Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5797 del 10/03/2010

Cassazione civile sez. III, 10/03/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 10/03/2010), n.5797

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO

58, presso lo studio dell’Avvocato LA MARRA MATTIA MARIA,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARTINI PIETRO, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.M.L., D.M.V., D.M.F., quali eredi della

madre C.E., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

TEODORO MONTICELLI 12, presso lo studio dell’Avvocato PILEGGI

Antonio, rappresentati e difesi dall’Avvocato SALERA’ SANDRO, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

D.M.G., in proprio e quale erede di C.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 54/2009 del TRIBUNALE di CASSINO, del 14/1/09,

depositata il 16/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. FINOCCHIARO Mario;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. SCARDACCIONE EDUARDO

VITTORIO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione in opposizione a precetto F.M. ha evocato in giudizio, innanzi al Tribunale di CASSINO, D.M. G., D.M.L., D.M.V. e D.M.F., il primo in proprio e quale erede di C.E. e gli altri in tale ultima qualita’, per sentire dichiarare la nullita’ del precetto notificatogli, ad istanza di questi ultimi, il 21 novembre 2006.

A sostegno della pretesa, l’opponente ha dedotto, da un lato, che i convenuti avevano notificato, in data 21 novembre 2006, un atto di precetto, intimando all’opponente di adempiere agli obblighi scaturenti dalla sentenza n. 2748/04 della Corte di appello di Roma e, quindi, di ripristinare lo stato originario di un terreno sito in (OMISSIS), distinto in Catasto al Foglio n. (OMISSIS), e di provvedere al pagamento delle somme liquidate nella pronuncia, dall’altro, che le somme di cui era stato chiesto il pagamento non erano state correttamente determinate, da ultimo, che gli altri capi della sentenza non erano eseguibili, non essendo la sentenza ancora passata in giudicato.

Costituitisi in giudizio D.M.G., D.M.L., D.M. V. e D.M.F., nelle suindicate qualita’, gli stessi hanno chiesto il rigetto della opposizione, evidenziando che le somme di cui era stato intimato il pagamento erano state determinate in conformita’ della sentenza di secondo grado e che la sentenza appellata va qualificata come pronuncia di condanna e, pertanto, costituisce titolo immediatamente esecutivo.

Svoltasi la istruttoria del caso, l’adito giudice, con sentenza 14 – 16 gennaio 2009 ha rigettato l’opposizione.

Per la cassazione di tale ultima pronunzia ha proposto ricorso, affidato a due motivi, con atto 13 febbraio 2009 F.M..

Resistono, con controricorso, illustrato da memoria, D.M.G., D.M.L., D.M.V. e D.M.F..

In margine a tale ricorso – proposto contro una sentenza pubblicata successivamente al 2 marzo 2006 e, quindi, soggetto alla disciplina del processo di Cassazione cosi’ come risultante per effetto dello modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – e’ stata depositata relazione (ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.) perche’ il ricorso sia deciso in Camera di consiglio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., precisa, nella parte motiva:

2. Denunziando la opponente a precetto che i D.M. avevano erroneamente precettato l’intera somma liquidata in sentenza e non la sola quota loro spettante e che erroneamente era stato chiesto il pagamento delle spese generali di cui non e’ menzione nel titolo esecutivo, il tribunale di Cassino ha osservato che ai sensi dell’art. 615 c.p.c. l’opposizione avverso il precetto deve necessariamente trovare fondamento nella contestazione del diritto a procedere a esecuzione forzata, ossia nella inesistenza originaria o sopravvenuta del titolo esecutivo ovvero nella impignorabilita’ dei beni assoggettati a esecuzione e che nella specie le doglianze dell’opponente non attengono al diritto del creditore di procedere alla esecuzione forzata in base al titolo giudiziale in suo possesso, ma unicamente a una questione attinente al quantum debeatur, e le stesse – di conseguenza – vanno necessariamente proposte e risolte in sede esecutiva.

