Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5796 del 13/03/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 5796 Anno 2014
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

PU

SENTENZA
sul ricorso 26543-2010 proposto da:
INTERLAND HOTEL SRL 0169406090, in persona del legale
rappresenante

Sig.

MELIS,

EFISIO

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO, 62, presso lo
studio

SEBASTIANO,

RIBAUDO

dell’avvocato

rappresentata e difesa dall’avvocato MANCA FRANCESCO
2014

giusta procura speciale a margine;
– ricorrente –

147

contro

REAL

CASA

SRL

02288860410,

in

persona

dell’amministratore unico sig. GIUSEPPE VASALUCCI,

1

Data pubblicazione: 13/03/2014

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PORTUENSE 104,
presso lo studio dell’avvocato ANTONIA DE ANGELIS,
rappresentata e difesa dall’avvocato MARGELLI RENATO
giusta procura in calce;
ITALFONDIARIO SPA 00880671003, in persona della d.ssa

mandataria della CASTELLO FINANCE S.R.L., nonchè
quale società incorporante la CASTELLO GESTIONE
CREDITI S.R.L. per atto di fusione e così subentrante
in tutti i rapporti giuridici della stessa, a seguito
di atto di fusione nella qualità di procuratrice
mandataria della INTESA SANPAOLO S.P.A., Aderente al
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo
Nazionale di Garanzia e Capogruppo del Gruppo
Bancario Intesa SANPAOLO elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA VITTORIO VENETO 108, presso lo studio
dell’avvocato MALIZIA ROBERTO, rappresentata e difesa
dall’avvocato LEOPIZZI MARIA ANTONELLA giuste procure
speciali in calce;
– controricorrenti contro

BANCO SARDEGNA SPA 01564560900, BANCO NAPOLI SPA
04485191219, EQUITALIA SARDEGNA SPA 01443960909,
MONTE PASCHI SIENA SPA 00884060526, MATTANA PATRIZIA,
UNICREDIT BANCA SPA 01144620992;
– intimati –

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LAURA SERINI, nella qualità di procuratrice

nonchè contro

MELIS EFISIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
POSTUMIA l, presso lo studio dell’avvocato GIANCASPRO
NICOLA, che lo rappresenta e difende giusta procura
speciale del Dott. Notaio Dottor LUIGI POLLI del

resistente con procura

avverso la sentenza n. 2159/2010 del TRIBUNALE di
CAGLIARI, depositata il 14/07/2010, R.G.N. 9471/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/01/2014 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO MARIA CIRILLO;
udito l’Avvocato FRANCESCO MANCA;
udito l’Avvocato RENATO MARGELLI;
udito l’Avvocato ROBERTO TARTAGLIA per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
per il rigetto del ricorso;

3

7/12/2011 in Cagliari, REP. n. 25863;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

l. La s.r.l. Hinterland Hotel proponeva opposizione agli atti
esecutivi, davanti al Tribunale di Cagliari, avverso il
provvedimento di aggiudicazione e il successivo decreto di
trasferimento di un immobile oggetto di precedente pignoramento

Banco di Sardegna.
Veniva quindi introdotto con citazione il relativo giudizio
di merito, ai sensi dell’art. 618 cod. proc. civ., da parte
dell’opponente, la quale rilevava che non vi era corrispondenza
formale tra il bene pignorato e quello trasferito, in quanto i
dati catastali indicati nell’atto di pignoramento e nell’avviso
di vendita erano difformi da quelli risultanti nel decreto di
trasferimento.
Nel

giudizio

aggiudicataria

si

costituivano
ed

dell’immobile,

la
il

s.r.l.

Real

creditore

Casa,
s.p.a.

Italfondiario, i quali eccepivano l’inammissibilità
dell’opposizione e, nel merito, la sua infondatezza.
Il Tribunale, con sentenza del 14 luglio 2010, dichiarava
inammissibile l’opposizione e condannava l’opponente al
pagamento delle spese di lite, con ordine al conservatore dei
registri immobiliari di provvedere alla cancellazione della
trascrizione della domanda giudiziale.
Osservava il giudicante che il decreto di trasferimento era
stato emesso il 16 gennaio 2008 e regolarmente notificato alla
4

nell’ambito di un procedimento esecutivo promosso dalla s.p.a.

