Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5794 del 13/03/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 5794 Anno 2014
Presidente:
Relatore:

SENTENZA
sul ricorso 14435-2008 proposto da:
CONS NAZ ORD GIORNALISTI 06926900587 in persona del
Presidente in carica Dott. LORENZO DEL BOCA,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIOACCHINO
ROSSINI 18, presso lo studio dell’avvocato VACCARI
GIOIA, che la rappresenta e difende giusta procura
2014

speciale a margine;
– ricorrente –

88

contro

GRISAFI

FABIO

GRSFBA63P06G273G,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 211, presso lo

1

Data pubblicazione: 13/03/2014

studio dell’avvocato ANDRIANI RICCARDO,

che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale del
Dott. Notaio MARIO MARINO in CARINI il 8/1/2014, rep.
n. 49522;
– controricorrente –

CONS ORD GIORNALISTI SICILIA , PROCGEN CODAPPELLO
PALERMO ;
– intimati –

sul ricorso 17273-2008 proposto da:
CON ORD GIORNALISTI SICILIA 80022320826 in persona
del suo legale rappresentante pro tempore Presidente
Dr. FRANCO NICASTRO, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA PIAVE 52, presso lo studio dell’avvocato
CARCIONE RENATO, rappresentata e difesa dall’avvocato
SCIORTINO TERESA MARIA giusta procura a margine;
– ricorrente contro

CONS NAZ ORD GIORNALISTI , GRISAFI FABIO, PROCGEN
CODAPPELLO PALERMO ;
– intimati –

avverso la sentenza n. 14/2008 della CORTE D’APPELLO
di PALERMO, depositata il 17/03/2008, R.G.N.
584/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/01/2014 dal Consigliere Dott. GIACOMO

2

nonchè contro

MARIA STALLA;
udito l’Avvocato ALBERTO COLITTI per delega;
udito l’Avvocato RICCARDO ANDRIANI;
udito l’Avvocato RENATO CARCIONE per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

l’inammissibilità in subordine per il rigetto dei
ricorsi;

3

Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per

Ric.riuniti nn.14435 e 17273/08 rg.

Svolgimento del giudizio.

Con reclamo 6 luglio 2006 ex articolo 63 legge professionale
n.69/63, Fabio Grisafi – premesso di essere dipendente Rai dal
1988 con inquadramento di tecnico di produzione, e di aver svolto
presso la sede Rai di Palermo, sin dal 1992, attività di montaggio

articoli giornalistici – impugnava in sede giurisdizionale la
delibera 13 giugno 2006 con la quale il consiglio nazionale
dell’ordine dei giornalisti, a conferma del provvedimento del
consiglio dell’ordine dei giornalisti di Sicilia, aveva respinto
la sua istanza di rilascio dell’attestazione di compiuta pratica
giornalistica, presupposto per l’ammissione agli esami di
abilitazione professionale.
Nella costituzione in giudizio tanto del consiglio nazionale
quanto del consiglio regionale dei giornalisti, interveniva la
sentenza n. 13 del 15 maggio 2007 con la quale il tribunale di
Palermo annullava la delibera reiettiva del consiglio nazionale e
dichiarava che il Grisafi aveva “compiuto la pratica giornalistica
con tutte le caratteristiche necessarie al fine di poter
presentare istanza per la partecipazione al concorso per
l’abilitazione professionale (giornalista professionista) e che
quindi sotto il profilo in questione è legittimato a presentare
istanza per la partecipazione al concorso medesimo’.

Interposto gravame, interveniva la sentenza n. 14/VG del 17
marzo 2008 con la quale la corte di appello di Palermo, in

3 hes

di filmati da abbinare, previa scelta di foto ed immagini, ad

Ric.riuniti nn.14435 e 17273/08 rg.

composizione integrata ex 1.69/63, confermava la sentenza di primo
grado, dichiarando compensate tra le parti le spese di lite.
Avverso tale statuizione veniva proposto ricorso per cassazione
(n. 14435/08 rg.) da parte del consiglio nazionale dell’ordine dei
giornalisti sulla base di quattro motivi; veniva altresì proposto
ricorso incidentale adesivo (n. 17273/08 rg.) da parte del
consiglio dell’ordine dei giornalisti di Sicilia. Resisteva il
Grisafi con controricorso. Tutte le parti depositavano memorie
ex art.378 cod.proc.civ.
Motivi della decisione.
1.1

