Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5795 del 22/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 22/02/2022, (ud. 20/01/2022, dep. 22/02/2022), n.5795

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11320-2021 proposto da:

FIMA SRL, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA

della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

PIETRO CERRO;

– ricorrente –

contro

M.T. MOTORI ELETTRICI SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli

avvocati CLAUDIO CALABRESE, TIZIANA GOVONI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3210/2020 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 16/12/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa BESSO

MARCHEIS CHIARA.

 

Fatto

PREMESSO

CHE:

La società Fima s.r.l. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 3210/2020, che ha rigettato il gravame della ricorrente confermando la pronuncia di primo grado del Tribunale di Bologna. Il Tribunale di Bologna aveva respinto l’opposizione proposta dalla ricorrente avverso il decreto che le aveva ingiunto il pagamento di Euro 87.187,42 a titolo di pagamento della fornitura di alcune merci (motori per macchine impastatrici).

Resiste con controricorso la società M.T. motori elettrici s.r.l..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

I. Il ricorso è articolato in due motivi.

1) Il primo motivo lamenta “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c.”, ossia il mancato rispetto dei dati di targa dei motori sottoposti a perizia.

Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., u.c., in quanto “nell’ipotesi di c.d. doppia conforme prevista dall’art. 348-ter c.p.c., comma 5, il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse” (Cass. 26774/2016), adempimento che non è stato svolto dalla ricorrente (v. pp. 8-10 del ricorso).

2) Il secondo motivo denuncia “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2727,2729 c.c. e art. 116 c.p.c.”: la Corte d’appello avrebbe fondato il suo ragionamento presuntivo (in relazione alla diversità dei motori su cui espletare la consulenza tecnica rispetto a quelli oggetto della fornitura contestata) su circostanze carenti di gravità, precisione e concordanza e avrebbe violato l’art. 116 c.p.c., non avendo posto a fondamento della decisione l’allegata perizia di parte della Università Federico II.

Il motivo è inammissibile in quanto si sostanzia in una critica del diniego di disporre la consulenza tecnica d’ufficio da parte del giudice d’appello, il che rientrava nei suoi poteri di giudice del merito (cfr., ex multis, Cass. 2103/2019), e nella valutazione data dal medesimo della consulenza tecnica di parte.

II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in Euro 4.700, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 20 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2022

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA