Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5796 del 10/03/2010

Cassazione civile sez. III, 10/03/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 10/03/2010), n.5796

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

IL PESCATORE DI MECCA GIOVANNI & C. S.N.C., in persona del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

REGINA MARGHERITA 157, presso lo studio dell’avvocato MURANO GIULIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato CILIENTO LORENZO, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA POTENZA S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 557/2 008 del TRIBUNALE di MELFI, depositata

il 18/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. FINOCCHIARO Mario;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. SCARDACCIONE Eduardo

Vittorio.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La societa’ “Il pescatore”, di Mecca Giovanni & c. s.n.c. ha convenuto in giudizio, avanti al Tribunale di Melfi, la S.E.M., Societa’ Esattorie Meridionali s.p.a., esponendo di avere proposto opposizione agli atti esecutivi contro l’avviso di vendita “in una al pignoramento” del ristorante ed albergo “il Pescatore”.

L’istante ha riprodotto il testo del ricorso, nel quale si precisava che la S.E.M. s.p.a. aveva notificato avviso di vendita e pignoramento dell’azienda, appartenente all’opponente, che detti atti erano inesistenti, in quanto rivolti il secondo alla societa’ Mecca Americo & Giovanni s.n.c, ed il primo alla societa’ “il PESCATORE di Mecca Americo & Giovanni s.n.c, gia’ Mecca).

Americo & Giovanni s.n.c, che, in proposito, non poteva parlarsi di continuita’ soggettiva per effetto di trasformazione, trattandosi di societa’ in nome collettivo, che l’ultima trasformazione aveva mutato anche “l’assetto interno della societa’, anche con riguardo alle partecipazioni dei soci illimitatamente responsabili… al di la’ della sola modificazione della ragione sociale”, che il vizio della notificazione dell’avviso di vendita era insanabile.

Ha riferito altresi’, l’opponente che il giudice dell’esecuzione aveva sospeso l’esecuzione, e di riportarsi a quanto dedotto nel ricorso presentato al medesimo giudice dell’esecuzione, chiedendo l’accoglimento della domanda oppositiva con la condanna della SEM s.p.a. al risarcimento del danno conseguente al pignoramento che nel termine di cui all’art. 183 c.p.c. sarebbe stato meglio specificato.

Costituitasi in giudizio la convenuta ha opposto oltre ad altre difese in alcun modo pertinenti alla presente controversia che la societa’ “Mecca Americo & Giovanni s.n.c.” aveva soltanto mutato la denominazione, in quella di “il Pescatore di Mecca Giovanni & C. s.n.c”, che, ove effettivamente la prima societa’ fosse estinta, allora l’attuale opponente era priva di legittimazione attiva (quella estinta, del resto, avrebbe potuto agire mediante un curatore speciale, ai sensi degli artt. 78 e 80 c.p.c.), che il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57 vieta le opposizioni all’esecuzione, salvo che venga dedotta come non accadeva nella fattispecie, l’impignorabilita’ dei beni, che l’opponente non aveva dimostrato il danno grave ed irreparabile ed il fondato pericolo del medesimo, necessari alla sospensione, che non erano stati individuati, dalla ricorrente, gli estremi della responsabilita’ aquiliana, in capo alla controparte, che la notificazione era stata ritualmente eseguita nella sede sociale, a mani del rappresentante legale e essendosi costituito in giudizio il soggetto destinatario della notificazione, si era verificato comunque il fenomeno di cui all’art. 156 c.p.c., u.c..

Ha concluso la convenuta chiedendo, preliminarmente, fosse dichiarata la carenza di legittimazione attive della societa’ “il Pescatore di Mecca Giovanni & C. s.n.c. laddove dovesse ritenersi la Mecca Americo & Giovanni estinta, nel merito, il rigetto della domanda avversaria infondata in fatto e diritto.

Svoltasi la istruttoria del caso, l’adito giudice con sentenza 18 novembre 2008 ha rigettato l’opposizione.

Per la cassazione di tale sentenza, notificata il 9 dicembre 2008, ha proposto ricorso, con atto 3 febbraio 2009 e date successive, “il Pescatore” di Mecca Giovanni & C. s.n.c, affidato a un unico motivo.