I due ricorsi debbono essere riuniti ex articolo 335
cod.proc.civ.
Va premesso che non sussistono i presupposti della cessazione

della materia del contendere, come invocati dal Grisafi nella
memoria d’udienza, atteso che: – tanto il consiglio nazionale
quanto il consiglio regionale insistono per la cassazione della
sentenza impugnata, escludendo qualsivoglia rilevanza
all’eventuale successiva iscrizione del Grisafi all’albo dei
giornalisti; – l’affermazione del Grisafi (v.mem.9.1.14, pag.2)
secondo cui tale iscrizione sarebbe avvenuta senza riserva ed a
seguito della sua ammissione, anche in tal caso senza riserva, al
praticantato ed agli esami di abilitazione, trova smentita
nell’opposto assunto (ammissione con riserva) da lui svolto
nell’ultimo cpv. del controricorso.
Con il primo motivo si lamenta omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo,
4

Ric.riuniti nn.14435 e 17273/08 rg.

– ex articolo 360 l^ co. n.5 cpc, dal momento che la corte di
appello aveva affermato il carattere giornalistico della pratica
svolta in linea di fatto dal Grisafi, in considerazione
dell’autonomia e della creatività con le quali quest’ultimo
operava il montaggio delle immagini. Tralasciando in tal maniera

dimostrazione della realizzazione di un quid pluris insito nella
creazione di un diverso e nuovo prodotto informativo rispetto al
servizio giornalistico oggetto di montaggio. Tanto più che
l’esecuzione del montaggio di produzioni filmate ed elettroniche
‘con responsabilità tecnica ed artistica’, nonché con
‘orientamento giornalistico’, rientrava di per sé nella
definizione della mansione del montatore da parte del CCNL Rai,
senza che ciò comportasse attribuzione della qualifica di
giornalista. A conclusione del motivo viene formulato il seguente
momento di sintesi ex articolo 366 bis cod.proc.civ. qui
applicabile

ratione temporis: “omessa, insufficiente e

contraddittoria è la motivazione della sentenza sul punto decisivo
controverso, non essendo fornita alcuna idonea giustificazione a
supporto dello svolgimento di attività giornalistica, in quanto
insufficiente e

contraddittorio è affermare

che l’attività di

ricerca, selezione, elaborazione delle immagini

eseguita

tecnico di produzione Ral nell’esercizio di fatto della

da

un

superiore

attività di montaggio, costituisca attività giornalistica, essendcz
errato e contraddittorio affermare che dette attività, in quanto

5

di considerare che questo carattere presupponeva altresì la

Ric.riuniti nn.14435 e 17273/08 rg.

– espressione di energie intellettuali spese nella raccolta ed
elaborazione delle immagini, costituiscono ex se notizia”.
Con il terzo motivo si lamenta omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo,
ex articolo 360 l” co. n.5 cpc, dal momento che la corte di

con autonomia nella selezione e nel montaggio delle immagini e,
dall’altro, che egli aveva invece operato, di regola, sotto la
supervisione come

tutor

di tirocinio – del giornalista

responsabile del servizio; e ciò la corte territoriale aveva
ritenuto, senza considerare che il tirocinio per la pratica
giornalistica doveva essere compiuto con la supervisione del
giornalista professionista finalizzata alla formazione
giornalistica e non al montaggio.
Questi due motivi debbono essere trattati unitariamente perché
entrambi incentrati

nella comune prospettiva della carenza

motivazionale – sulla errata individuazione, nella specie, di
un’attività di tirocinio di tipo prettamente giornalistico.
1.2

I connotati fondamentali e tipizzanti dell’attività

giornalistica – che non trova definizione normativa nella legge 3
febbraio 1963, n. 69, sull’ordinamento della professione – sono
stati più volte delineati in ambito lavoristico da questa corte,
la quale ha avuto modo di precisare che tale attività si concreta
nella “prestazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta,
commento ed elaborazione di notizie volte a formare oggetto di
comunicazione

attraverso

interpersonale
6

gli

organi

di

appello aveva, da un lato, affermato che il Grisafi aveva operato

Ric.riuniti nn.14435 e 17273/08 rg.