controparte il successivo 26 febbraio, sicché l’opposizione,
proposta con atto depositato il 23 luglio 2008, era da ritenere
tardiva per inosservanza del termine di venti giorni stabilito
dalla legge.
Rilevava poi il Tribunale che – pacifico dovendo ritenersi

valere con lo strumento dell’opposizione agli atti esecutivi non poteva nella specie trattarsi di una nullità assoluta del
decreto di trasferimento, come tale non assoggettata al termine
di cui all’art. 617 del codice di rito; una volta pignorata
l’area edificabile, infatti, il pignoramento e la vendita si
erano estesi anche alla costruzione innalzata dal debitore su di
essa nel corso del procedimento esecutivo. E, d’altra parte,
poiché il decreto di trasferimento aveva avuto definitiva
esecuzione, non poteva più ritenersi esistente il potere di
revoca del giudice dell’esecuzione previsto dall’art. 487 del
codice di procedura civile.
2. Contro la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto
ricorso la s.r.l. Hinterland Hotel, con atto affidato a due
motivi.
Hanno resistito, con separati controricorsi, la s.r.l. Real
Casa ed il creditore Italfondiario s.p.a.
Il ricorso, in un primo tempo trattenuto presso la Sesta
Sezione di questa Corte con discussione nella camera di

5

che la nullità del decreto di trasferimento può essere fatta

consiglio del 12 dicembre 2011, è stato dalla medesima rimesso
alla Terza Sezione per la trattazione in udienza pubblica.
La società ricorrente ha presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1.

Occorre

preliminarmente

rilevare

che

la

s.p.a.

tardività; tanto sul rilievo che, trattandosi di causa non
soggetta a sospensione feriale dei termini, a fronte della
notifica della sentenza in data 7 settembre 2010, il ricorso è
stato spedito per la notifica in data 8 novembre 2010.
1.1. L’eccezione non è fondata.
La società ricorrente, infatti, ha spedito il ricorso, a
mezzo posta, nei confronti di altri contraddittori litisconsorti
necessari in data 6 novembre 2010, e la tempestività della
notifica del ricorso rispetto ad una sola delle parti fa sl che
debba considerarsi rispettato il termine di cui all’art. 325
cod. proc. civ. anche in riferimento a tutte le altre parti
(sentenze 14 luglio 2011, n. 15466, e 14 maggio 2013, n. 11552).
2. Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione e
falsa applicazione degli artt. 99 cod. proc. civ. e 2907 cod.
civ., oltre che dei principi generali in tema di individuazione
della domanda.
Rileva parte ricorrente che il Tribunale avrebbe erroneamente
qualificato la domanda in termini di opposizione agli atti
esecutivi, mentre dal tenore della medesima si comprendeva con
6

Italfondiario ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per

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chiarezza che la parte intendeva proporre «una vera e propria
actio nullitatis avverso il decreto di trasferimento pronunciato
dal Giudice dell’esecuzione in data 16 gennaio 2008». Non doveva
ritenersi, pertanto, che tale domanda fosse soggetta ai limiti
di proponibilità di cui al citato art. 617.

falsa applicazione dell’art. 161, secondo comma, cod. proc. civ.
in relazione all’accertamento dell’inesistenza del decreto di
trasferimento suindicato, oltre ad omessa motivazione su di un
punto decisivo della controversia.
Si osserva che, nella specie, l’opponente ha sempre posto in
evidenza che l’immobile pignorato non corrispondeva a quello
effettivamente venduto, il che si tradurrebbe nell’inesistenza
del decreto di trasferimento. Nella motivazione posta dal
Tribunale non vi sarebbe «traccia delle motivazioni» che hanno
condotto il giudice a disattendere le contestazioni; la
sentenza, infatti, si limita a rilevare l’avvenuto decorso del
termine di venti giorni, senza valutare il profilo della
«inesistenza» del decreto di trasferimento.
4. I due motivi di ricorso, da trattare congiuntamente in
quanto pongono, in sostanza, il medesimo problema, sono entrambi
privi di fondamento.
La censura che in essi è prospettata si può riassumere in un
assunto di fondo, e cioè che, non essendovi corrispondenza tra
l’immobile pignorato e l’immobile trasferito col decreto oggetto
7

3. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione e

di opposizione agli atti esecutivi, tale vizio verrebbe a
determinare una situazione di tale gravità da risolversi nella
inesistenza

del decreto di trasferimento emesso ai sensi

dell’art. 586 del codice di rito. Tale inesistenza dovrebbe
implicare, come conseguenza rilevante ai fini processuali, che

com’è in effetti avvenuto nel caso di specie – anche

oltre il

termine di venti giorni di cui all’art. 617 del codice stesso.
5. Si rileva innanzitutto, in conformità a quanto già
affermato nella relazione depositata in vista della trattazione
presso la Sesta Sezione Civile di questa Corte, che non è esatto
che il provvedimento impugnato non contenga traccia delle
motivazioni in base alle quali il Tribunale è pervenuto a

l’opposizione agli atti esecutivi potrebbe essere proposta –

disattendere le deduzioni della parte ricorrente. La sentenza,9„
in verità, contiene sufficiente ed adeguata motivazione (v. pp.
6-7) per escludere che, nella specie, vi fosse una nullità
assoluta

