Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5797 del 08/03/2017

Cassazione civile, sez. III, 08/03/2017, (ud. 12/01/2017, dep.08/03/2017),  n. 5797

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

O.C., O.A., U.A., elettivamente

domiciliati in ROMA VIA DEI VALERI 1, presso lo studio dell’avvocato

GERMANI MAURO, che li rappresenta e difende giusta procura in calce

all’atto di cit. introdutt. giudizio di primo grado;

– ricorrenti –

contro

ACE EUROPEAN GROUP LTD, in persona del Procuratore Speciale Dott.ssa

A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE REGINA

MARGHERITA 278, presso lo studio dell’avvocato MARCO FERRARO, che la

rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 64/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 08/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/01/2017 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE ALESSANDRO che ha concluso per l’inammissibilità.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

U.A., O.A. e O.C. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Roma ha confermato la decisione del tribunale di rigetto della domanda da loro formulata, in qualità eredi di O.E., nei confronti della Ace European Group LTD, avente ad oggetto il pagamento dell’indennizzo loro asseritamente spettante in ragione della polizza assicurativa per il caso di morte di cui era titolare il loro dante causa.

Al ricorso per cassazione, proposto senza la formulazione di motivi specifici, ha resistito con controricorso la Ace European Group LTD.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è inammissibile.

Ai sensi dell’art. 365 c.p.c., la procura per il ricorso per cassazione ha carattere speciale ed è valida solo se conferita, con specifico riferimento alla fase di legittimità, dopo la pubblicazione della sentenza impugnata. E pertanto inidonea allo scopo, e come tale determina l’inammissibilità del ricorso, la procura apposta a margine od in calce all’atto introduttivo del giudizio di merito, ancorchè conferita per tutti i gradi e le fasi del giudizio, perchè da essa non è dato evincere il suo conferimento in epoca successiva alla sentenza impugnata e il suo riferimento al giudizio di legittimità (Cass. civ., Sez. U, Sent. n. 488 del 13/07/2000; Sez. 1, Sent. n. 13558/2012; Sez. 6-3, Ord. n.19226/2014; Sez. 6-3 Ord. n.58/2016).

Nel caso di specie, non si rinviene in atti alcuna procura speciale e nell’intestazione del ricorso si legge che le ricorrenti sono rappresentate dall’Avv. Germani Mauro “giusta delega in calce all’atto di citazione introduttivo di giudizio di primo grado”.

Ne consegue, pertanto, l’inammissibilità del ricorso medesimo, mancando il conferimento del mandato al difensore per la proposizione dell’impugnazione (artt. 83, 365 e 369 c.p.c.).

2. Quanto alle spese del giudizio di cassazione, va evidenziato che l’attività processuale compiuta dal difensore in difetto di procura speciale è attività di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità, dovendosi escludere che possa essere imputata ai soggetti da lui assistiti, rispetto ai quali non produce alcun effetto, stante la mancanza dell’atto di conferimento della rappresentanza tecnica. Di conseguenza la condanna alle spese del presente giudizio di legittimità va pronunciata nei confronti del difensore, Avv. Mauro Germani, quale unica controparte della società controricorrente nel giudizio medesimo. Sul difensore, infine, deve gravare anche il carico dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 come novellato dalla L. n. 228 del 2012(Cass. civ., Sez. U, Sent. n.10706/2006; Sez. 6-3, Ord. n.19226/2014; Sez. 6-3 Ord. n.58/2016).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna l’Avv. Mauro Germani a rimborsare alla società controricorrente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del difensore delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 12 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

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