• informazione,

ponendosi

il

giornalista

quale

mediatore

intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di
esso, con 11 compito di acquisire la conoscenza dell’evento,
valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e confezionare
il messaggio con apporto soggettivo e creativo’

(Cass.Sez. L.

del 22/11/2010).
Da questa definizione emerge come l’attività del giornalista per quanto di natura certamente intellettuale e creativa
richieda un ‘valore aggiunto’ insito nella elaborazione e
presentazione delle notizie raccolte con modalità e per finalità
tali da consentirne la comunicazione – in forza di un apporto
soggettivo

volto

informativo”

alla

predisposizione

di

un

“messaggio

alla generalità degli utenti. E’ appunto sotto tale

profilo – della elaborazione personale di un messaggio informativo
– che deve riconoscersi al giornalista la veste di

intellettuale”

tra il

“mediatore

fatto/notizia e la sua diffusione

conoscitiva e di opinione.
Non sono mancate – anche in ragione della crescente influenza
del

giornalismo

‘per

immagini’,

a

sua

volta

sorretta

dall’evoluzione delle moderne tecnologie di ripresa ed
elaborazione foto/video – pronunce specificamente mirate a
vagliare la natura professionale giornalistica dell’attività dei
telecineoperatori (figura introdotta dall’art.1 DPR 649/76, con
riguardo a coloro che svolgono tale attività

“per organi di

informazione attraverso immagini che completano o sostituiscono
7

Sentenza n. 17723 del 29/08/2011; in termini Cass.Sez.L. n. 23625

Ric.riuniti nn.14435 e 17273/08 rg.

• l’informazione

nell’esercizio

scritta,

decisionale operativa e

avuto

riguardo

giornalistica della prestazione, (…)”)

relazione alla quale

di

autonomia

alla

natura

e dei montatori, in

“occorre riferirsi non solo al momento

dell’effettuazione delle riprese, ma anche a quello del montaggio

delle riprese precedentemente effettuate può far loro acquistare
una capacità informativa della quale erano prive, oppure
attribuire loro un significato informativo diverso rispetto a
quello impresso dall’operatore, cui, anche in questo secondo caso,
non è riferibile 11 discorso informativo, effettuato da altri in
coerenza con la diversa qualifica rivestita.”

(così Sez. L,

Sentenza n. 5917 del 07/07/1987, richiamante anche le sentenze
nn.2878/86; 3998/85; 3849/84); aggiungendosi poi che:

“Non

costituisce attività giornalistica la prestazione del
telecinefot operatore che, pur eseguendo in piena autonomia
operativa la ripresa delle immagini, non partecipi, poi, alla
selezione, al montaggio e, in genere, alla elaborazione del
materiale filmato o fotografato, in funzione dell’acquisizione di
capacità informativa del materiale stesso” (Sez. L, Sentenza n.
536 del 16/01/1993);

“Al fini del diritto di un

e che:

teleoperatore alla qualifica di giornalista, le immagini dal
medesimo raccolte in condizioni di autonomia tecnica e decisionale

devono svolgere quella funzione informativa, cioè di espressione í
di fatti e di idee, che caratterizza l’attività giornalistica, e
quindi non devono semplicemente illustrare la parola, ma, se non
8

delle relative immagini, posto che la rielaborazione in tale sede

Ric.riuniti nn.14435 e 17273/08 rg.

sostituirla del tutto, quanto meno completarla, cioè concorrere
con essa alla formazione del servizio televisivo in una misura
tale che in loro mancanza verrebbe meno o muterebbe in maniera
sostanziale il valore informativo del servizio stesso.

(Sez. L,

Sentenza n. 11107 del 12/12/1996; esattamente in termini, Sez.L.

Con la decisione Sez. L. n. 14203 del 14/11/2001, si è
osservato che:

“la Corte di Cassazione ha affermato che il

teleoperatore diventa giornalista allorquando non si limiti
semplicemente a riprendere immagini destinate ad un giornale,
scritto o parlato, ma, dovendo realizzare la trasmissione di un
messaggio caratterizzato da un taglio adeguato alla funzione
informativa, effettui con continuità riprese di immagini di
valenza informativa, tali cioè da sostituire o completare il
“pezzo” scritto o parlato; che la autonomia decisionale richiesta
per il riconoscimento della natura giornalistica dell’attività è
desumibile dal valore del servizio, in quanto idoneo a svolgere la
necessaria funzione informativa; e che “insomma, ai fini che ne
occupa, più che il particolare modo d’uso della macchina da
ripresa, conta la capacità di trasmettere, attraverso immagini,
sostitutive della parola o dello scritto, un messaggio, un
pensiero, informativo e formativo, che va al di là del mero
aspetto visivo e costituisce un vero e proprio prodotto
• dell’intelletto”.
Più recentemente, ma nello stesso solco, si è affermato che “Il
tele-foto-cine operatore assume la qualifica di giornalista ove lo
9

n. 4047 del 19/03/2003).