Non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede l’intimata Equitalia Potenza s.p.a..

In margine a tale ricorso – proposto contro una sentenza pubblicata successivamente al 2 marzo 2006 e, quindi, soggetto alla disciplina del processo di Cassazione cosi’ come risultante per effetto dello modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – e’ stata — depositata relazione (ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.) perche’ il ricorso sia deciso in Camera di consiglio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., precisa, nella parte motiva:

2. La societa’ odierna ricorrente ha invocato, innanzi al tribunale di Melfi, la inesistenza dell’avviso di pignoramento e di vendita dell’azienda appartenente ad essa opponente in quanto:

– mentre il pignoramento era stato eseguito nei confronti della “Mecca Americo & Giovanni s.n.c”;

– l’avviso di vendita era stato rivolto alla “il Pescatore di Mecca Americo & Giovanni s.n.c, gia’ Mecca Americo & Giovanni s.n.c”.

Il tribunale ha ritenuto infondata la opposizione evidenziando che la societa’ “Mecca Americo & Giovanni s.n.c”, come si legge nell’atto negoziale (contratto) intitolato “verbale di modifica della ragione sociale della societa’ in nome collettivo Mecca Americo & Giovanni” (in atti di parte opponente), e si evince dalla visura storica camerale (prodotta dalla pare convenuta), ha adottato la nuova ragione sociale di “il pescatore di Mecca Americo & Giovanni s.n.c, gia’ Mecca Americo & Giovani” con atto del 2 ottobre 2003 (iscritto il 13 maggio 2004 nel registro delle imprese, come da visura).

Poiche’ nell’atto costitutivo deve essere indicata la ragione sociale (art. 2295 c.c., n. 2), e’ evidente – ha sottolineato il giudice a quo – che trattasi di modificazione del medesimo (art. 2300 c.c.): ed altrettanto dicasi per le ipotesi di mutamento del numero e delle persone dei soci (art. 2295 c.c., n. 1), in ogni caso nella permanenza del medesimo soggetto di diritto, si che l’opposizione deve essere rigettata.

3. La ricorrente censura la riassunta sentenza denunziando “violazione degli artt. 2267, 2268 e 2304 c.c., degli artt. 2291, 2297 e 2300 c.c. degli artt. 156, 160 c.p.c., e dell’art. 145 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., sub 3”.

Si osserva, infatti, che:

– la decisione e’ ricaduta sulla continuita’ soggettiva della modifica del contratto sociale… mentre il principale motivo di opposizione concerneva il vizio di notificazione dell’avviso di vendita e del pignoramento, sul punto decisivo il tribunale non si e’ espresso;

– nella specie, l’”ingiunzione” e’ indirizzata “al debitore Mecca Americo & Giovanni snc” (cfr. l’avviso di vendita), mentre la notifica ai sensi dell’art. 145 c.p.c., comma 1 e’ stata eseguita a mani del legale rappresentante della societa’ “il Pescatore di Mecca America & Giovanni snc”. Ordunque, la formazione dei ruoli consegnati all’Esattore ha riguardato sempre la societa’ “Mecca Americo &

Giovanni snc” (costituita nel 1978) nonostante le intervenute modificazioni fino all’ultima (6 settembre – 6 ottobre 2003) della nuova ragione sociale in “Il Pescatore di Mecca Giovanni & C. snc”, mentre i nuovi soci ( G.A., M.C. e M. A.), essendo frattanto mutata l’intera compagine sociale, erano rimasti estranei ai rapporti contributivi e tributari sui quali i ruoli sono stati formati.

Ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. si sottopone all’esame di questa Corte il seguente principio di diritto: “poiche’ la forma della societa’ in nome collettivo rileva per la responsabilita’ illimitata oltre che solidale dei soci nei rapporti coi terzi (artt. 2291 e 2297 c.c.) e poiche’ – allo stesso modo in cui i mutamenti soggettivi intervenuti in seno alla societa’ se non resi pubblici non sono opponibili ai terzi – le modificazioni dell’atto costitutivo (tutte riferite nel verbale di modifica della ragione sociale della societa’ in nome collettivo “Mecca Americo & Giovanni snc”, del (OMISSIS)) erano opponibili ai terzi dal momento della loro iscrizione nel registro delle imprese (art. 2300 c.c.), l’ingiunzione contenuta nell’avviso di vendita alla societa’ “Mecca Americo &

Giovanni snc” e la notifica eseguita a mani del legale rappresentante della societa’ “Il Pescatore di Mecca Americo & Giovanni snc”, debbono considerarsi indirizzate ad un soggetto inesistente, alla stregua degli artt. 12291, 2297 e 2300 c.c. e con ulteriore violazione degli art. 156, 160 c.p.c. e dell’art. 145 c.p.c., comma 1”.

