Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5797 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 03/03/2020, (ud. 09/07/2019, dep. 03/03/2020), n.5797

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. 52/2016 proposto dall’Agenzia delle

Entrate rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato

domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12;

– ricorrente-

Contro

G.M., G.S., rappresentati e difesi dall’avv.to

Luigi Picerozzi con domicilio eletto in Roma, piazza Adriana n. 11;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto

n. 1118/26/15 depositata il 29.06.2015;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 09/07/2019 dal

Consigliere Dott. Catello Pandolfi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Umberto De Augustinis che ha concluso chiedendo

l’inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso;

udito l’avv. Avv. Marco Rossi per delega dell’avv. Picarozzi per la

parte resistente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia propone ricorso avverso la sentenza della CTR del Veneto n. 1118/26/2015 deposita il 29.6.2015. Tale decisione era stata adottata in seno al giudizio di rinvio disposta dall’Ordinanza di questa Corte n. 18581/2013, di accoglimento del ricorso dell’Amministrazione per la cassazione della sentenza della stessa Commissione n. 39/30/11 depositata ii 15/03/2011, parzialmente favorevole al contribuente. L’Ordinanza di questa Corte rinviava al giudice regionale per il riesame nel merito della vertenza, alla luce del principio di diritto in essa indicati.

E’ da ricordare che la controversia ha origine dal contrasto circa il regime di tassazione delle somme erogate dall’ENEL in favore dei suoi dirigenti all’atto della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il sig. G.B. (i cui eredi resistono nel presente giudizio), anch’ egli dirigente dell’ente, lamentava che sulle somme liquidategli come pensione integrativa aziendale fosse stata applicata, dall’ente quale sostituto d’imposta, una ritenuta calcolata con aliquota del 31,39% e non del 12,50% come dovuto.

La Commissione territoriale, in esito al riesame, adottava la decisione impugnata dall’Ufficio con il ricorso ora all’esame di questo Collegio.

L’Agenzia, con due motivi, censura tale pronuncia di condanna dell’Amministrazione al rimborso della somma di Euro 13.816,06.

Ritiene l’Agenzia, che il giudice regionale non si sia attenuto ai principi di diritto enunciati dalla Corte nell’ordinanza di rinvio, in base ai quali l’applicazione dell’aliquota del 12,50% avrebbe dovuto riguardare solo le somme che fossero risultate frutto di investimento sul mercato.

La CTR non aveva condotto alcuna indagine che la somma assoggettata all’aliquota del 12,5 % avesse tale derivazione. Nè poteva provarlo, come invece ritenuto dal giudice del rinvio, il certificato emesso dall’ENEL, recante la data del 9.12.2005, prodotto dalla parte, indicante solo l’entità dei rendimento, ma non anche la sua provenienza da investimenti sul mercato.

Hanno resistito, con controricorso e memoria, gli eredi del sig. G.B., G.S. e G.M..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

In primo luogo, va respinta l’eccezione di inammissibilità, sollevato dalla parte resistente, del ricorso per violazione del principio di autosufficienza o di specificità dei motivi di censura.

Infatti, il ricorso contiene stralci degli atti di riferimento per consentire alla Corte di avere, dalla sola lettura dell’atto introduttivo, una adeguata conoscenza, attraverso di essi, delle precedenti fasi. Non mancando di indicare la problematica di fondo a base della controversia e le censure, riassunte chiaramente nei motivi.

Va anche respinta l’eccezione di inammissibilità degli stesso motivi per errata indicazione degli articoli, nel senso che sarebbe stato erroneamente correlato il motivo di ricorso all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, laddove i termini della doglianza, avrebbero dovuto essere riconducibili all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Per contro, è giurisprudenza costante di questa Corte che: “l’erronea intitolazione dei motivo di ricorso per cassazione non osta alla sua sussunzione in altre fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nè determina l’inammissibilità del ricorso, se dall’articolazione dei motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato. (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 26310 del 07/11/2017).

Tanto premesso, nel merito ii ricorso è da ritenere fondato.

L’ordinanza di questa Corte n. 18591 del 2013, che in accoglimento del ricorso dell’Ufficio, ha disposto il rinvio alla CTR del Veneto, ha chiaramente (ri)affermato che la tassazione al 12,5%, su parte della liquidazione corrisposta al G., dovesse riguardare le sole somme relative al rendimento netto imputabile alla gestione sui mercato ad opera del Fondo, dei capitale da esso accantonato. Ribadendo così il principio di diritto già affermato dalle sentenze delle Sezioni Unite di questa Corte nn. 13642 e 13643 del 2011, a tal fine richiamate.

Nell’ordinanza, infatti, si legge (pag. 4) che il principio cui intendeva far riferimento era quello in base al quale la tassazione con l’aliquota del 12,50% poteva essere applicata soltanto “alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento (per tale dovendosi intendere…il rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato)..”.

La sentenza della CTR in esame, per contro, disattendendo la chiara indicazione, ha assunto come parametro di riferimento il c.d. “rendimento”, ritenendolo essere il criterio da accertare per individuare la somma su cui applicare la tassazione agevolata, e non già il “rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato”.

Non è peciò condivisibile l’asserzione del resistente, secondo cui il principio di diritto, formulato dalle pronunce delle citate Sezioni Unite, faccia in modo indifferenziato riferimento al c.d. rendimento e non, in via esclusiva, a quello derivante dalla gestione sul mercato. Locuzione questa, presente (solo) nel corpo della motivazione della stessa pronuncia, ma non anche nella stesura di sintesi del principio di diritto.

E’ evidente che la formulazione del principio di diritto, costituente parte integrante della stessa motivazione, non può non essere intesa se non alla luce del complessivo iter argomentativo, dei quale il principio affermato è integrale riflesso.

Ciò posto, il documento rilasciato dall’ENEL, assunto dalla CTR a base del riconoscimento della pretesa, non provava, invece, che la somma liquidata costituisse frutto di un investimento sul mercato, non contenendo alcuna indicazione che deponesse in tal senso e lo rendesse palese. Non risulta idoneo, perciò, ad acclarare proprio l’elementi distintitvo che ii principio di diritto, richiamato dall’ordinanza di rinvio, imponeva fosse verificato.

E’ quindi da ritenere fondata la doglianza della violazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2, per mancata attuazione dei principio di diritto affermato nell’ordinanza di cassazione innanzi richiamata.

Ne discende l’accoglimento del ricorso e a cassazione della sentenza.

Null’altro dovendosi accertare in punto di fatto, questa Corte decide nel merito il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

Per lo stabilizzarsi solo progressivo della giurisprudenza di legittimità sulla problematica, ricorrono le condizioni per compensare spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020

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