Ric.riuniti nn.14435 e 17273/08 rg.

• stesso non si limiti a riprendere immagini destinate ad un
giornale, scritto o parlato, ma, dovendo realizzare la
trasmissione di un messaggio, effettui con continuità, in
condizioni di autonomia tecnica, per il datore di lavoro, riprese
di immagini di valenza informativa, tali da sostituire o

partecipi alla selezione, al montaggio e, in genere,
all’elaborazione del materiale filmato o fotografato in posizione
di autonomia decisionale, come desumibile dell’idoneità del
servizio televisivo a svolgere, di per sé, la necessaria funzione
informativa”

(Sez. L, Sentenza n. 19681 del 11/09/2009, Rv.

609940).
In definitiva, quel ‘valore aggiunto’ di cui si è detto deve
essere riscontrabile anche nell’ attività del foto/video
giornalista; il che appare del resto conforme alla su riportata
definizione normativa imperniata sul completamento, se non
addirittura sulla sostituzione, della notizia giornalistica
scritta. Si richiede dunque anche a questi di concorrere alla
predisposizione di un servizio per immagini effettivamente dotato
di capacità informativa senza la quale verrebbe meno, o sarebbe
sostanzialmente diversa, l’efficacia informativa del servizio
scritto o parlato al quale accede. Sicchè anche per l’attività
giornalistica del telecineoperatore è prescritto un contributo che
vada al di là della mera esposizione delle immagini raccolte, per
concretarsi in un ‘messaggio’ ovvero in un ‘pensiero’ originale di
attitudine ed intermediazione informativa.
10

completare il pezzo scritto o parlato, e, successivamente,

Ric.riuniti nn.14435 e 17273/08 rg.

Se ciò è richiesto per una figura professionale (quella appunto

.. del foto/video operatore) preposta alla ‘ripresa’, vale a dire
alla produzione originaria dell’immagine direttamente sul luogo
dell’evento di rilevanza giornalistica, a maggior ragione dovrà
essere richiesto per una figura tecnica (quella del montatore)

e procurate da altri.
1.3

Nel caso di specie la motivazione con la quale la corte di

appello ha ravvisato l’espletamento della pratica giornalistica da
parte del Grisafi appare in effetti carente nella parte in cui non
si è fatta carico di enucleare – nella concretezza della
fattispecie – quel

quid pluris che, secondo i parametri poc’anzi

evidenziati, può mutare – esso soltanto – l’attività tecnica del
montatore in quella del giornalista.
Su questo aspetto decisivo e controverso del giudizio, la corte
di appello ha ritenuto che la natura giornalistica della pratica
svolta del Grisafi si dovesse desumere – sulla base del quadro
istruttorio conseguito e, principalmente, delle deposizioni
testimoniali – dai seguenti elementi (sent.pagg.5/6):

“ricerca, selezione ed elaborazione di immagini”,

a.

asseritamente

travalicante i limiti della figura professionale del montatore;
il montaggio

“in autonomia”,

la

b.

intendendosi con ciò la scelta del

materiale visivo ed il suo assemblaggio in modo da adattarlo, con
• le dovute modificazioni, al servizio da confezionare;

c.

l’attività di collaborazione prestata per l’ideazione della
rubrica ‘Album’ come riferita dal teste Azzolini,
11

“al di là del

viceversa preposta ad operare redazionalmente su immagini prodotte

Ric.riuniti nn.14435 e 17273/08 rg.

• dato formale indicato dall’appellante che il Grisafi figurava, in
tale ambito, come mero montatore delle immagini”.
Queste risultanze hanno indotto la corte di appello ad
attribuire natura giornalistica alla attività di tirocinio svolta
dal Grisafi sul presupposto che esse fossero espressione, da un

