola, con atto affidato a due motivi.
Resiste con controricorso la s.p.a Equitalia Gerit.
del portiere, in quanto l) la notificazione dell’avviso-
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Corte rileva in via preliminare che il presente
giudizio, qualificato dalla sentenza impugnata in parte come
opposizione all’esecuzione e in parte come opposizione agli
atti esecutivi, non è soggetto alla sospensione feriale dei
742, come da consolidata giurisprudenza di questa Corte
applicabile anche al giudizio di cassazione (v., tra le altre,
le sentenze 10 febbraio 2005, n. 2708, 25 maggio 2007, n.
12250, 15 febbraio 2011, n. 3688, 12 marzo 2013, n. 6107, e 29
agosto 2013, n. 19872, nonché le ordinanze 27 aprile 2010, n.
9998, 11 gennaio 2012, n. 171).
Tale profilo esime il Collegio dalla necessità di
affrontare il problema, posto dall’odierno ricorrente, relativo
alla asserita tempestività della seconda notifica del ricorso che il Pezzola ha reiterato dopo aver avanzato a questa Corte
un’istanza di rimessione in termini – avvenuta il 15 febbraio
2011. Infatti, ove pure si ammettesse, come il ricorrente
vorrebbe, che tale seconda notifica sia da considerare
incolpevole conseguenza del trasferimento del domicilio legale
da parte della società controricorrente, si dovrebbe
riconoscere validità alla prima notifica del ricorso, che
sarebbe avvenuta in data 18 novembre 2010, presso lo studio
dell’avv. Alessandra Calabrò, in Roma, Viale Parioli 93. È
evidente, però, che il risultato sarebbe il medesimo, in quanto
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termini, ai sensi dell’art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n.
la mancanza della sospensione feriale dei termini fa sì che
anche tale notifica sia, comunque, tardiva, perché nella specie
la sentenza impugnata è stata depositata il 5 ottobre 2009.
Ne consegue che il ricorso, proposto in ogni caso oltre il
termine annuale di cui all’art. 327 cod. proc. civ., nel testo
applicabile, deve essere dichiarato
inammissibile per tardività.
2. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.
A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del giudizio di legittimità,
conformità
ministeriale
ai
soli
20
parametri
luglio
2012,
liquidate in
introdotti
n.
140,
dal
decreto
sopravvenuto
a
condanna
il
disciplinare i compensi professionali.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte
dichiara inammissibile
il ricorso e
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione,
liquidate in complessivi euro 5.200, di cui euro 200 per spese,
oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza
Sezione Civile, il 20 gennaio 2014.
ratione temporis