o,

comunque,

un’inesistenza

del

decreto

di

trasferimento tale da poter essere fatta valere oltre il termine
di venti giorni fissato per le opposizioni agli atti esecutivi.
La medesima, poi, contiene anche un condivisibile richiamo alla
sentenza 26 aprile 2004, n. 7922, di questa Corte, in base alla
quale, se un immobile è assoggettato a pignoramento, questo
estende i suoi effetti alle costruzioni che vi accedono (art.
2912 cod. civ.), sicché nel caso specifico il decreto di
trasferimento non aveva avuto ad oggetto – come pretende il
8

ricorrente – un bene diverso da quello pignorato, il quale era
stato solo identificato con i dati catastali aggiornati. Il che
comporta che si è avuto il trasferimento anche di un fabbricato
insistente sul terreno pignorato.
6. Occorre poi osservare che il problema dei limiti della

proprio in riferimento alla figura giuridica della

inesistenza

richiamata nell’odierno ricorso, è stato già oggetto di
approfondimento da parte della giurisprudenza di questa Corte.
Ed invero le Sezioni Unite, con la sentenza 27 ottobre 1995,
n. 11178, hanno scandagliato

funditus

la complessa materia,

pervenendo alla conclusione che il processo esecutivo è
strutturato come una successione di subprocedimenti finalizzati
all’unico obiettivo di procedere all’espropriazione del bene
pignorato al fine di garantire la soddisfazione dei creditori.
In particolare, occupandosi proprio della figura
dell’espropriazione immobiliare (che è la medesima di cui oggi
si discute), le Sezioni Unite hanno posto in evidenza che in
essa si possono individuare varie fasi: l’autorizzazione della
vendita, la vendita, l’aggiudicazione, il trasferimento del bene
e, infine, la distribuzione del ricavato. L’autonomia di ogni
fase – osserva la pronuncia in esame – «è resa evidente dal
fatto che ciascuna serie di atti è ordinata ad un provvedimento
che la conclude, il quale, quando abbia avuto esecuzione, non è
ritrattabile dal giudice che lo ha emesso (art. 487, primo
9

rilevabilità dei vizi all’interno del processo di esecuzione,

comma, cod. proc. civ.), ma può essere dichiarato nullo solo a
seguito di opposizione agli atti esecutivi». La particolarità
del processo esecutivo – che di regola non ha come fine quello
di accertare diritti – fa sì che le situazioni invalidanti che
si realizzano in ciascuna fase «sono suscettibili di rilievo nel

processo attinga il risultato che ne costituisce lo scopo», che
è quello suddetto del soddisfacimento dei creditori.
In tal modo, quindi, le Sezioni Unite hanno chiarito che la
controversa figura giuridica dell’inesistenza non ha ragione
d’essere, nel processo di esecuzione, negli stessi termini di
cui al processo di cognizione (l’insegnamento di questa
pronuncia è stato di recente ripreso, in relazione a diverse

corso ulteriore del processo solo in quanto impediscano che il

fattispecie, dalle sentenze di questa stessa Sezione 16 gennaio A03,
2007, n. 837, e 29 settembre 2009, n. 20814).
7. Applicando tali principi al caso di specie, si trae la
dovuta conclusione che il decreto di trasferimento di cui
all’art. 586 cod. proc. civ., ancorché – come in ipotesi adombra
l’odierno ricorrente, anche nella memoria – abbia avuto ad
oggetto un bene in tutto o in parte diverso da quello pignorato,
non può considerarsi per questo

inesistente

(categoria ammessa

da questa Corte, in relazione al processo di esecuzione, solo in
riferimento al decreto privo di sottoscrizione, v. sentenza 8
giugno 1985, n. 3447), ma eventualmente sarà affetto da
invalidità da far valere col rimedio dell’opposizione agli atti
10

esecutivi nei termini di cui all’art. 617 del codice di rito. E
ciò comporta che il Tribunale ha correttamente considerato
tardiva l’opposizione proposta dalla società oggi ricorrente.
È evidente, poi, che, ove il lamentato errore dovesse andare
ad incidere nella sfera giuridica di terzi, costoro avrebbero la

cod. civ. a tutela dell’acquirente o assegnatario, di avvalersi
dei rimedi loro riservati, endoesecutivi o esterni al processo
esecutivo, ma comunque diversi dall’opposizione di cui all’art.
617 cod. proc. civ. oggetto del presente giudizio.
8. Il ricorso, pertanto, è rigettato.
A tale esito segue la condanna della società ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in
conformità ai soli parametri introdotti dal decreto ministeriale
20 luglio 2012, n. 140, sopravvenuto a disciplinare i compensi
professionali.
PER QUESTI MOTIVI

La Corte

rigetta

il ricorso e

condanna

il ricorrente al

pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in
complessivi euro 4.200, di cui euro 200 per spese, oltre
accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza
Sezione Civile, il 20 gennaio 2014.

possibilità, nel rispetto delle regole previste dall’art. 2929

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