immagini costituenti di per sé notizia e, dall’altro, di marcata
autonomia operativa.
Senonchè, né il sostrato intellettuale né l’autonomia della
operatività – per quanto certamente necessari – sono di per sé
parametri sufficienti, come detto, a definire il carattere
giornalistico dell’attività. Essendo infatti indispensabile che
tali aspetti si traducano nella predisposizione aggiuntiva e
creativa di un messaggio o pensiero prettamente informativo sul
quale la corte di appello – ‘esaurendo’ il problema controverso
nel positivo accertamento in fatto dei primi due elementi – ha
omesso ogni motivazione.
Come esattamente dedotto nelle censure qui in esame, ha fatto
difetto qualsivoglia esplicitazione del percorso logico che ha
indotto la corte territoriale a ritenere che l’attività di scelta
delle immagini, del loro montaggio in autonomia e della ideazione
della rubrica ‘Album’ fosse – nella concretezza del caso – idonea
a travalicare la funzione propria del montatore per assurgere a

quella nozione di giornalista, di cui si è dato conto, in termini
di creatore e mediatore di messaggi informativi.

12

lato, “di energie intellettuali” nella raccolta ed elaborazione di

Ric.riuniti nn.14435 e 17273/08 rg.

Ancorchè tale aspetto nevralgico riposi indubbiamente su una

.. determinata ricostruzione fattuale della vicenda da parte del
giudice di merito, non si ritiene che l’accoglimento della censura
in esame implichi un inammissibile sindacato in sede di
legittimità; dal momento che in tanto la valutazione fattuale

sede, in quanto essa sia appunto assistita da una motivazione
congrua che dia logicamente e compiutamente conto del percorso di
formazione del convincimento del giudice con riguardo a tutti
indistintamente (e non soltanto ad alcuni) gli elementi
costitutivi della fattispecie.
Soccorre anzi, in proposito, qualche ulteriore considerazione,
nel senso che la motivazione della corte di appello appare
lacunosa anche sotto due ulteriori specifici profili.
Il primo è dato dalla approssimativa e non lineare enunciazione
dei parametri fattuali attraverso i quali la corte di appello ha
ravvisato l’autonomia operativa del Grisafi, avendo in proposito
affermato, da un lato, che questi operava il montaggio ‘in
autonomia’ ma anche, dall’altro, che questi era invece sottoposto
alla supervisione di tirocinio di un giornalista; e, ancora, che

“in situazioni particolari”

(pag.6), non meglio definite, egli

operava “con una autonomia ancora più piena in quanto svincolata

dal controllo finale del prodotto da lui confezionato”.
.

Il secondo è costituito dalla omessa considerazione del fatto
che il montaggio di produzioni filmate ed elettroniche con
capacità ideative, creative e/o innovative, e con discrezionalità
13

operata dal giudice di merito non può essere rivisitata in questa

Ric.riuniti nn.14435 e 17273/08 rg.

• di poteri ed autonomia di decisione (vale a dire, gli stessi
connotati valorizzati dalla corte di appello nel richiamo al
carattere intellettuale ed autonomo dell’attività espletata dal
Grisafi) fa parte – secondo il CCNL RAI 6/00 – della funzione
tipica del montatore. Vale a dire di una figura di livello tecnico

di legittimità con la sentenza – pure menzionata dalla corte di
appello – n.18190/07 relativa a tecnici montatori RVM operanti in autonomia – presso la sede Rai di Perugia.
2.1

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione e

falsa applicazione di norme di legge, ex articolo 360, 1″ co.n.3)
cod.proc.civ., in relazione agli articoli 29 legge 69/63 e 41 dpr
115/65 (Reg.Att.), nonché omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione circa un fatto controverso e decisivo, ex articolo 360
1^ co. n.5 cpc, dal momento che la corte di appello

sostanzialmente obliterando il requisito temporale della pratica a
fini abilitanti – aveva ritenuto che il Grisafi avesse operato con
continuità per almeno 18 mesi nell’arco di un triennio (art.41
cit.), senza peraltro addivenire all’esatta e certa decorrenza di
tale periodo; e senza considerare che nello stesso periodo il
reclamante aveva svolto funzioni non prettamente giornalistiche ma
a queste ultime soltanto assimilabili. Viene formulato il seguente
quesito di diritto ex articolo 366 bis cit.:

“stabilisca la SC se

‘ in caso di pratica giornalistica di fatto sia sufficiente a
costituire la detta pratica lo svolgimento di funzioni
assimilabili alla attività giornalistica, e se l’accertamento
14

e non giornalistico; come del resto già affermato da questa corte

Ric.riuniti nn.14435 e 17273/08 rg.

