Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5794 del 03/03/2021

Cassazione civile sez. I, 03/03/2021, (ud. 14/10/2020, dep. 03/03/2021), n.5794

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. PACILLI Giuseppina Anna Rosaria – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23740/2018 proposto da:

M.W.A., elettivamente domiciliato in Roma V.le Angelico,

38, presso lo studio dell’avvocato Maiorana Roberto, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 35/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 24/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/10/2020 dal Cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- M.W.A., cittadino (OMISSIS), ha presentato ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale di Firenze (sezione di Perugia), di diniego del riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria) come pure del riconoscimento della protezione umanitaria.

Con provvedimento pronunciato nel marzo 2017, l’adito Tribunale di Perugia ha integralmente respinto il ricorso.

2.- M.W.A. ha impugnato la decisione avanti alla Corte di Appello.

Con sentenza depositata in data 24 gennaio 2018, la Corte umbra ha respinto l’impugnazione.

3.- La sentenza ha escluso la sussistenza del diritto di rifugio, rilevando che la “Libia non è lo stato di appartenenza del richiedente: inutile dire, come fa il richiedente, che non conosce più nessuno in Pakistan, da dove si è allontanato da bambino: questo è lo Stato al quale ben può chiedere la protezione di cui dice di avere bisogno”.

Ha poi escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, “perchè la situazione libica, per quanto instabile, non sembra riconducibile alla previsione normativa di un “violenza indiscriminata”: “il programma di (OMISSIS) adottato dal Governo italiano nel 2012, nell’imminenza dei rivolgimenti che hanno portato alla caduta di G., è da tempo cessato”.

“Neanche la protezione umanitaria può essere riconosciuta” – si è ancora aggiunto – “perchè, per le ragioni già dette, non si vede nel richiedente una situazione di speciale vulnerabilità in caso di rientro in Libia”.

4.- Avverso questo provvedimento M.W.A. ha proposto ricorso per cassazione, svolgendo tre motivi.

Il Ministero non ha svolto difese nel presente grado del giudizio. Il ricorrente ha anche depositato memoria.

6.- La controversia è stata chiamata alla Camera di consiglio della Prima Sezione civile del 24 maggio 2019. In esito alla quale, il Collegio ha stabilito di rinviare la causa a nuovo ruolo, con ordinanza del 24 luglio 2019, n. 20051.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

7.- Col primo motivo, il ricorrente assume vizio di omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, perchè il giudice del merito non ha considerato, con riferimento al tema della protezione sussidiaria, che la Libia “non solo è ancora in preda a scontri interni, ma è anche completamente priva di un governo interno con pieni poteri, non è firmataria della Convenzione di Ginevra e sottopone i migranti a vessazioni denunciate da tutte le organizzazioni che ivi operano”.

Col secondo motivo, il ricorrente si duole del fatto che la Corte umbra non abbia esaminato – in relazione al tema della protezione umanitaria – le condizioni socio politiche ed economiche del Paese di origine del richiedente, oltre a non avere nei fatti esaminato quelle attinenti al Paese di transito.

Col terzo motivo di ricorso, si lamenta, in relazione al tema della protezione umanitaria, che la Corte di Appello, pur ritenendo credibile la narrazione effettuata dal richiedente, non abbia tenuto conto della sua “fuoriuscita dal Pakistan quando era bambino e alla conseguente impossibilità di farvi ritorno (e di certo deve essere considerata quale condizione di vulnerabilità quella del richiedente asilo che non ha alcun legame sociale e/o familiare nel paese di origine di cui è cittadino) e alla palese impossibilità di fare ritorno anche in Libia, ove non avrebbe diritto di accesso in quanto privo della cittadinanza libica”.

8.- I primi due motivi di ricorso censurano la decisione che la Corte di Appello ha assunto in punto di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c): il primo motivo, perchè la sentenza non ha realmente esaminato la situazione che oggi presenta il c.d. “Paese di transito” (seppur il ricorrente vi abbia soggiornato per svariati anni, essendo giunto in Libia in età prescolare); il secondo motivo perchè non ha proprio preso in considerazione la situazione del Pakistan, dichiarato (e non contestato) Paese di origine del richiedente.

Posti questi assunti, occorre senz’altro rilevare che, in materia di protezione sussidiaria, la norma di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), fa diretto riferimento al “Paese di origine” del richiedente (cfr., tra le tante, Cass., 12 aprile 2018, n. 9169). E pure aggiungere, in via consecutiva, che tale nozione viene – in ragione del combinato disposto delle disposizioni del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g) e n) – a identificarsi con il Paese della cittadinanza attuale (quella, cioè, esistente al tempo della presentazione della domanda di protezione) della persona del richiedente (cfr., sul tema, anche Cass., 21 giugno 2012, n. 10375).

9.- Ne segue che il primo motivo di ricorso va dichiarato inammissibile, posto che lo stesso fa riferimento alla situazione politica, sociale ed economica di un Paese che, nel caso concretamente in esame, pacificamente non è quello di cittadinanza del richiedente.

10.- Va invece accolto il secondo motivo di ricorso. In effetti, la pronuncia della Corte umbra – evidentemente equivocando sul significato del dato normativo – non si occupa affatto, per la protezione sussidiaria, della situazione del Paese di origine (cfr. sopra, il penultimo capoverso del n. 3).

11.- L’accoglimento del secondo motivo di ricorso comporta assorbimento del terzo motivo.

13.- In conclusione, va cassata la sentenza impugnata e la controversia rinviata alla Corte di Appello di Perugia che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo motivo, assorbito il terzo motivo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia alla Corte di Appello di Perugia che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2021

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