4. Il ricorso pare, per un verso, inammissibile, per altro, manifestamente infondato.

Alla luce delle considerazioni che seguono:

4.1. Assumendo, in primis, la societa’ ricorrente la omessa pronunzia su uno dei motivi della proposta opposizione e’ palese che la stessa ha denunziato la sentenza gravata per violazione del principio di cui all’art. 112 c.p.c., relativo al principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

Pacifico quanto precede deve ribadirsi, ulteriormente, in conformita’, del resto, a una giurisprudenza piu’ che consolidata di questa Corte regolatrice, da cui totalmente prescinde parte ricorrente, che la omessa pronuncia su una domanda, ovvero su specifiche eccezioni fatte valere dalla parte, integra una violazione (dell’art. 112, c.p.c.), che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 4, e, conseguentemente, e’ inammissibile il motivo di ricorso con il quale la relativa censura sia proposta sotto il profilo della violazione di norme di diritto, ovvero come vizio della motivazione (Tra le tantissime, Cass. 19 gennaio 2007, n. 1196; Cass. 27 ottobre 2006, n. 23071; Cass. 27 gennaio 2006, n. 1755; Cass. 26 gennaio 2006, n. 1701; Cass. 11 novembre 2005, n. 22897).

Il tutto a prescindere – comunque – dal considerare che di tale aspetto della controversia non vi e’ alcuna traccia nel quesito che conclude il motivo.

4.2. Quanto al secondo aspetto della censura la stessa e’ manifestamente infondato.

Come assolutamente pacifico, presso una giurisprudenza piu’ che consolidata di questa Corte regolatrice deve ribadirsi, ulteriormente, che costituendo le societa’ di persone soggetti di diritto distinti dai soci, come tali centri autonomi di imputazione di situazioni giuridiche ad esse immediatamente riconducibili, in virtu’ della capacita’ negoziale e processuale loro attribuita dall’art. 2266 c.c. la modifica della ragione sociale e la cessione delle quote di una societa’ di persone non comportano l’estinzione della societa’ e la nascita di un nuovo soggetto.

Deriva da quanto sopra – pertanto – che al fine di escludere la responsabilita’ della societa’ risultante dalle dette modificazioni quanto alle obbligazioni gia’ facenti capo alla societa’ nella sua originaria denominazione (e composizione) non puo’ invocarsi la nuova sua denominazione e la diversa composizione sociale (da ultimo, pressoche’ in termini, Cass. 26 giugno 2009, n. 15183, ma sempre nella stessa ottica, tra le tantissime, Cass. 29 luglio 2008, n. 20558 e Cass. 17 settembre 2001, n. 11635).

Essendosi puntualmente il giudice del merito attenuto al sopra riferito principio di diritto e’ palese la manifesta infondatezza del ricorso allorche’ denunzia che essendo stato il pignoramento eseguito nei confronti della “Mecca Americo & Giovanni s.n.c”, e l’avviso di vendita rivolto alla “il Pescatore di Mecca Americo & Giovanni s.n.c, gia’ Mecca Americo & Giovanni s.n.c.” nuova denominazione della originaria debitrice tali atti devono considerarsi indirizzati a “soggetto inesistente”.

3. Ritiene il Collegio di dovere fare proprio quanto esposto nella sopra trascritta relazione, specie tenuto presente che non e’ stata presenta alcuna replica alla stessa.

Il proposto ricorso, conclusivamente, deve essere dichiarato inammissibile.

Nessun provvedimento deve adottarsi, in ordine alle spese di lite di questo giudizio di cassazione non avendo la intimata svolto in questo attivita’ difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso;

nulla sulle spese di lite di questo giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2010

 

 

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