• dello svolgimento di attività giornalistica di fatto ai fini del
conseguimento del requisito prescritto dall’articolo 29, primo
comma, legge 69/63 dell’esercizio continuativo della pratica
giornalistica e delle previsioni dell’articolo 41 dpr 115/65,
imponga l’individuazione del periodo di attività continuativa di

Con il quarto motivo di ricorso si deduce omessa, insufficiente
o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e
decisivo, ex articolo 360 l^ co. n.5 cpc, non avendo la corte di
appello considerato che l’attività di montatore – nella denegata
ipotesi in cui potesse valere ad integrare la pratica
giornalistica – doveva essere svolta con carattere di continuità,
là dove tale circostanza era stata contestata in corso di
giudizio, in ragione del fatto che il Grisafi doveva dedicarsi
innanzitutto alla sua mansione contrattuale di tecnico di
produzione, potendosi dunque dedicare al montaggio solo in maniera
sporadica e discontinua.
Anche queste due censure possono essere trattate unitariamente
perché entrambe basate sulla mancata individuazione da parte della
corte di appello

secondo parametri certi ed obiettivi

dell’espletamento della (affermata) pratica giornalistica per
l’intero periodo prescritto dalla disciplina professionale.
2.2

Si tratta di censure anch’esse fondate.
I riferimenti normativi sono rappresentati dall’art.29 1.69/63,

secondo cui per
professionisti

è

l’iscrizione nell’elenco dei
tra

richiesto,
15

il

resto,

giornalisti

“l’esercizio

almeno 18 mesi nell’arco di un triennio”.

Ric. riuniti nn.14435 e 17273/08 rg.

continuativo della pratica giornalistica per almeno 18 mesi”;
nonché dall’art.41 Dpr 115/65 (reg.att.) secondo cui

“la pratica,

nell’ambito dei tre anni di iscrizione nel registro, deve
essere continuativa ed effettiva (…)”.
Ha osservato in proposito la corte territoriale (pag.7) che il

testimoniali assunte nel corso del primo grado di giudizio, mentre
irrilevante era che non si potesse individuare con certezza la
data di inizio di tali attività, viceversa rilevante nel caso di
tirocinio svoltosi secondo regole formali che nella specie non
potevano essere invocate, essendosi trattato di svolgimento di
funzioni di fatto.
Anche in tal caso si riscontra una carenza motivazionale, dal
momento che la corte di appello ha ritenuto provato il requisito
legale della pratica continuativa per almeno 18 mesi pur dando
atto che non era stata raggiunta la prova dell’inizio di tale
attività: da ritenersi necessaria tanto nel tirocinio ‘formale’
quanto in quello ‘di fatto’.
In secondo luogo, la corte di merito ha ritenuto soddisfatto il
requisito in oggetto sul presupposto che il Grisafi avesse
operato, nello svolgimento di funzioni di fatto assimilabili a
quelle del giornalista, per un ampio arco temporale

anni ed anche attualmente”),

(“svariati

senza considerare che sulla base

degli elementi evidenziati dalla stessa corte di merito tale
attività non era assimilabile a quella del giornalista. E,
soprattutto, senza dare conto del fatto che la presenza
16

carattere di continuatività emergeva da tutte le deposizioni

Ric.riuniti nn.14435 e 17273/08 rg.

pluriennale continuativa del Grisafi presso gli studi Rai ed il
suo apporto in quella sede potevano trovare una giustificazione
del tutto diversa ed autonoma dallo svolgimento della pratica
giornalistica di fatto in necessario collegamento con gli
organismi redazionali della struttura (Cass.31 marzo 2011 n.7423);

risalente inquadramento lavorativo come tecnico di produzione.
E’ dato pertanto qui riscontrare tanto la lamentata lacuna
motivazionale, quanto la dedotta violazione normativa; dovendosi
affermare che il requisito temporale – ex artt.29 1.69/63 e 41 Dpr
115/65 – dei 18 mesi continuativi deve essere appurato con
certezza, ed indipendentemente dal carattere puramente fattuale
del tirocinio, tanto nel suo decorso iniziale, quanto nel suo
intero svolgimento con modalità di collegamento – univocamente
riconducibili alla pratica giornalistica con gli organismi
redazionali della struttura.
Ne segue l’accoglimento dei ricorsi riuniti, con conseguente
cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese,
alla corte di appello di Palermo in diversa composizione.
Pqm

accoglie i ricorsi riuniti;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese,
alla corte di appello di Palermo in diversa composizione.
Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile
P

in data 15 gennaio 2014.

giustificazione riconducibile, segnatamente, proprio al suo

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