Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5794 del 08/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 08/03/2017, (ud. 20/12/2016, dep.08/03/2017),  n. 5794

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14693-2015 proposto da:

PROGETTOEVENTI SNC DI GIACHIN GRAZIA LUISA & C, in persona

dell’A.U. e legale rappresentante Sig.ra G.G.L.,

considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO

ANTONIO SALVATORE AZZENA giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

NORD ECO SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore dott.

C.A., considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARIO PERANTONI giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 405/2014 del TRIBUNALE di SASSARI, depositata

il 20/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/12/2016 dal Consigliere Dott. COSIMO D’ARRIGO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Nord Eco s.r.l. in liquidazione conveniva la Progetto Eventi s.n.c. di G.G.L. chiedendo l’annullamento del contratto di locazione commerciale, stipulato inter partes il 30 settembre 2008, avente ad oggetto un capannone industriale della superficie di circa 925 mq., oltre 2.300 mq. di cortile, con la previsione della durata fino al 2020 e di un canone annuale di Euro 9.600,00 oltre I.V.A.. Deduceva, in particolare, che il contratto di locazione era stato concluso dal legale rappresentante pro tempore di Nord Eco s.r.l., D.F.; che la G. – socia della Progetto Eventi s.n.c. era legata da un rapporto sentimentale e di convivenza con D.M.M., fratello di D.F., amministratore della White and Green s.r.l., a sua volta socia di Nord Eco s.r.l.; che dette circostanze rendevano evidente che l’atto era stato stipulato, ex latere locatrice, in conflitto d’interessi con la società rappresentata e al fine di avvantaggiare la conduttrice Progetto Eventi s.n.c. per le condizioni di particolare favore ivi previste.

Costituitasi la Progetto Eventi s.n.c., con sentenza del 20 marzo 2014 il Tribunale di Sassari pronunciava l’annullamento del contratto di locazione. La società conduttrice proponeva appello, dichiarato inammissibile dalla Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con ordinanza dell’il marzo 2015.

La Progetto Eventi s.n.c. ricorre contro la sentenza di primo grado, allegando due motivi. Resiste la Nord Eco s.r.l. con controricorso illustrato da successive memorie, ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 1444 c.c., comma 2, in quanto il tribunale avrebbe dovuto rilevare d’ufficio l’intervenuta convalida tacita del rapporto locatizio, avendo il liquidatore della Nord Eco s.r.l. continuato a dare attuazione al contratto per almeno due anni e mezzo. In particolare, il liquidatore della Nord Eco s.r.l. già nel novembre 2011 aveva commissionato una perizia per verificare la congruità del canone, successivamente posta a fondamento dell’azione promossa nel giugno 2012.

La doglianza è infondata.

1.2 – Anzitutto va escluso che il giudice di merito possa rilevare ex officio l’eventuale convalida tacita del contratto. Infatti, questa Corte ha precisato che la convalida del negozio annullabile consiste in una sostanziale rinunzia all’azione di annullamento ed subordinata alla duplice condizione della acquisita certezza della causa di invalidità del negozio e della volontà di non avvalersene (Sez. 2, Sentenza n. 4143 del 15/03/2012, Rv. 622029; Sez. 3, Sentenza n. 2029 del 02/04/1982, Rv. 419887). La convalida del negozio annullabile, pertanto, non costituisce l’effetto automatico di una previsione di legge, ma va riconnessa anche nell’ipotesi tacita ad una manifestazione di volontà della parte.

Dal punto di vista processuale, ciò comporta che l’eccezione di intervenuta convalida del negozio concluso in conflitto di interessi si configura non come una mera difesa o una eccezione in senso lato, bensì quale eccezione di merito in senso stretto e non rilevabile d’ufficio.

Da tutto ciò consegue l’inammissibilità di una questione non rilevabile d’ufficio e non proposta nel giudizio di primo grado.

1.3 – Comunque, la doglianza sarebbe pure infondata.

La giurisprudenza citata dalla società ricorrente non concerne affatto il caso in esame, riguardando invece l’applicazione del principio iura novit curia con riferimento all’ipotesi in cui il diritto vantato da una parte sia modificato o escluso quale effetto automatico di una disposizione di legge, alla stregua di circostanze di fatto già allegate ed acquisite agli atti di causa.

Peraltro, proprio sotto questo profilo la tesi della società ricorrente dimostra la sua maggiore fragilità, in quanto non solo l’eccezione di convalida è stata formulata per la prima volta con l’atto d’appello, ma non sono state indicate neppure le circostanze di fatto che giustificherebbero un simile esito.

La giurisprudenza di questa Corte ha già ritenuto che la convalida di un contratto di compravendita, concluso in conflitto di interessi ex art. 1395 cod. civ.dall’amministratore di una società, non sia ravvisabile nella mera iscrizione del corrispettivo percepito nel bilancio approvato dall’assemblea, nè nella riconferma dell’amministratore nella carica. Trattasi, infatti, di atti neutri rispetto all’intenzione di convalidare impugnare l’atto, ove non consti che in assemblea sia stato evidenziato e discusso lo stato conflittuale, in cui versava l’amministratore (nuovamente Sez. 2, Sentenza n. 4143 del 15/03/2012, Rv. 622029).

Nella specie, la Progetto Eventi s.n.c. non ha fornito alcuna prova della conoscenza, da parte dell’attuale liquidatore della controparte, dei rapporti personali fra l’amministratore pro tempore D.F., suo fratello D.M.M. e la G.G.L. (socia della Progetto Eventi s.n.c.). Tali elementi sono decisivi ai fini dell’acquisizione della certezza della causa di annullabilità del negozio; certezza che, come si già detto, costituisce elemento imprescindibile per la configurabilità di una manifestazione tacita di volontà convalidante. La sola consapevolezza dell’incongruità del canone, non accompagnata dalla conoscenza delle ragioni del conflitto di interesse, non è sufficiente ad integrare i presupposti di fatto della convalida ex art. 1444 cod. civ..

La censura, pertanto, deve essere rigettata.

2. – Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 1394 cod. civ., consistita nell’aver ritenuto come stipulato in conflitto di interessi un contratto in realtà non produttivo di danni diretti per la Nord Eco s.r.l., bensì al più di scarsa utilità.

Anche questa censura è infondata.

Infatti, il conflitto di interessi che, se conosciuto o riconoscibile dal terzo, rende annullabile il contratto concluso dal rappresentante, ai sensi dell’art. 1394 cod. civ., applicabile anche nei casi di rappresentanza organica di una persona giuridica, ricorre quando il rappresentante, anzichè tendere alla tutela degli interessi del rappresentato, persegua interessi propri o di terzi incompatibili con quelli del rappresentato di guisa che all’utilità conseguita o conseguibile dal rappresentante, per se medesimo o per il terzo, segua o possa seguire un danno per il rappresentato (Sez. 2, Sentenza n. 10749 del 19/09/1992, Rv. 478758; Sez. 3, Sentenza n. 4505 del 10/04/2000, Rv. 535501).

L’esistenza del danno è stata accertata dal tribunale, che ha verificato, con giudizio di merito insindacabile in questa sede, che l’effettivo valore locativo di mercato dell’immobile era di circa cinque volte superiore rispetto a quello pattuito fra il D. e la G.. Inoltre, la G. era certamente edotta dei rapporti patrimoniali esistenti fra le società del gruppo, essendo socia al 50% della White and Green s.r.l., successivamente fallita, controllante della Nord Eco s.r.l.

Pertanto, il tribunale ha fatto corretta applicazione dell’art. 1394 cod. civ..

3. – In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo.

Sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

PQM

rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis,.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

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