Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5796 del 22/02/2022
Cassazione civile sez. VI, 22/02/2022, (ud. 20/01/2022, dep. 22/02/2022), n.5796
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11649-2021 proposto da:
P.G., titolare dell’omonima ditta agricola individuale,
domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE
di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ALFONSO
DONNARUMMA;
– ricorrente –
contro
M.C.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2362/2020 del TRIBUNALE di LATINA, depositata
il 17/12/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa BESSO
MARCHEIS CHIARA.
Fatto
PREMESSO
CHE:
P.G. ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 2362/2020 del Tribunale di Latina che aveva rigettato l’opposizione da egli proposta al decreto, che gli aveva ingiunto il pagamento in favore di M.C. di Euro 41. 887,05 per la fornitura di merci.
L’intimato M.C. non ha proposto difese.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
Preliminare all’esame dell’ammissibilità del ricorso, proposto avverso una sentenza di primo grado, è la verifica della procedibilità del medesimo.
Il ricorrente ha in ricorso dichiarato che la sentenza impugnata gli è stata notificata in data 25 febbraio 2021, ma non ha allegato la relativa relazione di notificazione e tale mancata allegazione impedisce a questa Corte di controllare la tempestività della proposizione del ricorso. Va poi precisato che il ricorso è stato notificato in data 22 aprile 2021 e pertanto non rispetta il termine di cui all’art. 325 c.p.c. con riferimento al deposito della sentenza (avvenuto il 17 dicembre 2021).
Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2 (al riguardo cfr., da ultimo, Cass. 15832/2021).
Non vi è pronuncia sulle spese non essendosi l’intimato costituito nel presente giudizio.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso improcedibile.
Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 20 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2022