3. La ricorrente censura nella parte de qua la sentenza impugnata denunziando:

– da un lato violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 112, 282, 336, 365 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Si osserva, infatti, che essa concludente si e’ opposta al precetto evidenziando che la sentenza di appello (il titolo esecutivo ex adverso azionato) aveva compensato le spese del doppio grado del giudizio tra essa F. e quattro dei sei attori e che i D.M., di conseguenza, non aveva titolo per chiedere tutta la somma liquidata dalla sentenza di primo grado per spese di lite, come precettate, atteso che la sentenza di appello – sostituendosi a quella di primo grado – le aveva compensate, riducendole seppure in parte. Ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. si sottopone all’esame di questa Corte il seguente principio di diritto: dica l’Ecc.ma Corte di Cassazione se possono essere svolte con atto di citazione ex art. 615 c.p.c., comma 1 le contestazioni del debitore che sostenga che con l’atto di precetto e’ stato chiesto il pagamento di somme non dovute perche’ riconosciute da una sentenza poi riformata in parte e, sul punto, dal titolo esecutivo, e che sostenga altresi’ che le somme richieste con il precetto non sono state liquidate dal titolo esecutivo primo motivo;

– dall’altro, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in riferimento agli art. 100, 112, 282, 336 e 615 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), di nuovo dolendosi del passaggio sopra trascritto della motivazione della sentenza impugnata e precisando ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c.: a parere della ricorrente la motivazione dell’impugnata sentenza non sorregge la decisione perche’ e’ contraddittoria, illogica e insufficiente, li dove pur avendo affermato, giustamente, che la domanda dell’opponente doveva qualificarsi come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., dato che la F. si stava lamentando della non debenza delle somme indicate nel precetto non essendo state correttamente determinate in base al titolo esecutivo, ha poi pero’ rigettato l’opposizione affermando, contraddittoriamente ed in estrema sintesi (3 righi) senza altre argomentazioni, appunto, che le doglianze dell’attuale ricorrente non attenevano al diritto del creditore a procedere all’esecuzione forzata in base al titolo giudiziale in suo possesso ma unicamente ad una questione attinente al quantum debeatur, con la conseguenza, sempre a dire del Tribunale di Cassino, che andavano necessariamente proposte e risolte in sede esecutiva secondo motivo.

4. Il proposto ricorso pare manifestamente fondato.

Come riferito sopra il tribunale di Cassino, qualificata come opposizione all’esecuzione, a norma dell’art. 615 c.p.c., l’opposizione a precetto della F. l’ha rigettata, ritenendola inammissibilmente proposta, sul rilievo assorbente che “ai sensi dell’art. 615 c.p.c. l’opposizione avverso il precetto deve necessariamente trovare fondamento nella contestazione del diritto a procedere a esecuzione forzata, ossia: a) nella inesistenza originaria o sopravvenuta del titolo esecutivo; b) nella impignorabilita’ dei beni assoggettati a esecuzione� e affermando che nella specie “le doglianze dell’opponente non attengono al diritto del creditore di procedere alla esecuzione forzata in base al titolo giudiziale in suo possesso, ma unicamente a una questione attinente al quantum debeatur. Esse, dunque, proprio per tale motivo, vanno necessariamente proposte e risolte in sede esecutiva�.

Non pare che un tale assunto possa seguirsi.

Deve ribadirsi, infatti, in conformita’ a quanto ripetutamente enunciato da questa Corte regolatrice, che in caso di opposizione a precetto configura opposizione all’esecuzione non solo quella con la quale si neghi in radice il diritto a procedere a esecuzione forzata, per inesistenza – originaria o sopravvenuta – del titolo o del credito, ma anche quella con la quale si assuma che il precetto e’ stato intimato per una somma superiore, rispetto a quella risultante dal titolo (cfr., ad esempio, Cass. 5 maggio 2009, n. 10295; Cass. 10 marzo 1998, n. 2638, nonche’ Cass. 25 settembre 2000, n. 12664).

Pare, in conclusione, che il proposto ricorso debba trovare accoglimento in applicazione del seguente principio di diritto “e’ consentito, in sede di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. lamentare il solo ammontare del credito per cui si procede (dedurre, cioe’ che la somma precettata e’ superiore a quella indicata nel titolo esecutivo)�.

3. Ritiene il Collegio di dovere fare proprio quanto esposto nella sopra trascritta relazione, specie tenuto presente che le repliche alla stessa, contenute nella memoria ex art. 378 c.p.c. del controricorrente, non solo non giustificano un superamento delle considerazioni svolte nella relazione – sopra trascritte – e della pacifica giurisprudenza ivi ricordata, ma prescindono totalmente da quella che e’ la ratio decidendi del giudice a quo correttamente sindacata da parte del ricorrente e dalle argomentazioni, in diritto, svolte nella relazione al fine di dimostrare la fondatezza del ricorso.

Il proposto ricorso, conclusivamente, deve essere accolto, in quanto manifestamente fondato, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa anche per le spese di questo giudizio di legittimita’ al tribunale di Cassino in diversa composizione.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio di legittimita’ al tribunale di Cassino, in diversa composizione.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2010

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